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Votazione popolare · 28.09.2025Oggetto federale

Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e, LIdE)

Votazioni2025
50.4% SìNo 49.6%
Votazioni
Accettato
Sì
50.4% 1'384'586
No
49.6% 1'363'362
Partecipazione
51.6%

Risultato ponderato per schede su 2117 comuni

Contesto

In alcuni casi, quando si desidera ordinare o richiedere qualcosa in Internet è necessario identificarsi. Grazie al nuovo mezzo d’identificazione elettronico, il cosiddetto Id-e, sarà possibile farlo interamente in forma digitalizzata. L’Id-e funzionerà come una carta d’identità digitale. Attualmente in Svizzera non esiste un Id-e; nel 2021 il Popolo ne aveva respinto l’introduzione, in particolare poiché sarebbe stato emesso da imprese private.

Il progetto

La nuova legge crea la base per un Id-e statale, con cui gli utenti potranno identificarsi nei confronti di autorità e imprese. Sarà pertanto possibile, ad esempio, ordinare la licenza di condurre digitale o comprovare la propria età per l’acquisto di prodotti soggetti a limiti di età. L’utilizzo dell’Id-e sarà facoltativo e gratuito. La nuova legge prevede che l’Id-e sarà emesso dalla Confederazione, la quale gestirà anche l’infrastruttura tecnica necessaria. In tal modo s’intende garantire al meglio la protezione della sfera privata e la sicurezza dei dati. Anche altre autorità e imprese potranno utilizzare l’infrastruttura statale per offrire propri mezzi d’identificazione elettronici, come l’attestato di domicilio o una tessera di membro. Contro la legge sull’Id-e è stato chiesto il referendum, motivo per cui è posta in votazione.

Domanda sulla scheda

Volete accettare la legge federale del 20 dicembre 2024 sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e, LIdE)?

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale

Risultato per comune

quota di sì per comune
NoSìNessun risultato
#ComuneQuota di sìCantone
1Ennetbaden73.5%AG
2Kammersrohr72.2%SO
3Chigny70.2%VD
4Lussy-sur-Morges69.2%VD
5Erlach68.4%BE
6Dizy67.8%VD
7Tartegnin67.2%VD
8Berna66.7%BE
9Mauraz66.7%VD
10Lully66.7%VD

Risultato per distretto

quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutri
NoSìNessun risultato

Risultato per distretto

Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no
Uri59.3%
Svitto59.2%
Glarona58.7%
Obvaldo57.4%
Giura56.8%
#CantoneQuota di sìPartecipazioneComuni
1Vaud57.2%51.4%300
2Basilea Città56.8%57.7%3
3Ginevra55.2%51.6%45
4Zurigo54.5%56.7%160
5Lucerna52.9%54.7%79
6Zugo52.8%55.3%11
7Ticino51.5%53.1%100
8Friburgo50.4%48.5%119
9Basilea Campagna49.2%52.3%86
10Argovia49.1%54.6%196
11Berna48.5%47.6%329
12Grigioni48.3%47.9%100
13Neuchâtel47.5%41.0%24
14Soletta47.4%54.0%104
15San Gallo47.1%53.4%75
16Nidvaldo46.5%55.4%11
17Appenzello Esterno45.9%56.7%20
18Appenzello Interno45.1%48.8%5
19Vallese44.2%49.6%122
20Sciaffusa43.9%70.5%26
21Turgovia43.3%56.3%80
22Giura43.2%43.9%51
23Obvaldo42.6%54.6%7
24Glarona41.3%45.2%3
25Svitto40.8%57.8%30
26Uri40.7%47.0%19

Posizioni

Raccomandazioni secondo le spiegazioni

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

RaccomandazioneSì

Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono consentire alle persone di identificarsi elettronicamente in maniera semplice e sicura. La nuova legge crea la base per un mezzo d’identificazione elettronico statale. L’Id-e è importante per permettere alla Svizzera di stare al passo con la digitalizzazione.

admin.ch/legge-id-e

Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»

Raccomandazione dei comitati referendari

RaccomandazioneNo

Secondo i comitati referendari l’Id-e non è sicuro e non protegge a sufficienza la sfera privata. Permetterebbe di accumulare grandi quantità di dati sensibili e potrebbe portare ad abusi e sorveglianza. I comitati temono inoltre che l’utilizzo dell’Id-e non rimarrà facoltativo.

legge-e-id-no.ch

massvoll.swiss/it/e-id

partitopirata.ch/eid/

Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»

Voto in Parlamento

SìNoAstensioni
Consiglio nazionale170251
Consiglio degli Stati4310

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.

Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.

Contesto

In Internet, in alcune circostanze, è necessario identificarsi. Per questo motivo, alcuni anni fa è nata l’idea di creare un mezzo d’identificazione elettronico, un cosiddetto Id-e, la cui introduzione è stata però respinta dal Popolo il 7 marzo 2021. I contrari criticavano in particolare il fatto che l’Id-e sarebbe stato emesso da privati.

Lo Stato è l’emittente

Con la nuova legge la responsabilità relativa all’Id-e è attribuita alla Confederazione, la quale provvede alla sua emissione e ne gestisce l’infrastruttura tecnica necessaria. I dati che la Confederazione tratta nell’ambito dell’emissione sono registrati nei suoi centri di calcolo situati in Svizzera. In tal modo si riduce il rischio di abusi. L’Id-e è custodito sullo smartphone in un portafoglio elettronico, un’applicazione cosiddetta «wallet». La Confederazione mette a disposizione una propria applicazione di questo tipo: si chiama swiyu [1] ed è priva di barriere, dunque facilmente utilizzabile da tutti. L’Id-e potrà essere emesso anche in determinate altre applicazioni.

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Un’infrastruttura per tutti

Anche altre autorità e imprese potranno utilizzare l’infrastruttura dell’Id-e per emettere propri mezzi d’identificazione elettronici, come la licenza di condurre digitale, diplomi, tessere di membro di associazioni o carte clienti. È altresì possibile che in futuro l’Id-e potrà essere impiegato per svolgere elettronicamente procedure analogiche (cartacee), come presentare la propria candidatura per la locazione di un’abitazione.

Protezione dei dati e dell’identità

Per proteggere l’utente da furti d’identità, l’Id-e è associato allo smartphone; in tal modo non può essere copiato [2]. Se si perde il telefono o lo si cambia, si deve richiedere un nuovo Id-e. Inoltre, quando si possiede un Id-e e s’intende utilizzarlo, prima del suo impiego è possibile vedere nell’app swiyu se un’autorità o un’impresa è affidabile. La Confederazione verifica regolarmente la sicurezza del sistema, ricorrendo a esperti esterni. La legge sull’Id-e non indica la tecnologia da impiegare; la Confederazione può dunque adeguare costantemente l’infrastruttura e l’Id-e agli standard di sicurezza e alle tecnologie più recenti.

Comunicazione minima di dati

Le autorità e le imprese possono richiamare e registrare solo i dati effettivamente necessari per lo specifico utilizzo. Gli utenti dei mezzi di identificazione elettronici decidono a chi comunicare i dati e quali dati comunicare. Ad esempio, in caso di acquisto di prodotti soggetti a limiti di età sarà comunicato soltanto che l’acquirente interessato ha l’età minima necessaria; né le autorità né le imprese potranno risalire all’identità della persona [3].

L’utilizzo è facoltativo e gratuito

L’Id-e potrà essere richiesto da tutti coloro che abitano in Svizzera e dai cittadini svizzeri all’estero. Non vi è tuttavia alcun obbligo di utilizzarlo: la Confederazione continuerà a offrire tutti i suoi servizi anche in forma analogica. Se in futuro si volesse rendere obbligatorio l’impiego dell’Id-e in determinati casi, sarebbe necessaria una modifica della legge da parte del Parlamento, contro la quale potrebbe essere chiesto il referendum. L’Id-e è parte del servizio pubblico e non è orientato al profitto. Potrà essere richiesto gratuitamente online, mentre a uno sportello, ad esempio presso un ufficio passaporti, i Cantoni potranno riscuotere una tassa per l’identificazione delle persone; tale identificazione è necessaria per ottenere l’Id-e. Il suo utilizzo sarà gratuito.

