Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)
Votazioni2023Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Contesto
La Svizzera importa circa i due terzi della sua energia. Il petrolio e il gas naturale consumati nel nostro Paese provengono interamente dall’estero. Questi vettori energetici fossili non sono disponibili in quantità illimitata e per di più hanno un forte impatto negativo sul clima. Per diminuire la dipendenza dall’estero e il carico ambientale, il Consiglio federale e il Parlamento intendono ridurre il consumo di olio da riscaldamento e gas e produrre più energia in Svizzera.
Il progetto
Grazie a questo progetto la Svizzera ridurrà progressivamente il consumo di petrolio e gas naturale. L’obiettivo è raggiungere la neutralità climatica per il nostro Paese entro il 2050. Il progetto prevede misure volte a ridurre il consumo di energia. Chi sostituisce il proprio riscaldamento a olio, a gas o elettrico riceve un contributo finanziario. Inoltre sono sostenute le imprese che investono in tecnologie rispettose del clima. La legge è un controprogetto indiretto all’iniziativa per i ghiacciai. Contrariamente a quest’ultima, la legge non prevede un divieto dei vettori energetici fossili come benzina, diesel, olio da riscaldamento e gas. Contro la legge è stato chiesto il referendum.
Volete accettare la legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)?
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale
Risultato per comune
quota di sì per comuneSì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriRisultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Lausanne | 79.1% | VD |
| 2 | Bezirk Zürich | 77.4% | ZH |
| 3 | Wahlkreis Luzern-Stadt | 73.6% | LU |
| 4 | Bezirk Solothurn | 73.4% | SO |
| 5 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 72.7% | VD |
| 6 | District de la Sarine | 71.4% | FR |
| 7 | District de l'Ouest lausannois | 71.4% | VD |
| 8 | District de Lavaux-Oron | 70.4% | VD |
| 9 | District de Nyon | 69.8% | VD |
| 10 | District de Morges | 68.2% | VD |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginevra | 74.5% | 47.2% | 45 |
| 2 | Basilea Città | 73.3% | 52.7% | 3 |
| 3 | Neuchâtel | 69.9% | 38.5% | 24 |
| 4 | Vaud | 69.5% | 45.5% | 300 |
| 5 | Giura | 63.0% | 34.1% | 51 |
| 6 | Zurigo | 62.5% | 47.0% | 160 |
| 7 | Friburgo | 61.9% | 39.3% | 119 |
| 8 | Lucerna | 59.0% | 42.3% | 79 |
| 9 | Berna | 58.5% | 42.3% | 329 |
| 10 | Zugo | 57.6% | 51.5% | 11 |
| 11 | Basilea Campagna | 57.2% | 44.0% | 86 |
| 12 | Grigioni | 55.5% | 40.6% | 100 |
| 13 | Vallese | 55.4% | 41.2% | 122 |
| 14 | Ticino | 54.8% | 41.2% | 100 |
| 15 | Soletta | 52.9% | 41.3% | 104 |
| 16 | Sciaffusa | 52.1% | 65.0% | 26 |
| 17 | Argovia | 52.1% | 42.0% | 196 |
| 18 | San Gallo | 52.0% | 42.1% | 75 |
| 19 | Appenzello Esterno | 50.9% | 47.1% | 20 |
| 20 | Turgovia | 49.3% | 43.1% | 80 |
| 21 | Nidvaldo | 46.8% | 48.8% | 11 |
| 22 | Appenzello Interno | 46.5% | 37.9% | 5 |
| 23 | Glarona | 46.0% | 40.7% | 3 |
| 24 | Obvaldo | 43.9% | 49.6% | 7 |
| 25 | Uri | 43.1% | 40.5% | 19 |
| 26 | Svitto | 42.5% | 49.1% | 30 |
Posizioni
Raccomandazioni secondo le spiegazioniRaccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento
RaccomandazioneSì
Il progetto rende la popolazione e l’economia meno dipendenti dalle importazioni di petrolio e gas. Migliora la protezione del clima senza introdurre divieti o nuove tasse. Chi investe in riscaldamenti rispettosi del clima e in tecnologie innovative riceve aiuti finanziari.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Raccomandazione del comitato referendario
RaccomandazioneNo
Il comitato referendario mette in guardia contro un forte incremento del fabbisogno di elettricità e un massiccio aumento dei prezzi della corrente elettrica. Non ritiene realistico il previsto passaggio da olio da riscaldamento, gas, diesel e benzina a un approvvigionamento energetico basato sull’elettricità. Secondo il comitato, il progetto manca di pianificazione, aggrava la penuria di elettricità, deturpa l’ambiente e mette in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Voto in Parlamento
| Sì | No | Astensioni | |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 139 | 51 | 2 |
| Consiglio degli Stati | 38 | 4 | 3 |
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.
Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.
Contesto
Paese alpino, la Svizzera è particolarmente colpita dai cambiamenti climatici in corso. Le misure contro il riscaldamento climatico rivestono quindi una grande importanza. Nel 2017, con l’Accordo di Parigi, la Svizzera si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra unitamente ad altri 192 Paesi e all’Unione europea. Contro l’adesione a tale Accordo non è stato chiesto il referendum.
Dall’iniziativa al controprogetto
Nel 2019 è stata promossa l’iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)». Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che l’iniziativa sia troppo radicale poiché vieta il consumo di vettori energetici fossili come petrolio e gas a partire dal 2050. Il Parlamento ha elaborato un controprogetto indiretto sotto forma di legge che a suo parere rafforza la protezione del clima e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. La legge è ora sottoposta a votazione popolare poiché contro di essa è stato chiesto il referendum.
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Obiettivi del progetto
Il controprogetto indiretto stabilisce che la Svizzera deve diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Non proibisce il consumo di vettori energetici fossili ma prevede di ridurlo il più possibile. Dato che non è possibile ridurre a zero l’emissione di gas serra in tutti i settori, ad esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti o nell’agricoltura, le emissioni rimanenti dovranno essere compensate. Il progetto prevede inoltre misure per attenuare gli effetti inevitabili dei cambiamenti climatici sull’uomo, l’ambiente e l’economia.
Sostegno alla sostituzione dei riscaldamenti
In Svizzera i riscaldamenti a olio e a gas sono responsabili di circa un quarto delle emissioni di gas serra [1]. Nell’arco di dieci anni, il progetto mette a disposizione dei proprietari immobiliari fino a 200 milioni di franchi all’anno per sostenerli nel passaggio a impianti di riscaldamento rispettosi del clima, in primo luogo riscaldamenti a legna o pompe di calore. Inoltre sono previsti contributi per l’estensione delle reti di teleriscaldamento e per migliorare l’isolamento degli edifici. Le relative risorse finanziarie confluiranno nei programmi di sostegno già previsti dai Cantoni.
Sostituzione dei riscaldamenti elettrici
Durante l’inverno i riscaldamenti elettrici consumano circa il 10 per cento dell’elettricità in Svizzera2, ossia quasi l’equivalente della produzione annuale dell’ex centrale nucleare di Mühleberg. Sostituendo i riscaldamenti elettrici è possibile risparmiare molta elettricità in inverno. Per questo motivo la legge prevede di sostenere i proprietari di riscaldamenti elettrici nel passaggio a sistemi più efficienti.
Protezione dagli effetti dei cambiamenti climatici
Già oggi la Svizzera deve adeguarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e in futuro questa necessità non farà che aumentare. Il progetto obbliga la Confederazione e i Cantoni ad adottare misure per proteggere le persone, la natura e i beni materiali da inondazioni, frane, canicole o siccità. Contro il caldo nelle città e nei centri abitati sarebbe utile piantare più alberi e predisporre più aree verdi. Le misure contro la siccità aiutano in primo luogo l’agricoltura.
Promozione dell’innovazione
Lo sviluppo di nuove tecnologie è un elemento chiave della protezione del clima. Il progetto prevede pertanto di sostenere le imprese che investono in tecnologie innovative volte a ridurre le emissioni di gas serra, mettendo a loro disposizione 200 milioni di franchi all’anno per sei anni. Queste risorse serviranno ad esempio a promuovere l’impiego di impianti di produzione rispettosi del clima.
Coinvolgimento della piazza finanziaria
Anche il settore finanziario è chiamato a contribuire alla protezione del clima, giacché gli investimenti sono uno strumento importante per promuovere dinamiche favorevoli al clima. Il progetto permette alla Confederazione di concludere convenzioni con banche, gestori patrimoniali, casse pensioni e assicurazioni al fine di fissare misure e obiettivi concreti in materia di clima.
Prelievo e stoccaggio di CO2
Le imprese industriali come i cementifici e gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, come pure l’agricoltura, non possono evitare del tutto l’emissione di gas serra. Per questo motivo si prevede di catturare il CO2 dalle ciminiere industriali e dall’atmosfera per conservarlo in maniera duratura e sicura, ad esempio nel sottosuolo o nel calcestruzzo impiegato nell’edilizia.
