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Votazione popolare · 22.09.2024Oggetto federale

Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)

Votazioni2024
32.9% SìNo 67.1%
Votazioni
Respinto
Sì
32.9% 810'569
No
67.1% 1'655'513
Partecipazione
48.5%

Risultato ponderato per schede su 2117 comuni

Contesto

Per molte persone la previdenza professionale (2° pilastro) riveste grande importanza quale complemento dell’AVS (1° pilastro). Durante la vita professionale, i lavoratori versano, insieme ai propri datori di lavoro, i contributi di risparmio alla cassa pensioni, accumulando l’avere di vecchiaia. Con questo capitale è in seguito finanziata la rendita della cassa pensioni. Fino a un determinato importo del salario (la cosiddetta parte obbligatoria della previdenza professionale), la legge stabilisce la rendita minima da versare per ogni franco risparmiato. Tuttavia, a causa dei rendimenti particolarmente bassi sui mercati finanziari e dell’aumento della speranza di vita, le rendite nella parte obbligatoria non sono più finanziate adeguatamente. Sono in difficoltà soprattutto le casse pensioni che forniscono soltanto le prestazioni minime previste per legge o poco più. A ciò si aggiunge un secondo problema: chi guadagna poco non riceve alcuna rendita della cassa pensioni o ne riceve una esigua. Il problema riguarda in particolare le donne dato che spesso lavorano a tempo parziale o in settori caratterizzati da salari bassi.

Il progetto

La riforma prevede misure per migliorare in futuro il finanziamento delle rendite. Molte persone con redditi modesti riceveranno inoltre rendite più alte: per questo verseranno ogni mese, insieme ai propri datori di lavoro, contributi di risparmio più alti rispetto agli attuali. La maggior parte dei salariati è affiliata a una cassa pensioni che offre prestazioni di gran lunga superiori a quelle minime previste per legge. Da questo punto di vista, la riforma avrà ripercussioni minime su di loro e non riguarda affatto le rendite di chi è già in pensione.

Domanda sulla scheda

Volete accettare la modifica del 17 marzo 2023 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)?

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale

Risultato per comune

quota di sì per comune
NoSìNessun risultato
#ComuneQuota di sìCantone
1Wachseldorn61.3%BE
2Santa Maria in Calanca59.1%GR
3Rovray56.7%VD
4Oberlangenegg55.8%BE
5Flühli55.8%LU
6Doppleschwand55.6%LU
7Saas-Fee54.9%VS
8Zumikon54.8%ZH
9Küsnacht54.6%ZH
10Uitikon54.2%ZH

Risultato per distretto

quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutri
NoSìNessun risultato

Risultato per distretto

Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no
Zugo42.9%
Lucerna38.7%
Ticino38.3%
Giura77.4%
Ginevra73.0%
Vaud72.6%
#CantoneQuota di sìPartecipazioneComuni
1Zugo42.9%47.8%11
2Nidvaldo39.9%49.0%11
3Lucerna38.7%50.2%79
4Ticino38.3%43.1%100
5San Gallo38.1%51.4%75
6Sciaffusa38.0%67.6%26
7Appenzello Interno38.0%48.6%5
8Grigioni37.7%44.4%100
9Obvaldo37.3%51.1%7
10Zurigo36.0%49.6%160
11Turgovia35.5%48.4%80
12Svitto35.1%52.6%30
13Appenzello Esterno34.9%52.5%20
14Uri34.4%45.4%19
15Basilea Città33.2%51.3%3
16Argovia33.0%45.3%196
17Glarona32.5%43.9%3
18Berna30.8%48.7%329
19Basilea Campagna30.0%45.7%86
20Vallese29.0%46.6%122
21Soletta28.1%44.8%104
22Vaud27.4%53.4%300
23Ginevra27.0%47.8%45
24Friburgo26.3%46.7%119
25Neuchâtel23.1%46.6%24
26Giura22.6%53.3%51