Sviluppato congiuntamente

La Confederazione ha sviluppato l’Id-e confrontandosi con persone interessate provenienti dal mondo scientifico, dalla società civile e dall’economia: l’obiettivo comune è sempre stato trovare una soluzione democraticamente legittimata, facoltativa, sicura e di facile uso per tutti. La Confederazione ha fornito costantemente informazioni sullo stato dei lavori e raccolto riscontri dalla popolazione, dal mondo scientifico e dagli ambienti economici. In un processo comune i partecipanti hanno cercato le soluzioni tecniche migliori e valutato il loro utilizzo nella pratica, ad esempio nell’ambito del progetto pilota sulla licenza digitale di condurre svolto nel Cantone di Appenzello Esterno. I costi per lo sviluppo e la gestione dell’Id-e nonché per l’infrastruttura necessaria ammontano a circa 180 milioni di franchi per il periodo 2023–2028. Se il Popolo voterà a favore del progetto, l’Id-e potrà essere introdotto al più presto a metà 2026.

[1] L’app swiyu è disponibile gratuitamente negli app store. Con l’app è già possibile effettuare una prova richiedendo un Id-e fittizio ( eid.admin.ch > Public Beta).

[2] L’associazione avviene mediante dei cosiddetti processori crittografici che negli smartphone moderni gestiscono il materiale crittografico.

[3] Con la presentazione dell’Id-e non sono forniti dati marginali, come identificatori univoci, che consentono tecnicamente di collegare i singoli utilizzi. La Confederazione quale gestore del registro non sa mai chi ha presentato l’Id-e.

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»

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Termine di referendum: 19 aprile 2025 (1° giorno feriale: 22 aprile 2025)

Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici

(Legge sull’Id-e, LIdE)

del 20 dicembre 2024

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 38 capoverso 1, 81 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2023,

decreta:

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1

1 La presente legge disciplina:

a. l’infrastruttura messa a disposizione dalla Confederazione per l’emissione, la revoca, la verifica, la conservazione e la presentazione di mezzi di autenticazione elettronici (infrastruttura di fiducia);

b. i ruoli e le responsabilità relativi alla messa a disposizione e all’utilizzo di tale infrastruttura;

c. il mezzo d’identificazione elettronico delle persone fisiche emesso dalla Confederazione (Id-e) e altri mezzi di autenticazione elettronici.

2 Ha lo scopo di garantire che:

a. i provvedimenti tecnici e organizzativi connessi all’emissione e all’utilizzo dei mezzi di autenticazione elettronici siano adeguati al tipo e all’entità del trattamento dei dati, nonché idonei a limitare i rischi che tale trattamento implica per la personalità e i diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare mediante l’attuazione dei seguenti principi: 1. la protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita,

2. la sicurezza dei dati,

3. la minimizzazione dei dati,

4. la registrazione decentralizzata dei dati,

5. la tracciabilità e la possibilità di riutilizzo dei dati,

6. il controllo statale costante sull’infrastruttura di fiducia e sul sistema d’informazione per l’emissione e la revoca degli Id-e;

b. i mezzi di autenticazione elettronici possano essere emessi e utilizzati in modo sicuro da privati e autorità;

c. l’Id-e e l’infrastruttura di fiducia corrispondano allo stato della tecnica e alle esigenze di accessibilità ai disabili;

d. l’evoluzione tecnica relativa ai mezzi di autenticazione elettronici non sia limitata inutilmente.

Sezione 2: Infrastruttura di fiducia

Art. 2 Registro di base

1 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) mette a disposizione del pubblico un registro di base contenente i dati necessari per:

a. verificare se i mezzi di autenticazione elettronici, quali chiavi crittografiche e identificativi, sono stati successivamente modificati;

b. verificare se i mezzi di autenticazione elettronici e il corrispondente identificativo provengono dall’emittente iscritto nel registro di base;

c. iscrivere nel registro di fiducia chi emette mezzi di autenticazione elettronici (emittente) o li verifica (verificatore);

d. verificare se un mezzo di autenticazione elettronico è stato revocato.

2 Gli emittenti e i verificatori possono iscrivere essi stessi nel registro di base i dati che li concernono.

3 Il registro di base non contiene dati relativi ai singoli mezzi di autenticazione elettronici, salvo quelli concernenti la loro revoca.

4 I dati concernenti la revoca di un mezzo di autenticazione elettronico non devono consentire di risalire all’identità del titolare o al contenuto del mezzo di autenticazione.

