Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
Votazioni2021Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Contesto
Nel febbraio del 2020 la pandemia di COVID-19 ha raggiunto la Svizzera. I casi con un decorso grave della malattia sono aumentati rapidamente. Il Consiglio federale ha perciò adottato provvedimenti a tutela della popolazione e a sostegno delle per-sone e delle imprese colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Chiamato ad agire in tempi brevi, il Consiglio federale si è visto costretto a ricorrere anche al diritto di necessità poiché la legge sulle epidemie non poteva fungere da base legale per tutti i provvedimenti. Previsto dalla Costituzione per crisi come quella attuale, il diritto di necessità ha tuttavia una validità limitata nel tempo. Per poter mantenere i provvedimenti disposti, il Consiglio federale e il Parlamento hanno perciò elaborato la legge COVID-19. Il Parlamento l'ha adottata nel settembre del 2020, dichiarandola urgente affinché entrasse subito in vigore.
La legge
La legge COVID-19 attribuisce al Consiglio federale competenze supplementari per combattere la pandemia di COVID-19 e soprattutto attenuarne l'impatto sulla società e sull'economia. Prevede provvedimenti che, secondo il Consiglio federale e il Parlamento, sono tuttora necessari per far fronte alla pandemia e alla crisi economica. Tali provvedimenti consistono soprattutto in aiuti finanziari a favore di persone e imprese. Tra questi i più importanti sono l'indennità per lavoro ridotto, l'indennità per perdita di guadagno, i contributi per i casi di rigore e gli aiuti a cultura e sport. La validità della legge è limitata nel tempo. Poiché contro la legge è stato chiesto il referendum, i cittadini sono chiamati alle urne.
Volete accettare la legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)?
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale
Risultato per comune
quota di sì per comuneSì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosco Gurin | 82.6% | TI |
| 2 | Vinzel | 80.3% | VD |
| 3 | Denges | 80.1% | VD |
| 4 | Chigny | 79.7% | VD |
| 5 | Berna | 79.6% | BE |
| 6 | Ennetbaden | 79.2% | AG |
| 7 | Bogis-Bossey | 79.2% | VD |
| 8 | Cheseaux-Noréaz | 79.0% | VD |
| 9 | Duillier | 78.3% | VD |
| 10 | Coppet | 78.1% | VD |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriRisultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Lausanne | 75.5% | VD |
| 2 | Bezirk Zürich | 75.3% | ZH |
| 3 | Bezirk Solothurn | 72.7% | SO |
| 4 | District de l'Ouest lausannois | 72.1% | VD |
| 5 | District de Lavaux-Oron | 72.1% | VD |
| 6 | District de Nyon | 72.0% | VD |
| 7 | Distretto di Riviera | 71.5% | TI |
| 8 | Wahlkreis Luzern-Stadt | 71.2% | LU |
| 9 | Distretto di Mendrisio | 70.9% | TI |
| 10 | District de Morges | 70.8% | VD |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 70.2% | 68.4% | 300 |
| 2 | Ginevra | 69.3% | 60.4% | 45 |
| 3 | Ticino | 69.2% | 51.7% | 100 |
| 4 | Basilea Città | 69.1% | 64.4% | 3 |
| 5 | Neuchâtel | 66.6% | 62.4% | 24 |
| 6 | Zurigo | 64.4% | 64.4% | 160 |
| 7 | Berna | 60.1% | 66.3% | 329 |
| 8 | Friburgo | 59.9% | 67.2% | 119 |
| 9 | Giura | 59.5% | 62.8% | 51 |
| 10 | Soletta | 59.1% | 62.5% | 104 |
| 11 | Basilea Campagna | 58.7% | 63.9% | 86 |
| 12 | Argovia | 58.0% | 62.4% | 196 |
| 13 | Zugo | 57.7% | 69.0% | 11 |
| 14 | Sciaffusa | 57.6% | 77.4% | 26 |
| 15 | Grigioni | 57.6% | 62.5% | 100 |
| 16 | Lucerna | 57.4% | 71.2% | 79 |
| 17 | Vallese | 56.9% | 64.7% | 122 |
| 18 | San Gallo | 51.0% | 63.0% | 75 |
| 19 | Turgovia | 49.9% | 66.0% | 80 |
| 20 | Glarona | 49.1% | 59.7% | 3 |
| 21 | Nidvaldo | 48.6% | 69.1% | 11 |
| 22 | Appenzello Esterno | 47.0% | 69.1% | 20 |
| 23 | Uri | 45.1% | 67.5% | 19 |
| 24 | Obvaldo | 43.3% | 72.1% | 7 |
| 25 | Svitto | 40.9% | 71.0% | 30 |
| 26 | Appenzello Interno | 39.2% | 69.0% | 5 |
Posizioni
Raccomandazioni secondo le spiegazioniRaccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento
RaccomandazioneSì
Secondo il Consiglio federale e il Parlamento, la legge è necessaria per fare fronte alla crisi più grave dalla Seconda Guerra mondiale a questa parte. Essa assicura un sostegno finanziario a centinaia di migliaia di persone e imprese in difficoltà, mitigandone così le sofferenze e preservando posti di lavoro e salari.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Raccomandazione del comitato referendario
RaccomandazioneNo
Il comitato referendario critica il fatto che la legge sia stata elaborata in tempi molto brevi e posta in vigore senza consultare il Popolo. Per il comitato, benché contenga elementi positivi, la legge ne prevede anche di deleteri, come le sovvenzioni a favore dei media. Secondo il comitato, il Consiglio federale potrebbe aiutare in altro modo le persone danneggiate dai provvedimenti contro la pandemia.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Voto in Parlamento
| Sì | No | Astensioni | |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 153 | 36 | 6 |
| Consiglio degli Stati | 44 | 0 | 0 |
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.
Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.
Contesto
Nella primavera del 2020 il numero di ospedalizzazioni dovute alla pandemia di COVID-19 è aumentato rapidamente, costringendo il Consiglio federale ad agire con sollecitudine. Fondandosi sulla legge sulle epidemie, ha dunque adottato provvedimenti volti a proteggere la popolazione dal contagio e a evitare il sovraccarico degli ospedali. Ha inoltre disposto l'erogazione di aiuti finanziari alle persone e alle imprese colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Poiché la legge sulle epidemie non prevede tali misure, il Consiglio federale ha tuttavia dovuto fondarsi direttamente sulla Costituzione [1], che in presenza di un pericolo imminente lo abilita a prendere provvedimenti in virtù del diritto di necessità.
Convertire in legge il diritto di necessità
La validità di tale diritto di necessità è limitata a sei mesi. Se ritiene che i provvedimenti fondati direttamente sulla Costituzione debbano avere una durata maggiore, il Consiglio federale è tenuto a presentare al Parlamento un disegno di legge entro questo termine. Ed è appunto ciò che ha fatto: nel settembre del 2020 il Parlamento ha così adottato la legge COVID-19, dichiarandola urgente affinché entrasse subito in vigore. Anche la legge ha tuttavia una durata limitata: quasi tutte le sue disposizioni decadranno infatti alla fine del 2021.
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Previsti ampi aiuti finanziari
Dall'inizio della pandemia il Consiglio federale ha adottato un'ampia gamma di provvedimenti per mitigarne l'impatto economico su persone e imprese [2]. La legge COVID-19 costituisce la base legale degli aiuti elencati qui di seguito.
Indennità per lavoro ridotto
Per evitare i licenziamenti in tempi di crisi e preservare così i posti di lavoro, l'impresa può ridurre l'attività. In tal caso l'assicurazione contro la disoccupazione si fa carico per qualche tempo di una parte dei costi salariali, accordando un'indennità per i lavoratori interessati dal lavoro ridotto. La legge COVID-19 prevede tale indennità per un numero maggiore di lavoratori, ad esempio per quelli con un contratto di durata determinata o gli apprendisti. Alle persone con un salario mensile non superiore a 3470 franchi è inoltre accordata temporaneamente un'indennità pari alla totalità del salario, anziché all'80 per cento dello stesso. La legge ha inoltre snellito le formalità amministrative, così da poter dare aiuto alle imprese in modo semplice e rapido. Nel 2020 la Confederazione ha versato quasi 11 miliardi di franchi a titolo di indennità per lavoro ridotto [3].
Indennità per perdita di guadagno
Di queste nuove indennità beneficiano numerosi salariati e indipendenti direttamente o indirettamente colpiti dai provvedimenti adottati per contenere la diffusione della pandemia di COVID-19 – ad esempio perché la loro impresa ha dovuto chiudere o gli eventi da essi proposti sono stati vietati. Hanno diritto all'indennità anche le persone che devono interrompere il lavoro, ad esempio le persone particolarmente a rischio, quelle nei cui confronti è stata disposta una quarantena o i genitori che si vedono privati delle strutture di custodia per i figli. Nel 2020 la Confederazione ha speso 2,2 miliardi di franchi per queste indennità [4].