L’amministrazione dà l’esempio
Il progetto prevede che l’Amministrazione federale raggiunga la neutralità climatica già nel 2040. Anche le imprese parastatali della Confederazione, come la Posta e le FFS, e le amministrazioni cantonali perseguono lo stesso obiettivo.
Nessuna nuova tassa
Il progetto non introduce nessun divieto e nessuna nuova tassa o imposta, né per l’economia né per la popolazione. Le misure di promozione sono limitate nel tempo. Sono finanziate con il bilancio generale della Confederazione e ammontano al massimo a 3,2 miliardi di franchi nell’arco di dieci anni.
Partecipazione democratica
Il progetto stabilisce che la Svizzera deve diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 e prevede misure per realizzare questo obiettivo. Le ulteriori misure necessarie a tal fine dovranno essere definite separatamente in apposite leggi. Questo modo di procedere permette di tenere conto degli sviluppi tecnologici. Contro tali leggi sarà possibile chiedere il referendum, nel qual caso il Popolo avrà l’ultima parola.
Se il progetto è respinto alle urne
La legge è il controprogetto indiretto all’iniziativa per i ghiacciai. Il comitato d’iniziativa ha deciso il ritiro condizionato dell’iniziativa a favore del controprogetto. Se il Popolo accetta quest'ultimo alle urne, l’iniziativa è definitivamente ritirata. Se il progetto invece fosse respinto, il comitato d’iniziativa dovrebbe decidere se sottoporre o meno l’iniziativa al voto.
[1] Emissioni di gas serra degli edifici ( ufam.admin.ch > Temi > Clima > Dati, indicatori e carte > Dati > Inventario dei gas serra > Edifici)
[2] Rapporto «Beschleunigung des Ersatzes von Elektroheizungen» (2022), all’attenzione del Consiglio federale (disponibile soltanto in tedesco, con sintesi in italiano) (Ufficio federale dell’energia) ( ufe.admin.ch > Novità e media > Comunicati stampa > Comunicato stampa del 17 febbraio 2022 «Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: il Consiglio federale istituisce una riserva di energia idroelettrica a partire dal prossimo inverno e prevede di realizzare centrali di riserva»).
[3] Rapporti tecnici «Energieperspektiven 2050+» (2020), Prognos AG, INFRAS AG, TEP Energy GmbH, Ecoplan AG, su incarico dell’Ufficio federale dell’energia, ed «Energieperspektiven 2050+ – Volkswirtschaftliche Auswirkungen» (2022), Ecoplan AG, su incarico dell’Ufficio federale dell’energia (disponibili soltanto in tedesco, con sintesi in italiano; ufe.admin.ch > Politica > Prospettive energetiche 2050+).
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»
Testo in votazione
BBl 2022 2403Mostra il testo
Termine di referendum: 19 gennaio 2023
Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica
(LOCli)
del 30 settembre 2022
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 25 aprile 2022; visto il parere del Consiglio federale del 3 giugno 2022,
decreta:
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di stabilire i seguenti obiettivi, conformemente all’Accordo del 12 dicembre 2015 sul clima:
a. riduzione delle emissioni di gas serra e impiego di tecnologie a emissioni negative;
b. adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e protezione contro tali effetti;
c. orientamento dei flussi finanziari verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
Art. 2 Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
a. tecnologie a emissioni negative : procedimenti biologici e tecnici volti a rimuovere il CO 2 dall’atmosfera e a fissarlo in modo durevole nelle foreste, nei suoli, nei prodotti del legno o in altri pozzi di carbonio;
b. emissioni dirette: emissioni di gas serra generate nella fase di esercizio, in particolare dalla combustione di vettori energetici e da processi;
c. emissioni indirette: emissioni di gas serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata;
d. saldo netto delle emissioni pari a zero : riduzione al minimo delle emissioni di gas serra e compensazione dell’impatto delle emissioni rimanenti mediante l’impiego di tecnologie a emissioni negative.
Art. 3 Obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e di impiego di tecnologie a emissioni negative
1 La Confederazione provvede affinché entro il 2050 l’impatto delle emissioni di gas serra causate dall’uomo in Svizzera sia pari a zero (obiettivo del saldo netto pari a zero):
a. riducendo al minimo le emissioni di gas serra; e
b. compensando l’impatto delle emissioni rimanenti mediante l’impiego di tecnologie a emissioni negative in Svizzera e all’estero.