5 I dati personali generati in occasione della consultazione del registro di base possono essere:

a. registrati per le finalità di cui all’articolo 57 l lettera b numeri 1–3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); il Consiglio federale stabilisce i termini di conservazione;

b. sottoposti ad analisi non riferita a persone per le finalità di cui all’articolo 57 l lettera b numeri 1–3 LOGA;

c. sottoposti ad analisi non nominale in riferimento a persone per le finalità di cui all’articolo 57 n lettera a LOGA; e

d. sottoposti ad analisi nominale in riferimento a persone per le finalità di cui all’articolo 57 o capoverso 1 lettere a e b LOGA.

Art. 3 Registro di fiducia

1 L’UFIT mette a disposizione del pubblico un registro di fiducia contenente i dati utili per:

a. verificare l’identità indicata da un emittente o un verificatore;

b. garantire un utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici.

2 L’UFIT è responsabile della correttezza delle informazioni contenute nel registro di fiducia.

3 Su richiesta di un’autorità federale, cantonale o comunale, l’UFIT conferma, con l’ausilio del registro di fiducia, che un identificativo iscritto nel registro di base appartiene a detta autorità.

4 Su richiesta di un emittente o verificatore privato, l’UFIT conferma che un identificativo gli appartiene.

5 Iscrive le conferme degli identificativi nel registro di fiducia.

6 I dati personali generati in occasione della consultazione del registro di fiducia possono essere registrati e analizzati per le finalità di cui all’articolo 2 capoverso 5.

7 Il Consiglio federale disciplina la fornitura di altre informazioni che permettono di garantire l’utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici, quali i dati relativi alle modalità del loro utilizzo e i dati che consentono di stabilire chi è autorizzato a emettere e a verificare un determinato tipo di mezzo di autenticazione elettronico.

Art. 4 Sistemi di protezione accresciuta della sfera privata

La Confederazione può gestire sistemi che proteggano la sfera privata del titolare all’atto della presentazione di mezzi di autenticazione elettronici.

Art. 5 Emissione

1 Chi intende emettere un mezzo di autenticazione elettronico può farlo mediante l’infrastruttura di fiducia.

2 Oltre ai dati stabiliti dall’emittente, il mezzo di autenticazione elettronico contiene i dati necessari alla verifica dell’autenticità e dell’integrità, come una firma elettronica.

Art. 6 Revoca

Gli emittenti possono revocare i mezzi di autenticazione elettronici da loro emessi.

Art. 7 Forma e conservazione dei mezzi di autenticazione elettronici

1 Il titolare riceve il suo mezzo di autenticazione elettronico sotto forma di un pacchetto di dati.

2 Può scegliere i mezzi tecnici su cui conservarlo.

Art. 8 Applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici

1 L’UFIT mette a disposizione un’applicazione che consente al titolare di ricevere, conservare e presentare mezzi di autenticazione elettronici nonché di crearne copie di sicurezza.

2 Il Consiglio federale può prevedere che l’UFIT metta a disposizione un sistema in cui il titolare può depositare le copie di sicurezza dei suoi mezzi di autenticazione elettronici conservati nell’applicazione di cui al capoverso 1. L’UFIT assicura che le copie siano protette dall’accesso di terzi.

3 Il Consiglio federale stabilisce le misure da adottare in caso di inattività prolungata nel sistema, in particolare se le copie di sicurezza non vengono aggiornate o utilizzate dai titolari.

4 I dati generati dalla presentazione e dalla verifica dei mezzi di autenticazione elettronica conservati nell’applicazione di cui al capoverso 1 possono essere registrati soltanto con il consenso espresso del titolare.

Art. 9 Applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici

1 L’UFIT mette a disposizione un’applicazione che consente di verificare la validità dell’Id-e.

2 Il Consiglio federale può prevedere che con questa applicazione possa essere verificata anche la validità di altri mezzi di autenticazione elettronici.

Art. 10 Presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici

1 Quando presenta un mezzo di autenticazione elettronico, il titolare deve poter decidere quali elementi dello stesso e quali informazioni da esso deducibili sono trasmessi al verificatore.

2 La presentazione o la verifica di un mezzo di autenticazione elettronico avvengono senza che l’emittente ne venga a conoscenza.

