Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)
Votazioni2020Risultato ponderato per schede su 2116 comuni
Contesto
Il diritto penale svizzero protegge le persone da varie forme di discriminazione. È punibile chi con atti o dichiarazioni discredita pubblicamente una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione. Il Parlamento ha deciso di rafforzare questa protezione estendendo la norma penale antirazzismo. Sarà così punibile anche la discriminazione basata sull’orientamento sessuale. Contro questa decisione è stato chiesto il referendum.
Il progetto
L’estensione della norma penale consentirà di proteggere anche le persone discriminate a causa della loro omo-, etero- o bisessualità. Sono vietati dichiarazioni o atti pubblici che ledono la dignità umana di una persona o di un gruppo di persone e che creano in tal modo un clima di odio e mettono in pericolo la convivenza pacifica nella società. È punibile anche chi rifiuta a qualcuno un servizio destinato al pubblico a causa del suo orientamento sessuale. La norma penale non si applica tuttavia a dichiarazioni o atti nell’ambito della cerchia familiare o degli amici. Non si applica neppure a dibattiti obiettivi in pubblico, che restano permessi.
Volete accettare la modifica del 14 dicembre 2018 del Codice penale e del Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)?
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale
Risultato per comune
quota di sì per comuneSì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriRisultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Lausanne | 85.3% | VD |
| 2 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 81.0% | VD |
| 3 | District de Lavaux-Oron | 80.8% | VD |
| 4 | District de l'Ouest lausannois | 80.5% | VD |
| 5 | District de Morges | 80.3% | VD |
| 6 | District de Nyon | 79.9% | VD |
| 7 | District du Gros-de-Vaud | 77.2% | VD |
| 8 | District du Jura-Nord vaudois | 77.2% | VD |
| 9 | Bezirk Zürich | 76.7% | ZH |
| 10 | District d'Aigle | 76.3% | VD |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 80.2% | 46.8% | 300 |
| 2 | Ginevra | 76.3% | 49.0% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 73.7% | 41.5% | 24 |
| 4 | Giura | 73.3% | 42.4% | 51 |
| 5 | Basilea Città | 71.9% | 55.4% | 3 |
| 6 | Friburgo | 68.4% | 37.5% | 119 |
| 7 | Ticino | 66.8% | 40.0% | 100 |
| 8 | Zurigo | 63.5% | 45.2% | 160 |
| 9 | Vallese | 62.7% | 44.6% | 122 |
| 10 | Basilea Campagna | 60.5% | 42.3% | 86 |
| 11 | Lucerna | 59.6% | 39.2% | 79 |
| 12 | Berna | 59.5% | 39.4% | 328 |
| 13 | Zugo | 58.7% | 45.3% | 11 |
| 14 | Soletta | 58.7% | 37.8% | 104 |
| 15 | Grigioni | 58.6% | 35.6% | 100 |
| 16 | Argovia | 56.4% | 38.5% | 196 |
| 17 | Sciaffusa | 55.2% | 65.5% | 26 |
| 18 | San Gallo | 55.2% | 38.7% | 75 |
| 19 | Turgovia | 51.5% | 38.1% | 80 |
| 20 | Nidvaldo | 51.3% | 40.5% | 11 |
| 21 | Glarona | 51.3% | 33.6% | 3 |
| 22 | Appenzello Esterno | 51.2% | 40.4% | 20 |
| 23 | Obvaldo | 50.8% | 44.6% | 7 |
| 24 | Uri | 48.9% | 30.7% | 19 |
| 25 | Svitto | 48.3% | 42.8% | 30 |
| 26 | Appenzello Interno | 45.9% | 35.0% | 5 |
Posizioni
Raccomandazioni secondo le spiegazioniRaccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento
RaccomandazioneSì
Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che nessuno debba essere discriminato a causa della sua omo-, etero- o bisessualità. È uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale. L’estensione del diritto penale rafforza la protezione contro la discriminazione. La libertà di espressione non ne risulta violata.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Raccomandazione del comitato referendario
RaccomandazioneNo
Secondo il comitato questa legge, presentata come una protezione contro la discriminazione, è in realtà una legge di censura che minaccia la libertà di espressione nonché la libertà di coscienza e di commercio. Inoltre la legge è inutile: già attualmente è possibile punire chi insulta e discredita un’altra persona.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Voto in Parlamento
| Sì | No | Astensioni | |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 121 | 67 | 8 |
| Consiglio degli Stati | 30 | 12 | 1 |
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.
Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.
Regolamentazione attuale
Oggi il Codice penale e il Codice penale militare contengono una disposizione che protegge dalla discriminazione e dall’incitamento all’odio a causa della razza, dell’etnia o della religione (1). I contravventori rischiano una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Questa norma penale antirazzismo è stata adottata dal Popolo in una votazione referendaria (2) ed è in vigore dal 1°gennaio 1995.
Novità: orientamento sessuale
Accade spesso che persone siano aggredite verbalmente o fisicamente in pubblico a causa del loro orientamento sessuale. Per questo il Parlamento ha deciso di rafforzare la protezione estendendo la norma penale vigente. Sarà in tal modo vietata anche la discriminazione basata sull’orientamento sessuale. Per orientamento sessuale s’intende l’attrazione verso persone dell’altro sesso (eterosessualità), dello stesso sesso (omosessualità) o di entrambi i sessi (bisessualità). Non s’intendono né l’identità sessuale né le preferenze o le pratiche sessuali.
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Punibilità:
Un comportamento discriminatorio è punibile soltanto a determinate condizioni che valgono anche per la norma penale estesa.
Comportamento in pubblico
Un comportamento discriminatorio è punibile soltanto se avviene in pubblico. Le dichiarazioni fatte nella cerchia familiare o tra amici, per esempio fra clienti abituali in un locale, non sono vietate.
Comportamento intenzionale
Un comportamento discriminatorio è punibile soltanto se è intenzionale. L’autore deve quindi essere consapevole che il comportamento umilia qualcuno e lo adotta comunque, o addirittura proprio per questa ragione.
Comportamento degradante
Un comportamento discriminatorio è punibile soltanto se è lesivo della dignità umana. Ciò accade se a determinate persone sono negati diritti o se queste sono qualificate o trattate come inferiori.
Atti punibili
Oltre al fatto di umiliare, vi sono altri atti punibili: per esempio la propaganda o l’incitamento all’odio contro persone a causa del loro orientamento sessuale. In futuro sarà inoltre vietato rifiutare un servizio destinato al pubblico a una persona a causa del suo orientamento sessuale. I ristoranti non potranno rifiutare clienti perché omosessuali. Neppure gli alberghi, le imprese di trasporto, le scuole, le biblioteche, i cinema e le piscine potranno discriminare le persone per il loro orientamento sessuale. Non importa se il comportamento
discriminatorio è realizzato con parole, scritti, immagini o gesti.
Provocazioni e barzellette
Anche se la discriminazione pubblica basata sull’orientamento sessuale è vietata, rimane sempre possibile esprimere opinioni critiche. Anche in futuro si potranno tenere discussioni su temi controversi – per esempio come accade oggi sul «matrimonio per tutti». Si potranno inoltre esprimere opinioni religiose e tematizzare altri valori. Commenti, caricature e barzellette provocatori non sono discriminatori e non saranno puniti in base alla norma penale estesa, salvo se sono lesivi della dignità umana.
Protezione per i gruppi
Oggi le persone sono protette soltanto in modo indiretto contro la discriminazione, ovvero unicamente se il comportamento discriminatorio viola altri articoli di legge (p. es. in caso di delitto contro l’onore o di lesione corporale). Questo vale inoltre solo per singoli individui – il gruppo in quanto tale (p. es. «gli omosessuali») attualmente non è protetto. Con l’estensione della norma penale la protezione sarà rafforzata.
Punibilità in altri Paesi
In vari Paesi europei la discriminazione basata sull’orientamento sessuale è già punibile. Il Consiglio d’Europa e l’ONU raccomandano alla Svizzera di rafforzare la protezione contro la discriminazione.
(1) Art. 261bis del Codice penale, RS 311.0; art. 171c cpv. 1 del Codice penale militare, RS 321.0 (admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica).
(2) La modifica del Codice penale e del Codice penale militare è stata accettata nella votazione popolare del 25 settembre 1994 con il 54,6 % dei voti; FF 1994 V 489 (admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»
- Qual è stato il risultato della votazione «Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)»?
- Il 09.02.2020, «Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)» è stato accettato con 1'414'160 sì contro 827'235 no. La partecipazione è stata del 41.4%.
- Come hanno votato i cantoni su «Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (80.2%), il no più forte da Appenzello Interno (45.9%).
- «Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)» è stato accettato?
- «Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)» è stato accettato a livello nazionale il 09.02.2020.