2 Dopo il 2050 le quantità di CO 2 rimosse e immagazzinate mediante l’impiego di tecnologie a emissioni negative devono superare le emissioni di gas serra rimanenti.
3 La Confederazione provvede affinché rispetto al 1990 le emissioni di gas serra siano ridotte conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
a. in media, nel periodo 2031–2040, almeno del 64 per cento;
b. entro il 2040, almeno del 75 per cento;
c. in media, nel periodo 2041–2050, almeno dell’89 per cento.
4 Gli obiettivi di riduzione devono essere tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili. Nella misura del possibile devono essere raggiunti mediante una riduzione delle emissioni in Svizzera.
5 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro il 2050 in Svizzera e all’estero siano disponibili sufficienti pozzi di carbonio per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero. Il Consiglio federale può fissare valori indicativi per l’impiego di tecnologie a emissioni negative.
6 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai capoversi 1 e 2 sono considerate anche le emissioni generate dal carburante utilizzato per il rifornimento in Svizzera del traffico aereo e della navigazione internazionali.
Art. 4 Valori indicativi per settore
1 Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 3 nei settori indicati qui appresso le emissioni di gas serra in Svizzera vanno ridotte rispetto al 1990 almeno nella seguente misura:
a. nel settore degli edifici: 1. entro il 2040, dell’82 per cento,
2. entro il 2050, del 100 per cento;
b. nel settore dei trasporti: 1. entro il 2040, del 57 per cento,
2. entro il 2050, del 100 per cento;
c. nel settore dell’industria: 1. entro il 2040, del 50 per cento,
2. entro il 2050, del 90 per cento.
2 Dopo aver sentito le cerchie interessate e conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale può fissare valori indicativi applicabili ad altri settori nonché ai gas serra e alle emissioni generate da vettori energetici fossili. Tiene conto delle conoscenze scientifiche più recenti, della disponibilità di nuove tecnologie e degli sviluppi nell’Unione europea.
Art. 5 Cronoprogrammi per imprese e settori
1 Entro il 2050 tutte le imprese devono presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero. Al riguardo vanno considerate almeno le emissioni dirette e quelle indirette.
2 Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al capoverso 1, imprese e settori possono elaborare cronoprogrammi.
3 Alle imprese e ai settori che elaborano un cronoprogramma entro il 2029 la Confederazione mette a disposizione basi documentali, standard e consulenza specialistica. Può tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.
Art. 6 Promozione di tecnologie e processi innovativi
1 Fino al 2030 la Confederazione accorda alle imprese aiuti finanziari per l’impiego di tecnologie e processi innovativi destinati a favorire l’attuazione dei cronoprogrammi di cui all’articolo 5 capoverso 2 o di singole misure da essi previste.
2 Gli aiuti finanziari sono versati mediante gli strumenti di promozione esistenti.
3 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
a. i requisiti relativi alle singole misure;
b. i termini entro cui i cronoprogrammi o le singole misure devono essere attuati.
4 Non è versato alcun contributo per misure che beneficiano già di altri incentivi o sono integrate in uno strumento di riduzione delle emissioni di gas serra.
5 L’Assemblea federale stanzia un credito d’impegno della durata di sei anni mediante decreto federale semplice.
Art. 7 Copertura dei rischi
Con le risorse di cui all’articolo 6 capoverso 5 la Confederazione copre inoltre i rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche necessari per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 8 Adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e protezione contro tali effetti
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché in Svizzera siano adottate le necessarie misure volte all’adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e alla protezione contro tali effetti.
2 Occorre in primo luogo evitare l’aggravarsi dei danni causati dai cambiamenti climatici a persone e cose, dovuto in particolare:
a. all’aumento della temperatura media e alla variazione delle precipitazioni;
b. ai fenomeni climatici estremi di particolare intensità, frequenza e durata;
c. ai cambiamenti negli ecosistemi e nella composizione delle specie.
Art. 9 Obiettivi in materia di orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima
1 La Confederazione provvede affinché la piazza finanziaria svizzera contribuisca in modo efficace a uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici. Occorre in particolare adottare misure destinate a ridurre l’impatto dei flussi finanziari nazionali e internazionali sul clima.
2 Il Consiglio federale può concludere con i settori finanziari convenzioni che orientano i flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima.
Art. 10 Ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni
1 La Confederazione e i Cantoni assumono un ruolo esemplare per realizzare il saldo netto delle emissioni pari a zero e l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.