3 Nella gestione del registro di base, del registro di fiducia e dei sistemi di protezione accresciuta della sfera privata, l’UFIT non viene a conoscenza del contenuto dei mezzi di autenticazione elettronici presentati e, fuorché basandosi sui dati generati in occasione della consultazione di tali registri, non può risalire all’utilizzo dei mezzi di autenticazione né alle autorità e ai privati coinvolti.

Art. 11 Segnalazione di ciberattacchi

Gli emittenti e i verificatori segnalano all’Ufficio federale della cibersicurezza qualsiasi ciberattacco ai loro sistemi.

Art. 12 Codice sorgente dell’infrastruttura di fiducia

1 L’UFIT divulga il codice sorgente del software dell’infrastruttura di fiducia.

2 L’UFIT non divulga il codice sorgente né parti di esso fintanto che i diritti di terzi o importanti ragioni di sicurezza escludano o limitino questa possibilità.

3 Pubblica direttive sulla divulgazione coordinata delle vulnerabilità.

4 Con il concorso di terzi idonei, verifica periodicamente la sicurezza dell’infrastruttura di fiducia.

Sezione 3: Id-e

Art. 13 Forma

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) emette l’Id-e sotto forma di mezzo di autenticazione elettronico mediante l’infrastruttura di fiducia.

Art. 14 Requisiti personali

Soddisfa i requisiti personali per ottenere un Id-e chi al momento dell’emissione:

a. è titolare di uno dei documenti seguenti: 1. un documento d’identità valido conformemente alla legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI),

2. una carta di soggiorno per stranieri valida conformemente alla legislazione federale sugli stranieri e l’integrazione e a quella sull’asilo,

3. una carta di legittimazione valida conformemente alla legislazione sullo Stato ospite;

b. ha richiesto uno dei documenti di cui alla lettera a e soddisfa i requisiti di rilascio dello stesso.

Art. 15 Contenuto

1 L’Id-e contiene i seguenti dati personali:

a. cognome ufficiale;

b. nomi;

c. data di nascita;

d. sesso;

e. luogo d’origine;

f. luogo di nascita;

g. cittadinanza;

h. immagine del viso;

i. numero AVS.

2 Contiene inoltre i seguenti dati:

a. numero dell’Id-e;

b. data di emissione;

c. data di scadenza;

d. indicazioni sul documento utilizzato durante la procedura di emissione dell’Id-e, in particolare il tipo e la data di scadenza;

e. indicazioni sulla procedura di emissione.

3 Può contenere ulteriori indicazioni, in particolare il nome del rappresentante legale, il cognome d’affinità, il nome ricevuto in un ordine religioso, il nome d’arte o il nome dell’unione domestica registrata nonché la menzione di segni particolari, sempre che queste indicazioni figurino sul documento d’identità utilizzato nella procedura di emissione dell’Id-e.

Art. 16 Richiesta

1 Chi desidera un Id-e ne richiede l’emissione a fedpol.

2 È possibile richiedere l’emissione simultanea di più Id-e.

3 I minorenni e le persone sotto curatela generale accludono la dichiarazione di consenso del loro rappresentante legale.

Art. 17 Verifica dell’identità

1 La persona per la quale è richiesto l’Id-e fa verificare la sua identità:

a. in linea da fedpol; oppure

b. presentandosi di persona presso uno dei servizi o delle autorità in Svizzera designati dai Cantoni o uno dei servizi o delle autorità all’estero designati dal Consiglio federale.

2 Al fine di verificare l’identità, il viso dell’interessato è messo a confronto con l’immagine del viso registrata nel:

a. sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA) di cui all’articolo 11 LDI;

b. sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;

c. sistema d’informazione Ordipro di cui all’articolo 1 della legge federale del 18 dicembre 2020 sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri.

3 Il confronto di cui al capoverso 2 può essere effettuato in modo automatizzato.

4 Se verifica in linea l’identità, fedpol può rilevare dati biometrici per effettuare il confronto di cui al capoverso 2.

Art. 18 Emissione

1 Fedpol emette l’Id-e se:

a. i requisiti di cui all’articolo 14 sono soddisfatti; e

b. l’identità della persona per la quale è richiesto l’Id-e ha potuto essere verificata.