Posizioni

Raccomandazioni secondo le spiegazioni

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

RaccomandazioneSì

Per il Consiglio federale e il Parlamento la riforma è necessaria affinché le future rendite della previdenza professionale obbligatoria possano nuovamente essere finanziate in modo adeguato e duraturo. Le persone con redditi modesti potranno inoltre finalmente godere di una migliore copertura finanziaria durante la vecchiaia. A beneficiarne saranno soprattutto le donne.

admin.ch/riforma-lpp

Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»

Raccomandazione del comitato d’iniziativa

RaccomandazioneNo

Secondo il comitato, le rendite delle casse pensioni sono in calo da anni e per molti lavoratori sono troppo basse. La riforma rischia di causare ulteriori riduzioni. Gli assicurati pagheranno di più ma riceveranno rendite più basse. L’industria finanziaria continuerà a guadagnare miliardi a scapito degli assicurati.

fregatura-lpp.ch

Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»

Voto in Parlamento

SìNoAstensioni
Consiglio nazionale1136915
Consiglio degli Stati2985

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.

Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.

I tre pilastri della previdenza per la vecchiaia

Le casse pensioni sono sotto pressione

In Svizzera la previdenza professionale rappresenta per molti una parte essenziale della previdenza per la vecchiaia. Gli assicurati versano ogni mese, insieme ai propri datori di lavoro, i contributi di risparmio alla cassa pensioni a cui sono affiliati, accumulando un avere di vecchiaia personale. Questo è investito dalle casse pensioni per finanziare le rendite di vecchiaia che erogano. Negli ultimi anni la previdenza professionale è sottoposta a crescenti pressioni. Da un lato i rendimenti realizzati dalle casse pensioni sugli averi di vecchiaia investiti sono inferiori a quanto sarebbe necessario per finanziare le rendite. Dall’altro la speranza di vita è in aumento e quindi le rendite devono essere versate più a lungo.

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Le rendite non sono finanziate in misura sufficiente

La legge stabilisce le prestazioni minime a cui hanno diritto gli assicurati. Per questa cosiddetta parte obbligatoria è fissata l’aliquota di conversione, ovvero il tasso da applicare per convertire in una rendita l’avere di vecchiaia accumulato. Il tasso attuale è troppo alto. Per via dell’aumento della speranza di vita e dei rendimenti troppo bassi, i capitali accumulati dai pensionati non sono infatti più sufficienti per finanziarne le rendite. Oggi, dunque, nella parte obbligatoria della previdenza le rendite non sono finanziate in misura sufficiente.

Finanziamento trasversale a spese dei lavoratori attivi

Nelle casse pensioni che offrono solo il minimo legale o poco più, assistiamo a un finanziamento trasversale delle rendite a spese dei lavoratori attivi. Per poter versare ai pensionati le rendite stabilite per legge, le casse pensioni attingono ai rendimenti prodotti dagli averi di vecchiaia dei lavoratori attivi. Un tale finanziamento trasversale riduce le future rendite di questi ultimi ed è contrario al principio del 2° pilastro in base al quale ognuno risparmia per la propria rendita.

Chi è interessato dalla riforma?

Per far fronte a questi problemi, il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato una riforma della previdenza professionale. Questa riguarda in primo luogo le casse pen- sioni che offrono unicamente le prestazioni minime previste per legge o poco più. Saranno soprattutto le persone con redditi modesti affiliate a queste casse pensioni a beneficiare di una migliore copertura assicurativa. A tale scopo, verseran- no ogni mese, insieme ai propri datori di lavoro, contributi più alti rispetto a quelli attuali. La maggior parte dei salariati dispone di una previdenza professionale con prestazioni ben al di sopra di quelle minime stabilite per legge. La riforma non ha dunque alcuna ripercussione diretta sulle loro rendite. Tuttavia, tutti i lavoratori finanzieranno una parte del supplemento di rendita previsto per la generazione di transizione. La riforma non riguarda invece le persone che già oggi percepiscono una rendita.

