Modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
Votazioni2023Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Contesto
L’evoluzione del coronavirus è tuttora imprevedibile e non è quindi da escludersi che possano emergere nuove varianti pericolose. Per questo motivo il Parlamento ha deciso di prorogare sino a fine giugno 2024 alcune misure previste dalla legge COVID-19. In caso di necessità, le autorità potranno così intervenire rapidamente per proteggere le persone particolarmente a rischio e il sistema sanitario. Contro la proroga è stato chiesto il referendum.
Il progetto
Grazie alla proroga resterà possibile importare e impiegare medicamenti che prevengono un decorso grave della malattia, anche se non ancora omologati in Svizzera. La Confederazione potrà poi continuare a rilasciare un certificato COVID-19, soprattutto se dovesse essere nuovamente richiesto per recarsi all’estero. Potrà inoltre obbligare i datori di lavoro a proteggere le persone particolarmente a rischio, ad esempio consentendo loro di lavorare da casa. Nell’eventualità di una chiusura delle frontiere, dovrà inoltre garantire l’ingresso ai frontalieri. In caso di bisogno, potrà infine essere riattivata l’applicazione SwissCovid. Se la proroga sarà respinta, tutte queste disposizioni decadranno a metà dicembre 2023.
Volete accettare la modifica del 16 dicembre 2022 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)?
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale
Risultato per comune
quota di sì per comuneSì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriRisultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezirk Zürich | 76.7% | ZH |
| 2 | District de Lausanne | 75.8% | VD |
| 3 | Wahlkreis Luzern-Stadt | 73.6% | LU |
| 4 | Bezirk Solothurn | 73.4% | SO |
| 5 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 71.1% | BE |
| 6 | District de Lavaux-Oron | 70.5% | VD |
| 7 | District de l'Ouest lausannois | 70.5% | VD |
| 8 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 68.7% | VD |
| 9 | District de Morges | 68.4% | VD |
| 10 | District de Nyon | 68.2% | VD |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 72.0% | 52.7% | 3 |
| 2 | Ginevra | 69.9% | 47.2% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 69.1% | 38.1% | 24 |
| 4 | Vaud | 68.1% | 45.4% | 300 |
| 5 | Zurigo | 66.5% | 46.9% | 160 |
| 6 | Basilea Campagna | 63.1% | 43.9% | 86 |
| 7 | Berna | 62.3% | 42.3% | 329 |
| 8 | Friburgo | 61.3% | 39.3% | 119 |
| 9 | Lucerna | 61.2% | 42.3% | 79 |
| 10 | Giura | 60.5% | 33.9% | 51 |
| 11 | Zugo | 60.3% | 51.5% | 11 |
| 12 | Soletta | 60.1% | 41.3% | 104 |
| 13 | Vallese | 59.5% | 41.2% | 122 |
| 14 | Argovia | 59.1% | 42.0% | 196 |
| 15 | Grigioni | 58.9% | 40.4% | 100 |
| 16 | Ticino | 57.8% | 41.2% | 100 |
| 17 | Sciaffusa | 55.5% | 64.9% | 26 |
| 18 | Nidvaldo | 55.3% | 48.6% | 11 |
| 19 | San Gallo | 54.7% | 42.0% | 75 |
| 20 | Glarona | 53.6% | 40.8% | 3 |
| 21 | Turgovia | 53.3% | 43.1% | 80 |
| 22 | Appenzello Esterno | 51.7% | 46.7% | 20 |
| 23 | Uri | 51.4% | 40.4% | 19 |
| 24 | Appenzello Interno | 48.5% | 37.7% | 5 |
| 25 | Obvaldo | 47.4% | 49.2% | 7 |
| 26 | Svitto | 45.7% | 49.1% | 30 |
Posizioni
Raccomandazioni secondo le spiegazioniRaccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento
RaccomandazioneSì
La legge COVID-19 è stata uno strumento importante per Confederazione e Cantoni, in quanto ha permesso loro di contenere la pandemia di COVID-19 e di attutirne l’impatto. Mediante la proroga, il Consiglio federale e il Parlamento si assicurano di poter ricorrere di nuovo, in caso di necessità, a strumenti collaudati per proteggere le persone particolarmente a rischio e il sistema sanitario.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Raccomandazione del comitato referendario
RaccomandazioneNo
Secondo il comitato, prorogare la legge COVID-19 è inutile e dannoso. La legge consente infatti di reintrodurre in qualsiasi momento misure discriminatorie. Un no alla proroga permetterebbe di ricompattare una società divisa e di tornare alla normalità.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Voto in Parlamento
| Sì | No | Astensioni | |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 140 | 50 | 6 |
| Consiglio degli Stati | 39 | 1 | 4 |
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.
Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.
Contesto
Il coronavirus continua a circolare tra la popolazione ed è tuttora imprevedibile [1]: non si può perciò escludere la comparsa di una nuova variante pericolosa. Benché nel corso del 2022 la pandemia di COVID-19 abbia notevolmente perso di intensità, non è possibile predire come si evolverà la situazione.
Proroga della legge COVID-19
Quando nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha raggiunto la Svizzera, il Consiglio federale si è visto costretto a intervenire rapidamente, fondandosi sulla legge sulle epidemie e sul diritto di necessità. Adottando la legge COVID-19, il Parlamento ha poi istituito una base legale di durata limitata che ha permesso di proseguire la lotta contro la pandemia senza dover ricorrere al diritto di necessità. Da allora il Popolo si è pronunciato due volte sulla legge, approvandola in entrambi i casi. Per fare in modo che determinate misure possano essere applicate rapidamente in caso di emergenza, nel dicembre 2022 il Parlamento ha prorogato la validità di alcune disposizioni della legge sino alla metà del 2024.
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Rapido accesso a nuovi medicamenti anti-COVID-19
Grazie alla proroga, anche in futuro il Consiglio federale potrà importare e mettere in commercio nuovi medicamenti anti-COVID-19, benché non ancora omologati in Svizzera. In questo modo, dal settembre 2020 a oggi si è potuto disporre di diversi medicamenti per curare persone particolarmente esposte al rischio di un decorso grave della malattia.
Certificato COVID-19 per i viaggi all’estero
Il certificato COVID-19 attesta con certezza l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o il risultato di un test. Molti Stati prevedono tuttora la possibilità di tornare a richiederlo per l’ingresso nel Paese. Prorogando la legge potranno essere rilasciati i certificati eventualmente necessari per i viaggi all’estero. È invece improbabile che il certificato venga di nuovo utilizzato all’interno del nostro Paese: un simile impiego dovrebbe infatti essere proporzionato e assolutamente necessario. Sarebbe tutt’al più ipotizzabile nel caso in cui dovesse comparire una variante pericolosa del virus potenzialmente in grado di compromettere la tenuta del sistema sanitario.
Protezione dei lavoratori
Qualora la situazione epidemiologica dovesse considerevolmente aggravarsi, la Confederazione potrebbe obbligare i datori di lavoro a proteggere maggiormente le persone particolarmente a rischio, consentendo loro di lavorare da casa o di svolgere un’attività alternativa equivalente sul luogo di lavoro o a domicilio.
Notifica dell’occupazione dei posti letto
In caso di aumento dei malati, è importante che la Confederazione sia informata sul numero e sull’occupazione dei posti letto negli ospedali svizzeri. La legge COVID-19 prevede che il Consiglio federale possa obbligare i Cantoni a notificare l’occupazione dei posti letto ospedalieri, segnatamente di quelli in terapia intensiva. Può inoltre obbligare fabbricanti, distributori, laboratori nonché ospedali e case di cura a notificare le loro scorte di medicamenti, dispositivi di protezione e altro materiale medico importante. In tal modo possono essere individuate carenze dovute alla pandemia e prevenute lacune nell'approvvigionamento.