2 Stabilisce un legame tra l’Id-e emessa e il suo titolare.

3 L’Id-e è emessa nell’applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici di cui all’articolo 8 capoverso 1.

4 Il richiedente può chiedere che l’Id-e sia emessa in un’altra applicazione se all’atto dell’emissione il legame con il titolare può essere verificato tecnicamente.

5 Il Consiglio federale può consentire che l’Id-e sia emesso in altre applicazioni. Queste necessitano del riconoscimento del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il riconoscimento è accordato se:

a. il legame con il titolare è assicurato mediante adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi; e

b. l’applicazione è certificata conformemente all’articolo 13 della legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati od offre garanzie equivalenti in materia di protezione dei dati.

6 Il Consiglio federale stabilisce nel dettaglio i requisiti delle applicazioni di cui ai capoversi 4 e 5.

Art. 19 Revoca

Fedpol revoca senza indugio l’Id-e:

a. se lo chiede il titolare;

b. nel caso in cui il titolare sia minorenne o sotto curatela generale, se lo chiede il suo rappresentante legale;

c. se vi è il fondato sospetto di un utilizzo abusivo o di un conseguimento fraudolento dell’Id-e;

d. se apprende che: 1. il documento utilizzato per la procedura di emissione dell’Id-e è stato ritirato, o

2. il titolare è deceduto;

e. se è emesso un nuovo Id-e per la stessa persona;

f. se la sicurezza dell’Id-e non può essere garantita.

Art 20 Procedure

Il Consiglio federale disciplina le seguenti procedure relative all’Id-e:

a. la presentazione della richiesta di emissione;

b. la verifica dell’identità;

c. l’emissione;

d. la revoca.

Art. 21 Durata di validità

L’Id-e ha una durata di validità limitata. Questa è stabilita dal Consiglio federale.

Art. 22 Obblighi di diligenza del titolare

1 Il titolare di un Id-e adotta le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per prevenire qualsiasi utilizzo abusivo del proprio Id-e.

2 Segnala senza indugio a fedpol ogni sospetto di utilizzo abusivo del proprio Id-e.

Art. 23 Obbligo di diligenza del verificatore

1 Il verificatore può chiedere che gli siano trasmessi i dati personali contenuti nell’Id-e soltanto se:

a. la legislazione prevede la verifica dell’identità o di un aspetto dell’identità del titolare; o

b. è assolutamente necessario ai fini dell’affidabilità della transazione, in particolare per prevenire frodi o un’usurpazione d’identità.

2 Se riscontra violazioni delle condizioni di cui al capoverso 1, l’UFIT le iscrive nel registro di fiducia, rendendole visibili al titolare in occasione della transazione, e può escludere il verificatore dal registro.

Art. 24 Obbligo di accettare l’Id-e

Ogni autorità od organo che adempie compiti pubblici accetta l’Id-e se ricorre all’identificazione in esecuzione del diritto federale.

Art. 25 Alternativa alla presentazione di un Id-e

Chi accetta l’Id-e o parti di esso come mezzo di autenticazione accetta anche uno dei documenti di cui all’articolo 14 se il titolare si presenta di persona.

Art. 26 Sistema d’informazione per l’emissione e la revoca degli Id-e

1 Fedpol gestisce un sistema d’informazione per l’emissione e la revoca degli Id-e.

2 Il sistema d’informazione contiene:

a. i dati di cui all’articolo 15 capoverso 2 concernenti gli Id-e richiesti ed emessi;

b. i dati relativi alla procedura di emissione necessari per fornire assistenza tecnica, allestire statistiche o condurre indagini in merito al conseguimento fraudolento o all’utilizzo abusivo di un Id-e;

c. le indicazioni relative alla revoca di un Id-e.

3 Il sistema d’informazione accede ai dati di cui all’articolo 15 capoverso 1 tramite un’interfaccia con i seguenti sistemi d’informazione:

a. ISA;

b. SIMIC;

c. registro elettronico dello stato civile di cui all’articolo 39 del Codice civile;

d. registro centrale degli assicurati di cui all’articolo 49 d della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

e. Ordipro.

4 I dati ottenuti tramite tali interfacce possono essere trattati esclusivamente per emettere e revocare gli Id-e. Non sono registrati nel sistema d’informazione.

5 Fedpol pubblica direttive sulla divulgazione coordinata delle vulnerabilità e verifica periodicamente la sicurezza del sistema d’informazione con il concorso di terzi idonei.