Riduzione dell’aliquota di conversione

Per porre rimedio al problema del finanziamento delle rendite, causato dall’aumento della speranza di vita e dai rendimenti insufficienti ottenuti sull’avere di vecchiaia, la riforma prevede di ridurre dall’attuale 6,8 per cento al 6,0 per cento l’aliquota di conversione nella parte obbligato- ria della previdenza professionale. Tale tasso serve per calcolare l’ammontare della rendita. Un avere di vecchiaia di 100 000 franchi procura oggi una rendita annuale di 6800 franchi. Con la riforma la rendita ammonterebbe quindi a 6000 franchi [1].

Misure compensative

Per impedire il più possibile la riduzione delle rendite future derivante dall’abbassamento dell’aliquota di conversione, il Consiglio federale e il Parlamento hanno previsto misure compensative. Tuttavia, in alcuni casi la riforma può tradursi in rendite più basse nella previdenza professionale obbligatoria.

Aumento del salario assicurato

La prima misura compensativa prevede un aumento del salario assicurato nella previdenza professionale obbligatoria. Nel 2° pilastro non è assicurato l’intero salario. Da quest’ultimo è infatti detratta una determinata somma, la cosiddetta dedu- zione di coordinamento, pari oggi a 25 725 franchi, indipendentemente dal salario e dal tasso di occupazione. Tale deduzione ha un impatto particolarmente rilevante sui dipendenti con redditi modesti. Invece di un importo fisso, la riforma prevede una futura deduzione pari al 20 per cento del salario. La nuova quota assicurata del salario sarà dunque pari all’80 per cento. In tal modo e in particolare per i salari bassi, la quota assicurata sarà significativamente più alta rispetto a oggi e, nella maggior parte dei casi, lo sarà anche la rendita futura. L’incremento del salario assicurato fa sì che i lavoratori e i datori di lavoro interessati verseranno contributi salariali più elevati, si stima pari a 1,4 miliardi di franchi all’anno [2].

Supplemento di rendita per la generazione di transizione

La seconda misura compensativa consiste in un supple- mento di rendita per la generazione di transizione. Poiché il salario assicurato sarà più elevato, i lavoratori verseranno ogni mese, insieme ai propri datori di lavoro, contributi di risparmio più alti, incrementando in tal modo l’avere di vecchiaia. Tutta- via, la costituzione di un capitale maggiore produrrà effetto soltanto dopo un certo periodo di tempo. Per chi andrà in pensione nei 15 anni successivi all’entrata in vigore della riforma, l’avere di vecchiaia più elevato potrebbe non sempre essere in grado di compensare la riduzione dell’aliquota di conversione. Per questo motivo è previsto un supplemento di rendita. L’importo di tale supplemento dipende dall’anno di nascita e dall’avere di vecchiaia accumulato3; ammonta al massimo a 200 franchi al mese ed è versato per tutta la vita. Tale misura, il cui costo è stimato a circa 800 milioni di franchi all’anno, sarà finanziata dalle casse pensioni nonché tramite i contributi salariali di tutti i lavoratori e i datori di lavoro

Chi guadagna poco ha una copertura assicurativa inadeguata

Nella previdenza professionale obbligatoria sussiste un ulteriore problema, oltre a quello del finanziamento inadeguato delle rendite: è infatti assicurato soltanto chi guadagna più di 22 050 franchi all’anno presso un unico datore di lavoro. Ne consegue che chi non raggiunge mai tale soglia d’entrata, o la raggiunge solo in singoli anni, non avrà una rendita del 2° pilastro o ne avrà una di entità modesta. Questa situazione riguarda soprattutto le donne dato che rispetto alla media lavorano più spesso a tempo parziale e presso più datori di lavoro con percentuali lavorative ridotte. Inoltre, le donne lavorano molto più sovente in settori caratterizzati da salari bassi. Per queste ed altre ragioni, le rendite delle donne sono in media del 50 per cento più basse rispetto a quelle degli uomini [4].