Sviluppo di medicamenti anti-COVID-19
Dalla fine del 2021 la Confederazione promuove lo sviluppo di medicamenti anti-COVID-19 e i suoi effetti a lungo termine. Il pertinente programma di finanziamento si basa sulla legge COVID-19. Senza la legge questi progetti non potranno più essere finanziati e rischierebbero di essere prematuramente interrotti.
L’app SwissCovid può essere riattivata
Il tracciamento dei contatti permetteva di individuare chi aveva avuto un contatto stretto con una persona contagiata. L’applicazione SwissCovid supportava questo strumento rilevando l’avvenuto contatto e informando rapidamente gli interessati del rischio d'infezione. L’applicazione è stata disattivata, ma potrà essere riattivata in caso di necessità. L’installazione e l’utilizzo resteranno comunque facoltativi.
Restrizioni d’entrata
Per combattere la pandemia, la legge COVID-19 prevede la possibilità di limitare l’entrata in Svizzera di persone provenienti da determinati Stati o regioni. Attualmente non sono applicate limitazioni di questo tipo.
Garantire l’ingresso dei frontalieri
All’inizio della pandemia la Svizzera ha fortemente limitato gli ingressi e introdotto controlli alle frontiere. Anche se queste misure dovessero essere reintrodotte, grazie alla legge COVID-19 l’entrata e l’uscita dei frontalieri sarebbero comunque garantite. Ogni giorno sono approssimativamente 400 000 le persone che varcano il confine per venire a lavorare in Svizzera. Circa 34 000 di queste lavorano in ospedali e case di cura, soprattutto nei Cantoni di confine [2].
Misure non prorogate
Numerose disposizioni della legge COVID-19 non sono state prorogate e la maggior parte di esse sono pertanto decadute alla fine del 2022. Tra queste figurano in particolare i provvedimenti di sostegno economico a imprese culturali, associazioni sportive e grandi eventi, i provvedimenti per i casi di rigore, le indennità per perdita di guadagno, le indennità straordinarie per lavoro ridotto e l’assunzione dei costi dei test da parte della Confederazione.
E se la proroga è respinta?
La proroga della legge COVID-19 è stata dichiarata urgente, così da entrare subito in vigore e garantire l’applicazione immediata delle disposizioni in caso di necessità. Contro la proroga è stato chiesto il referendum. In caso di no alle urne, tutte le disposizioni prorogate decadranno a metà dicembre 2023.
[1] Per informazioni riguardo alla situazione epidemiologica si veda la pagina Internet curata dall’Ufficio federale della sanità pubblica covid19.admin.ch
[2] Nel quarto trimestre del 2022 lavoravano in Svizzera circa 381 000 frontalieri di nazionalità straniera e circa 16 000 frontalieri di nazionalità svizzera; Ufficio federale di statistica – Statistica dei frontalieri nel quarto trimestre 2022 ( bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Lavoro e reddito > Attività professionale e orario di lavoro > Popolazione attiva e partecipazione al mercato del lavoro > Persone frontaliere > – Grenzgänger/innen nach Wohn- und Arbeitsort (innerhalb oder ausserhalb der Schweiz), nach Nationalität – Frontalieri stranieri secondo il Cantone in cui lavorano, il Paese di residenza, la divisione economica e il sesso)
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»
Testo in votazione
AS 2022 817Mostra il testo
Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19
(Legge COVID-19)
Modifica del 16 dicembre 2022
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 2022,
decreta:
I
La legge COVID-19 del 25 settembre 2020 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3, 4 bis e 4 ter
3 Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e ed f unicamente nella misura in cui i Cantoni e i privati non siano in grado di garantire l’approvvigionamento.
4bis Al fine di rafforzare i servizi del settore sanitario nella crisi da COVID-19, i Cantoni finanziano le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività. Definiscono le capacità necessarie previa consultazione della Confederazione.
4ter Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a notificare le loro capacità nell’assistenza sanitaria, segnatamente il numero complessivo e l’occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19.
Art. 4 cpv. 1
1 Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio. Può in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro, segnatamente quello di permettere ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi o di svolgere un lavoro alternativo equivalente.