6 Divulga il codice sorgente del software del sistema d’informazione.

7 Non divulga il codice sorgente né parti di esso fintanto che i diritti di terzi o importanti ragioni di sicurezza escludano o limitino questa possibilità.

Art. 27 Conservazione e distruzione dei dati

1 I seguenti dati contenuti nel sistema d’informazione sono distrutti allo scadere dei termini indicati di seguito:

a. i dati concernenti gli Id-e richiesti ed emessi nonché le indicazioni relative alla loro revoca, 20 anni dopo la data della richiesta o dell’emissione dell’Id-e;

b. i dati relativi alla procedura di emissione, compresi i dati biometrici di cui all’articolo 17 capoverso 3, necessari per condurre un’indagine in merito a un conseguimento fraudolento di un Id-e e conservati esclusivamente a tal fine, cinque anni dopo la scadenza dell’Id-e.

2 Tutti gli altri dati sono distrutti 90 giorni dopo la loro immissione nel sistema.

3 Sono fatte salve le disposizioni federali in materia di archiviazione.

Sezione 4: Accessibilità ai disabili

Art. 28

1 Fedpol provvede affinché la procedura di ottenimento dell’Id-e sia accessibile ai disabili.

2 L’UFIT provvede affinché le applicazioni di cui agli articoli 8 e 9 siano accessibili ai disabili.

3 Le autorità che utilizzano l’infrastruttura di fiducia per emettere e verificare mezzi di autenticazione elettronici provvedono affinché le loro procedure di ottenimento e l’utilizzo di tali mezzi siano accessibili ai disabili.

4 Il Consiglio federale stabilisce le misure da adottare per garantire l’accesso ai disabili.

Sezione 5: Assistenza tecnica

Art. 29

Fedpol e l’UFIT offrono agli utenti un servizio di assistenza tecnica nell’ambito dell’emissione dell’Id-e e dell’utilizzo dell’infrastruttura di fiducia.

Sezione 6: Evoluzione tecnica

Art. 30

1 Se necessario per raggiungere gli scopi della presente legge, il Consiglio federale può ampliare con elementi supplementari l’infrastruttura di fiducia e il sistema d’informazione per l’emissione e la revoca degli Id-e, così da adeguarli all’evoluzione tecnica.

2 Nella misura in cui prevedano il trattamento di dati personali degni di particolare protezione o necessitino di una base legale formale per altri motivi, le nuove disposizioni di cui al capoverso 1 decadono:

a. se, entro due anni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale un relativo disegno di legge;

b. se l’Assemblea federale respinge il disegno del Consiglio federale; o

c. all’entrata in vigore della legge in questione.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 31

1 L’UFIT riscuote un emolumento dagli emittenti e dai verificatori per i dati che iscrivono nel registro di base e per i dati di cui chiedono l’iscrizione nel registro di fiducia.

2 Le autorità comunali e cantonali non devono alcun emolumento.

3 La persona per la quale è richiesto l’Id-e non deve alcun emolumento per l’emissione e la revoca dell’Id-e.

4 I Cantoni possono prevedere che il competente servizio riscuota un emolumento per le prestazioni fornite in presenza.

5 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti conformemente all’articolo 46 a LOGA.

Sezione 8: Trattati internazionali

Art. 32

1 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali per agevolare l’utilizzo e il riconoscimento giuridico dell’Id-e svizzero all’estero nonché il riconoscimento di Id-e stranieri in Svizzera.

2 Emana le disposizioni necessarie per l’attuazione dei trattati internazionali di cui al capoverso 1.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 33 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione, concernenti in particolare:

a. il formato dei mezzi di autenticazione elettronici;

b. gli standard e i protocolli applicabili alle procedure di comunicazione dei dati, in particolare nell’ambito dell’emissione e della presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici;

c. le componenti e le modalità di funzionamento del registro di base, del registro di fiducia, dell’applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici e dell’applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici;

d. i giustificativi da presentare per l’iscrizione nel registro di fiducia;

e. i provvedimenti tecnici e organizzativi da adottare per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nell’ambito della messa a disposizione, della gestione e dell’utilizzo dell’infrastruttura di fiducia;

f. le componenti, le interfacce e le modalità di funzionamento del sistema di informazione per l’emissione e la revoca degli Id-e.