Agevolare l’accesso dei lavoratori con redditi modesti

Per migliorare la previdenza professionale delle persone con redditi modesti, la soglia d’entrata sarà portata da 22 050 a 19 845 franchi. Si stima che in questo modo 70 000 persone in più saranno assicurate nel 2° pilastro [5]. Queste persone verseranno quindi obbligatoriamente contributi nel 2° pilastro e anche i loro datori di lavoro dovranno farlo in loro favore.

Rendite più alte per i lavoratori con redditi modesti

L’aumento del salario assicurato e l’abbassamento della soglia d’entrata sono due misure pensate per le persone con redditi modesti: permetteranno loro di beneficiare di una migliore copertura assicurativa. I lavoratori interessati verseranno, insieme ai propri datori di lavoro, contributi di risparmio più alti in modo tale da percepire in futuro una rendita o una rendita più elevata.

Contributi più bassi per i lavoratori più anziani

L’entità dei contributi da versare ogni mese nel 2° pilastro non dipende unicamente dal salario o dalla cassa pensioni, bensì anche dall’età. Con l’avanzare dell’età aumentano anche i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro. Un datore di lavoro deve dunque pagare contributi più elevati per i dipendenti più anziani rispetto a quelli più giovani, il che può penalizzare i primi sul mercato del lavoro. Per questo la riforma prevede di attenuare le differenze esistenti tra le diverse fasce di età. L’aliquota prevista per la fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni è innalzata leggermente, mentre quella applicata a tutte le altre è lievemente ridotta.

Cosa accade se la riforma è rifiutata?

Senza una riduzione dell’aliquota di conversione, le casse pensioni che offrono soltanto le prestazioni minime continue- ranno a impiegare i rendimenti ottenuti sugli averi di vecchiaia dei lavoratori attivi per pagare le rendite dei pensionati. In tal modo le future rendite dei lavoratori attivi continuerebbero a essere più basse di quanto non lo sarebbero senza questo finanziamento trasversale. Inoltre, se la riforma non fosse accettata, le casse pensioni menzionate continuerebbero ad essere esposte a un rischio elevato di deficit di finanziamento. Per farvi fronte, queste potrebbero vedersi costrette a prelevare contributi più alti dai propri assicurati e dai datori di lavoro. Infine, molti lavoratori con redditi modesti – in prevalenza donne – continuerebbero a non beneficiare di una previdenza professionale o ad averne una molto bassa.

[1] Nella parte obbligatoria della previdenza professionale il salario può essere assicurato fino a un importo massimo di 88 200 franchi.

[2] Stima dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali del marzo 2023 ( parlamento.ch > Servizi > Notizie > Comunicato stampa della CSSS-N del 15 marzo 2023 > Allegato > Tableau de synthèse : modèles de compensation, p. 2, allegato disponibile in francese e tedesco).

[3] Ufficio federale di statistica ( www.ust.admin.ch > Trovare statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Uguaglianza tra donna e uomo > Reddito > Divario pensionistico)

[4] Stime dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di marzo 2023 ( parlamento.ch > Servizi > Notizie > Comunicato stampa CSSS-N del 15 marzo 2023 > Allegato > Tabella riassuntiva concernente i modelli di compensazione > pag. 1, disponibile in francese e tedesco).

[5] Stime dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di marzo 2023 ( parlamento.ch > Servizi > Notizie > Comunicato stampa CSSS-N del 15 marzo 2023 > Allegato > Tableau de synthèse : modèles de compensation > pag. 1, disponibile in francese e tedesco).

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»

Testo in votazione

BBl 2023 785
Mostra il testo

Termine di referendum: 6 luglio 2023

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(LPP)

(Riforma della previdenza professionale)

Modifica del 17 marzo 2023

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 2020,

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 19 845 franchi (art. 7) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

Art. 7 cpv. 1

1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 19 845 franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.