II
La durata di validità delle seguenti disposizioni della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 è prorogata sino al 30 giugno 2024:
a. articolo 3 capoversi 1 e 2 lettere a–g;
b. articolo 5;
c. articolo 6;
d. articolo 6 a .
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2023 con effetto sino al 30 giugno 2024.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022
Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022
La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol
Allegato
(cifra III)
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento
La durata di validità dell’articolo 10a è prorogata sino al 30 giugno 2024.
2. Legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie
Art. 60a Sistemi di tracciamento di prossimità e di presenza per il coronavirus SARS-CoV-2
1 L’UFSP gestisce i seguenti sistemi volti a informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2:
a. un sistema che registra la prossimità tra i telefoni cellulari di persone partecipanti al sistema (sistema di tracciamento di prossimità);
b. un sistema che i visitatori di manifestazioni e strutture possono utilizzare per registrare la loro presenza senza fornire dati personali (sistema di tracciamento di presenza).
2 I sistemi e i dati trattati possono essere utilizzati esclusivamente per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2 e per allestire le relative statistiche. Non possono in particolare essere utilizzati dalle autorità cantonali per ordinare ed eseguire i provvedimenti di cui agli articoli 33–38, dalla polizia, dalle autorità penali o dai servizi delle attività informative.
3 La partecipazione ai sistemi è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la partecipazione o non partecipazione; eventuali accordi derogatori non hanno effetto.
4 Chi è stato informato attraverso uno dei sistemi di essere stato potenzialmente esposto al coronavirus SARS-CoV-2 può, dietro presentazione della relativa notifica, sottoporsi gratuitamente a test per determinare se presenta un’infezione da coronavirus.
5 I sistemi sono concepiti in base ai seguenti principi:
a. per il trattamento dei dati sono adottati tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per evitare che i partecipanti siano identificabili;
b. i dati sono trattati, per quanto possibile, su componenti decentralizzate e installate dai partecipanti sul loro telefono cellulare; in particolare, i dati su altre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare;
c. il sistema di tracciamento di prossimità raccoglie o tratta soltanto i dati necessari a determinare la distanza e la durata della prossimità e a trasmettere le informazioni; in particolare, non registra dati sulla posizione;
d. i dati sono distrutti non appena non servono più alla trasmissione delle informazioni;
e. il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutte le componenti dei sistemi sono pubblici; i programmi leggibili elettronicamente devono comprovatamente essere stati elaborati per mezzo di questo codice sorgente.
6 È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati.
7 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’organizzazione e dell’esercizio dei sistemi, nonché del trattamento dei dati.
8 Il Consiglio federale prevede la sospensione dei sistemi, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutte le componenti installate sui telefoni cellulari, non appena i sistemi non sono più necessari o non si rivelano sufficientemente efficaci per lottare contro l’epidemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2.
Art. 62a Collegamento dei sistemi di tracciamento di prossimità e di presenza a sistemi esteri
I sistemi di cui all’articolo 60 a possono essere collegati a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità mediante:
a. la legislazione; o
b. garanzie sufficienti, in particolare contrattuali.
Art. 80 cpv. 1 lett. f
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:
f. il collegamento del sistema di tracciamento di prossimità e del sistema di tracciamento di presenza di cui all’articolo 60 a a sistemi esteri corrispondenti.
Art. 83 cpv. 1 lett. n
1 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:
n. rifiuta a una persona, perché questa non partecipa al sistema di tracciamento di prossimità o al sistema di tracciamento di presenza (art. 60 a cpv. 3), un servizio da lui offerto e destinato al pubblico.
Testo in votazione su Fedlex (AS 2022 817)
Fonte: Fedlex, AS 2022 817 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)»?
- Il 18.06.2023, «Modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)» è stato accettato con 1'438'216 sì contro 883'778 no. La partecipazione è stata del 43.0%.
- Come hanno votato i cantoni su «Modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)»?
- Il sì più forte è arrivato da Basilea Città (72.0%), il no più forte da Svitto (45.7%).
- «Modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)» è stato accettato?
- «Modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)» è stato accettato a livello nazionale il 18.06.2023.