Art. 34 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 35 Disposizione transitoria

1 L’obbligo di accettare l’Id-e (art. 24) va adempiuto entro due anni dall’entrata in vigore di tale disposizione.

2 Il Consiglio federale può prevedere che l’infrastruttura di fiducia e l’Id-e siano messi a disposizione gradualmente nei due anni successivi all’entrata in vigore della presente legge; questo concerne in particolare:

a. l’accessibilità del registro di fiducia agli emittenti o verificatori privati secondo l’articolo 3 capoverso 4;

b. le funzionalità dell’applicazione di cui all’articolo 8;

c. il numero di Id-e emessi in linea;

d. la verifica dell’identità di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera b.

Art. 36 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2024

La presidente: Maja Riniker Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2024

Il presidente: Andrea Caroni La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 9 gennaio 2025

Termine di referendum: 19 aprile 2025

Allegato

(art. 34)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Modifica del 29 settembre 2023 della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni

Art. 74b cpv. 1 lett. v

1 L’obbligo di segnalazione si applica:

v. agli emittenti e ai verificatori di mezzi di autenticazione elettronici ai sensi della legge del 20 dicembre 2024 sull’Id-e.

2. Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. c n. 7 bis e 2 lett. c n. 3

1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:

c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di: 7 bis . adempimento dei compiti loro attribuiti dalla legge del 20 dicembre 2024 sull’Id-e,

2 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:

c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna: 3. per l’adempimento dei compiti loro attribuiti dalla legge sull’Id-e;

3. Legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità

Art. 1 cpv. 3, secondo periodo

3 … Queste persone possono essere di nazionalità straniera.

Art. 11 cpv. 2, secondo periodo

2 … Serve inoltre per adempiere questi compiti nel quadro della legge del 20 dicembre 2024 sull’Id-e.

4. Codice civile

Art. 43a cpv. 4 n. 9

4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell’identità di una persona:

9. il servizio federale incaricato dell’emissione dell’Id-e per l’adempimento dei compiti attribuitigli dalla legge del 20 dicembre 2024 sull’Id-e.

5. Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 33a cpv. 2 bis

2bis Se l’atto è trasmesso per via elettronica tramite una piattaforma della Confederazione, è sufficiente presentare un Id-e ai sensi della legge del 20 dicembre 2024 sull’Id-e anziché una firma elettronica qualificata. Il Consiglio federale designa le piattaforme che possono essere utilizzate a tale scopo.

6. Legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente

Art. 7 Strumento d’identificazione elettronico

1 Per accedere alla cartella informatizzata del paziente, devono disporre di uno strumento d’identificazione elettronico sicuro:

a. i pazienti;

b. i professionisti della salute.

2 Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli strumenti d’identificazione e la procedura per la loro emissione.

Art. 11 lett. c

Devono essere certificati da un organismo riconosciuto:

c. gli emittenti privati di strumenti d’identificazione.

7. Legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica

Art. 9 cpv. 4 e 4 bis

4 Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità ed eventualmente le proprie qualità specifiche.

4bis Se prova la sua identità mediante un Id-e ai sensi della legge del 20 dicembre 2024 sull’Id-e, il richiedente non è tenuto a presentarsi personalmente. Il Consiglio federale può prevedere che sia esonerato dal presentarsi personalmente anche il richiedente che prova in altro modo la propria identità con la necessaria affidabilità.

8. Legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità

Art. 11 cpv. 3 bis

3bis Quale mezzo TIC ai sensi dei capoversi 1–3, la Cancelleria federale gestisce un sistema di autenticazione delle persone fisiche sulla base dell’Id-e secondo la legge del 20 dicembre 2024 sull’Id-e.

Testo in votazione su Fedlex (BBl 2025 20)

Fonte: Fedlex, BBl 2025 20 — testo ufficiale

Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e, LIdE)»?
Il 28.09.2025, «Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e, LIdE)» è stato accettato con 1'384'586 sì contro 1'363'362 no. La partecipazione è stata del 51.6%.
Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e, LIdE)»?
Il sì più forte è arrivato da Vaud (57.2%), il no più forte da Uri (40.7%).
«Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e, LIdE)» è stato accettato?
«Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e, LIdE)» è stato accettato a livello nazionale il 28.09.2025.