Art. 8 cpv. 1 e 2

1 Dev’essere assicurato l’80 per cento del salario annuo sino a 88 200 franchi. Tale parte è detta salario coordinato.

2 Abrogato

Art. 10 cpv. 2 lett. a

2 Fatto salvo l’articolo 8 capoverso 3, l’obbligo assicurativo finisce quando:

a. è raggiunta l’età di riferimento (art. 13 cpv. 1);

Art. 14 cpv. 2, 2 bis e 3

2 L’aliquota minima di conversione è del 6,0 per cento per l’età di riferimento (art. 13 cpv. 1).

2bis Il Consiglio federale stabilisce le aliquote minime di conversione per le prestazioni di vecchiaia riscosse prima e dopo l’età di riferimento.

3 Almeno ogni cinque anni, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sulla determinazione dell’aliquota minima di conversione negli anni successivi.

Art. 16 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

Età

Aliquota in per cento del salario coordinato

25–44

9,0

45–età di riferimento

14,0

Art. 44 cpv. 1

1 Gli indipendenti, sempre che i principi della previdenza professionale di cui all’articolo 1 capoverso 3 siano costantemente rispettati, possono farsi assicurare presso:

a. l’istituto di previdenza della loro professione;

b. l’istituto di previdenza dei loro lavoratori;

c. un altro istituto di previdenza che preveda questa possibilità nel suo regolamento.

Art. 46 cpv. 1 e 2

1 Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario annuo complessivo supera i 19 845 franchi può farsi assicurare facoltativamente presso l’istituto collettore oppure, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano, presso un istituto di previdenza della propria associazione professionale o presso l’istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro.

2 Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza o presso un istituto di previdenza della propria associazione professionale, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l’istituto collettore.

Art. 47a cpv. 2, 3 e 3 bis

2 Durante il periodo di continuazione dell’assicurazione l’assicurato può versare contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità, aumentare la sua previdenza per la vecchiaia o mantenere nell’istituto di previdenza soltanto la prestazione d’uscita. Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l’istituto precedente versa la prestazione d’uscita al nuovo istituto nell’estensione che può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete.

3 L’assicurato versa contributi per la copertura delle spese amministrative. Se continua ad aumentare la sua previdenza per la vecchiaia o mantiene la copertura dei rischi morte e invalidità, versa anche i contributi corrispondenti.

3bis In caso di morte di una persona che non ha continuato l’assicurazione contro i rischi morte e invalidità, l’avere di previdenza è versato ai superstiti.

Titolo prima dell’art. 47b

Parte seconda a : Supplemento sulla rendita di vecchiaia e sulla rendita d’invalidità della generazione di transizione

Art. 47b Generazione di transizione

Appartengono alla generazione di transizione le donne nate tra il [anno dell’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 (anno dell’entrata in vigore) – 64] e il [anno dell’entrata in vigore – 50] e gli uomini nati tra il [anno dell’entrata in vigore – 65] e il [anno dell’entrata in vigore – 51].

Art. 47c Diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia

1 Hanno diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia le persone appartenenti alla generazione di transizione che:

a. nel momento in cui iniziano a percepire la rendita sono assicurate presso un istituto di previdenza;

b. hanno raggiunto l’età minima per la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia dell’AVS;

c. sono state assicurate per la vecchiaia per almeno 15 anni in qualità di salariati conformemente all’articolo 7 capoverso 1 o all’articolo 46 oppure in qualità di indipendenti o salariati conformemente all’articolo 4 capoversi 1 e 2;

d. sono state assicurate all’AVS per almeno 10 anni consecutivi immediatamente prima di iniziare a percepire la rendita;

e. percepiscono sotto forma di rendita almeno il 50 per cento della loro prestazione di vecchiaia; e

f. nel momento in cui fanno valere il diritto alla rendita di vecchiaia hanno un avere di previdenza non eccedente due volte e mezzo l’importo limite di cui all’articolo 8 capoverso 1; i prelievi anticipati effettuati nei 20 anni precedenti a titolo di promozione della proprietà abitativa sono addizionati all’avere di previdenza determinante.

2 Hanno diritto a un supplemento ridotto le persone che adempiono soltanto le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–e e, nel momento in cui fanno valere il diritto alla rendita di vecchiaia, hanno un avere di previdenza che eccede due volte e mezzo ma non è superiore a cinque volte l’importo limite di cui all’articolo 8 capoverso 1.