2 Entro il 2040 l’Amministrazione federale centrale presenta un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero. Oltre a quelle dirette e indirette, sono considerate anche le emissioni prodotte da terzi a monte e a valle.
3 Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie al raggiungimento di tale obiettivo. Può prevedere eccezioni per garantire la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione. Informa periodicamente l’Assemblea federale sullo stato del raggiungimento dell’obiettivo.
4 I Cantoni si adoperano affinché entro il 2040 le loro amministrazioni centrali presentino un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero; lo stesso obiettivo è perseguito dalle imprese parastatali nell’ambito di competenza della Confederazione. La Confederazione li sostiene nell’assunzione di un ruolo esemplare mettendo loro a disposizione le necessarie basi documentali.
Art. 11 Attuazione degli obiettivi
1 Dopo aver sentito le cerchie interessate e tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, il Consiglio federale sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte relative all’attuazione degli obiettivi definiti dalla presente legge:
a. per il periodo 2025–2030;
b. per il periodo 2031–2040;
c. per il periodo 2041–2050.
2 Le proposte di cui al capoverso 1 sono attuate in linea di massima nel quadro della legge del 23 dicembre 2011 sul CO 2 .
3 Le proposte del Consiglio federale mirano al rafforzamento dell’economia e alla sostenibilità sociale.
4 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e degli effetti dei cambiamenti climatici conformemente agli obiettivi definiti dalla presente legge.
Art. 12 Rapporto con altri atti normativi
1 Le disposizioni di altri atti normativi federali e cantonali, in particolare quelle concernenti il CO 2 , l’ambiente, l’energia, la pianificazione del territorio, le finanze, l’agricoltura, l’economia forestale e del legno, la circolazione stradale e il traffico aereo nonché l’imposizione degli oli minerali, andrebbero concepite e applicate in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla presente legge.
2 Per le regioni di montagna e periferiche che si trovano in una situazione particolare è previsto un sostegno supplementare.
Art. 13 Esecuzione
1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione.
2 Per determinati compiti può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.
Art. 14 Modifica di un altro atto normativo
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare del 27 novembre 2019 «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2022
La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022
Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 11 ottobre 2022
Termine di referendum: 19 gennaio 2023
Allegato
(art. 14)
Modifica di un altro atto normativo
La legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia è modificata come segue:
Inserire l’articolo 50a prima del titolo della Sezione 2
Art. 50a Programma d’impulso per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l’efficienza energetica
1 Nell’ambito di un programma d’impulso la Confederazione promuove, mediante un importo di 200 milioni di franchi all’anno durante dieci anni, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l’efficienza energetica.
2 L’esecuzione compete ai Cantoni nell’ambito delle strutture esistenti conformemente all’articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011 sul CO 2 .
3 I fondi sono versati ai Cantoni sotto forma di contributo di base pro capite. Per il loro versamento il Consiglio federale può tenere conto degli sforzi già profusi dai singoli Cantoni nel settore degli edifici.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’importo dei contributi di promozione, tenendo conto dell’eventuale assenza di sistemi di distribuzione di calore. Ai fini della sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili, promuove in particolare gli impianti di media e grande potenza; stabilisce le esigenze minime del programma d’impulso.
5 L’Assemblea federale stanzia un credito d’impegno della durata di dieci anni mediante decreto federale semplice.
Art. 53 cpv. 2, primo periodo, 2 bis e 3 lett. a
2 Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47, 48 e 50 non possono superare il 40 per cento dei costi computabili. …
2bis Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 49 capoverso 2 non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, per gli impianti e i progetti pilota con un basso livello di maturità tecnologica e un elevato rischio finanziario gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 70 per cento dei costi computabili. L’eccezione è determinata dall’interesse particolare della Confederazione nonché dal rapporto tra costi e benefici.
3 Sono considerati costi computabili:
a. per gli aiuti finanziari di cui all’articolo 49 capoverso 2, le parti non ammortizzabili dei costi direttamente legate allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi del progetto;
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2022 2403)
Fonte: Fedlex, BBl 2022 2403 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)»?
- Il 18.06.2023, «Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)» è stato accettato con 1'380'974 sì contro 957'077 no. La partecipazione è stata del 43.0%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)»?
- Il sì più forte è arrivato da Ginevra (74.5%), il no più forte da Svitto (42.5%).
- «Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)» è stato accettato?
- «Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)» è stato accettato a livello nazionale il 18.06.2023.