Contributo alle spese cantonali per i casi di rigore
La Confederazione finanzia parte degli aiuti versati dai Cantoni alle imprese particolarmente colpite dai provvedimenti adottati contro la pandemia, ad esempio i ristoranti, gli alberghi, le agenzie di viaggi o le aziende del settore degli eventi. Confederazione e Cantoni hanno già stanziato svariati miliardi a loro favore.
Aiuti a cultura,sport e media
La cultura e lo sport sono stati particolarmente colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni ed eventi. La legge assicura un sostegno finanziario a imprese culturali, operatori culturali e organizzazioni culturali amatoriali, nonché ai club delle leghe professionistiche e semiprofessionistiche di calcio, hockey su ghiaccio, pallacanestro, pallavolo, pallamano e unihockey. La Confederazione sostiene finanziariamente anche la stampa e i media elettronici. Dall'inizio della crisi la Confederazione ha stanziato oltre 800 milioni per questi aiuti [5].
Assicurare l'assistenza sanitaria
Grazie alla legge COVID-19, il Consiglio federale può assicurare che durante la pandemia la popolazione possa disporre in misura sufficiente di materiale medico e di prestazioni sanitarie rilevanti. La legge lo abilita ad esempio a prevedere deroghe all'obbligo di omologazione di medicamenti importanti. Nei dibattiti in Parlamento il Consiglio federale ha però sottolineato che non sarebbero state previste deroghe per i vaccini anti-COVID-19: i vaccini sono perciò omologati soltanto se è dimostrato che sono sicuri, efficaci e di qualità elevata. La legge consente infine alla Confederazione di farsi carico dei costi dei test per il coronavirus.
Protezione dei lavoratori e altri provvedimenti
La legge conferisce poi al Consiglio federale la facoltà di prendere altri provvedimenti, ad esempio a tutela dei lavora tori particolarmente a rischio. Stabilisce inoltre le modalità con cui le società anonime e le associazioni possono svolgere regolarmente le loro assemblee nonostante il divieto di assembramento.
Potenziamento degli aiuti
Nel corso della pandemia è emersa la necessità di potenziare gli aiuti finanziari. Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha pertanto adottato le modifiche indispensabili a tal fine, mettendole subito in vigore. Se la lotta alla pandemia o la gestione della crisi lo richiederanno, il Consiglio federale e il Parlamento potranno apportare altre modifiche alla legge o prorogare la validità di talune disposizioni [6].
E se la legge è respinta?
Come previsto dalla Costituzione [7], se la legge è respinta cesserà di applicarsi il 25 settembre 2021, ossia un anno dopo la sua adozione da parte del Parlamento. Verrebbe così a mancare la base legale su cui poggiano i provvedimenti di sostegno. Per poter continuare ad applicarli, il Consiglio federale e il Parlamento dovrebbero elaborare una nuova base legale. Un no alla legge non impedirebbe invece al Consiglio federale di combattere la diffusione della pandemia con provvedimenti fondati sulla legge sulle epidemie, disponendo ad esempio la chiusura di negozi e ristoranti o il divieto di manifestazioni. Rimarrebbero possibili anche l'acquisto e la distribuzione dei vaccini.
[1] Articolo 185 della Costituzione federale
[2] COVID-19: effetti sulle finanze federali ( efv.admin.ch > Attualità > Al centro dell'interesse > COVID-19: effetti sulle finanze federali)
[3] Al momento della chiusura redazionale delle presenti spiegazioni (5 marzo 2021), è all'esame del Parlamento la proposta del Consiglio federale di stanziare altri 6 miliardi di franchi nel 2021.
[4] Al momento della chiusura redazionale, per il 2021 sono iscritti a preventivo altri 3,1 miliardi di franchi.
[5] 350 milioni per i club delle leghe professionistiche e semiprofessionistiche, 410 milioni per il settore della cultura, 78 milioni ai media (dati aggiornati al momento della chiusura redazionale). Gli aiuti sono versati in funzione del bisogno effettivo.
[6] Poiché riflette la situazione al momento della chiusura redazionale, il testo delle presenti spiegazioni non tiene conto delle modifiche della legge COVID-19 in preparazione.
[7] Articolo 165 della Costituzione federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)»?
- Il 13.06.2021, «Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)» è stato accettato con 1'936'344 sì contro 1'280'128 no. La partecipazione è stata del 64.8%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (70.2%), il no più forte da Appenzello Interno (39.2%).
- «Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)» è stato accettato?
- «Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)» è stato accettato a livello nazionale il 13.06.2021.