3 Il diritto al supplemento si estingue con la morte del beneficiario della rendita di vecchiaia.

4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i periodi di assicurazione sono conteggiati quali anni di assicurazione ai sensi del capoverso 1 lettera c. Disciplina la prova degli anni di assicurazione.

5 Disciplina la prova dell’adempimento della condizione di cui al capoverso 1 lettera e.

6 Stabilisce i casi particolari nei quali è consentito derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera e, segnatamente:

a. quando l’assicurato è affiliato a più istituti di previdenza;

b. quando l’istituto di previdenza prevede che la prestazione di vecchiaia sia versata prevalentemente sotto forma di capitale o che una parte di tale prestazione sia versata da istituti di libero passaggio.

7 Può specificare come prendere in considerazione casi particolari nel calcolare l’avere di previdenza determinante di cui ai capoversi 1 lettera f e 2, segnatamente:

a. quando negli anni precedenti il pensionamento si verifica un aumento o una riduzione dell’avere di previdenza a seguito di riscatti o del divorzio;

b. quando l’interessato è assicurato presso più istituti di previdenza o possiede averi di libero passaggio;

c. quando l’assicurato preleva anticipatamente, differisce o riscuote in più rate la prestazione di vecchiaia oppure percepisce una rendita d’invalidità parziale.

Art. 47d Diritto al supplemento sulla rendita d’invalidità

1 Hanno diritto al supplemento sulla rendita d’invalidità le persone appartenenti alla generazione di transizione che:

a. percepiscono la rendita d’invalidità di un istituto di previdenza;

b. adempiono per analogia le condizioni di cui all’articolo 47 c capoverso 1 lettere c–e oppure, se non fosse insorta l’invalidità, avrebbero potuto adempierle continuando a lavorare sino all’età di riferimento; e

c. alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità hanno un avere di previdenza ipotetico non eccedente due volte e mezzo l’importo limite di cui all’articolo 8 capoverso 1.

2 L’avere di previdenza ipotetico di cui al capoverso 1 lettera c consta:

a. dell’avere di previdenza acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità;

b. della somma degli accrediti di vecchiaia regolamentari per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, senza gli interessi.

3 Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario assicurato dell’assicurato durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza.

4 Non hanno diritto al supplemento le persone che percepiscono una rendita d’invalidità secondo il sistema del primato delle prestazioni. Se le disposizioni regolamentari prevedono tuttavia che al raggiungimento dell’età di riferimento la rendita d’invalidità sia sostituita da una rendita regolamentare meno elevata, a decorrere da quel momento hanno diritto al supplemento se alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità erano adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1–3.

5 Le persone invalide almeno al 40 per cento hanno diritto a metà del supplemento. Le persone invalide almeno al 60 per cento hanno diritto all’intero supplemento.

6 Il diritto al supplemento si estingue con la cessazione dell’invalidità o con la morte del beneficiario della rendita d’invalidità.

7 Il Consiglio federale può specificare come prendere in considerazione casi particolari nel calcolare l’avere di previdenza determinante di cui al capoverso 1 lettera c, segnatamente:

a. quando negli anni precedenti la nascita del diritto alla rendita d’invalidità si verifica un aumento o una riduzione dell’avere di previdenza a seguito di riscatti o del divorzio;

b. quando l’interessato è assicurato presso più istituti di previdenza o possiede averi di libero passaggio.

Art. 47e Importo del supplemento di rendita

1 Il supplemento di rendita annuo delle persone appartenenti alla generazione di transizione ammonta a:

Uomini nati tra

Importo annuo del supplemento

il [anno dell’entrata in vigore – 61] e il [anno dell’entrata in vigore – 65]

2400 franchi

il [anno dell’entrata in vigore – 56] e il [anno dell’entrata in vigore – 60]

1800 franchi

il [anno dell’entrata in vigore – 51] e il [anno dell’entrata in vigore – 55]

1200 franchi

Donne nate tra

Importo annuo del supplemento

il [anno dell’entrata in vigore – 60] e il [anno dell’entrata in vigore – 64]

2400 franchi

il [anno dell’entrata in vigore – 55] e il [anno dell’entrata in vigore – 59]

1800 franchi

il [anno dell’entrata in vigore – 50] e il [anno dell’entrata in vigore – 54]

1200 franchi

2 In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia il supplemento viene ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione attenendosi ai principi attuariali applicati nell’AVS.

3 Il Consiglio federale definisce una scala regressiva in base alla quale è determinato il supplemento di rendita nel caso in cui, immediatamente prima della riscossione della rendita, l’avere di previdenza ecceda due volte e mezzo ma non sia superiore a cinque volte l’importo limite di cui all’articolo 8 capoverso 1.

Art. 47f Finanziamento del supplemento di rendita

1 L’istituto di previdenza finanzia il supplemento di rendita degli aventi diritto di cui agli articoli 47 c e 47 d effettuando un versamento unico a favore dell’avere di previdenza di questi al momento della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia o d’invalidità.

2 Il fondo di garanzia versa agli istituti di previdenza sovvenzioni destinate a finanziare parte dei versamenti. La sovvenzione per ogni versamento è calcolata basandosi sulla differenza tra la somma della rendita di vecchiaia o d’invalidità e del supplemento, e l’importo più elevato tra i seguenti:

a. la rendita di vecchiaia o d’invalidità regolamentare;

b. la rendita risultante dall’applicazione di un’aliquota di conversione del 6,8 per cento all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di calcolo e di accredito dei versamenti.

4 Per finanziare le sovvenzioni, il fondo di garanzia riscuote contributi dagli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP. I contributi sono determinati applicando un’aliquota all’80 per cento di ciascun salario determinante secondo la LAVS, non eccedente tuttavia il doppio dell’importo limite di cui all’articolo 8 capoverso 1 della presente legge. Se il medesimo salario è assicurato presso più istituti di previdenza, il tetto pari al doppio dell’importo limite si applica al salario determinante totale secondo la LAVS.

5 Nel primo anno successivo all’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023, l’aliquota di contribuzione ammonta allo 0,24 per cento. Il Consiglio federale stabilisce annualmente l’aliquota per gli anni seguenti. Tiene conto a tal fine del fabbisogno finanziario previsto per gli anni seguenti e degli eventuali mezzi residui degli anni precedenti.

6 Se per finanziare il proprio contributo al fondo di garanzia l’istituto di previdenza preleva contributi dagli assicurati, il datore di lavoro è tenuto a versare contributi la cui entità complessiva sia almeno pari a quella dei contributi versati dall’insieme dei suoi lavoratori.

7 Qualora all’assicurato che beneficia della metà del supplemento di cui all’articolo 47 d capoverso 5 sia riconosciuto il supplemento intero, il versamento e la relativa sovvenzione di ciascuna metà del supplemento sono trattati separatamente.

Art. 49 cpv. 2 n. 13

2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

13. il fondo di garanzia (art. 47 f , 56 cpv. 1 lett. c e 2–5, 56 a , 57 e 59);

Art. 56 cpv. 1 lett. a

1 Il fondo di garanzia:

a. versa sovvenzioni agli istituti di previdenza che effettuano versamenti secondo l’articolo 47 f capoverso 1;

Art. 58

Abrogato

Art. 89d Calcolo delle prestazioni

Eccezion fatta per il supplemento di rendita, le prestazioni comprese nel campo d’applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 17 marzo 2023 (rendite correnti)

1 Per quanto concerne l’aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 rimane applicabile il diritto anteriore.

2 Gli assicurati che al momento dell’entrata in vigore di tale modifica percepiscono già una rendita di vecchiaia o d’invalidità non hanno diritto a un supplemento di rendita secondo gli articoli 47 c o 47 d .

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile

Art. 89a cpv. 6 n. 5a, 5b e 11

6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) concernenti:

5 a . la cessazione dell’assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni (art. 47 a ),

5 b . ex n. 5a

11. il fondo di garanzia (art. 47 f cpv. 3–6, 56 cpv. 1 lett. c e 2–5, 56 a , 57 e 59),

2. Legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero

Art. 2 cpv. 1 lett. a

1 Per i lavoratori occupati nella sua azienda il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 3, purché:

a. il singolo stipendio non superi la rendita annua massima di vecchiaia dell’AVS;

3. Legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio

Art. 5 cpv. 1 lett. c

1 L’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se:

c. l’importo della prestazione d’uscita è inferiore a 2000 franchi e l’assicurato non è entrato in un nuovo istituto di previdenza entro tre mesi dalla cessazione dell’ultimo rapporto previdenziale.

Art. 17 cpv. 2, parte introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. g

2 I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell’assicurato soltanto se l’entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

g. contributo destinato a finanziare la compensazione delle perdite dovute alla conversione in rendita.

4. Legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 37 cpv. 2 lett. b

2 Esse tengono un conto d’esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare:

b. i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi, della garanzia della conversione in rendita e delle spese;

IV

1. Coordinamento con la modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS (AVS 21)

Se la presente modifica della LPP non entra in vigore prima del 1° gennaio 2026, le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:

Art. 47b Generazione di transizione

Appartengono alla generazione di transizione le donne nate tra il [anno dell’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 (anno dell’entrata in vigore) – 65] e il [anno dell’entrata in vigore – 50] e gli uomini nati tra il [anno dell’entrata in vigore – 65] e il [anno dell’entrata in vigore – 51].

Art. 47e cpv. 1, tabella concernente le donne

Donne nate tra

Importo annuo del supplemento

il [anno dell’entrata in vigore – 60] e il [anno dell’entrata in vigore – 65]

2400 franchi

il [anno dell’entrata in vigore – 55] e il [anno dell’entrata in vigore – 59]

1800 franchi

il [anno dell’entrata in vigore – 50] e il [anno dell’entrata in vigore – 54]

1200 franchi

2. Coordinamento con la modifica del 17 giugno 2022 della LPP (Modernizzazione della vigilanza)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LPP o la modifica del 17 giugno 2022 di tale legge contestuale a quella della LAVS (Modernizzazione della vigilanza; all. n. 5), all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della LPP ha il tenore seguente:

Art. 49 cpv. 2 n. 13

2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

13. il fondo di garanzia (art. 47 f , 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2–5, 56 a , 57 e 59);

3. Coordinamento con la modifica del 17 giugno 2022 del Codice civile (Modernizzazione della vigilanza)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Codice civile (cifra III n. 1) o la modifica del 17 giugno 2022 di tale Codice contestuale a quella della LAVS (Modernizzazione della vigilanza; all. n. 1), all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso del Codice civile ha il tenore seguente:

Art. 89a cpv. 6 n. 11

6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) concernenti:

11. il fondo di garanzia (art. 47 f cpv. 3–6, 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2–5, 56 a , 57 e 59),

V

All’atto della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la Cancelleria federale è autorizzata a sostituire con i corrispondenti anni di nascita le formule in corsivo contenute negli articoli 47 b e 47 e e nelle disposizioni di coordinamento.

VI

Se il Consiglio federale adatta nuovamente gli importi limite (art. 9 LPP) prima dell’entrata in vigore della presente modifica, la Cancelleria federale è autorizzata ad apportarvi gli adeguamenti necessari.

VII

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 2023

Termine di referendum: 6 luglio 2023

Testo in votazione su Fedlex (BBl 2023 785)

Fonte: Fedlex, BBl 2023 785 — testo ufficiale

Qual è stato il risultato della votazione «Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)»?
Il 22.09.2024, «Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)» è stato respinto con 810'569 sì contro 1'655'513 no. La partecipazione è stata del 48.5%.
Come hanno votato i cantoni su «Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)»?
Il sì più forte è arrivato da Zugo (42.9%), il no più forte da Giura (22.6%).
«Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)» è stato accettato?
«Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)» è stato respinto a livello nazionale il 22.09.2024.