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Votazione popolare · 29.11.2026In arrivo

Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB)

Votazione il 29.11.2026

I risultati appariranno qui in diretta la domenica di votazione dalle ore 12.

Spiegazioni di voto della Confederazione ↗
Domanda sulla scheda

Volete accettare la modifica del 19 dicembre 2025 della legge federale sul materiale bellico (LMB)?

Contesto

La legge federale sul materiale bellico stabilisce le condizioni alle quali armi, sistemi d’arma e componenti di armi possono essere esportati. Per esempio, un’esportazione non è autorizzata se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato o viola i diritti dell’uomo. È esclusa anche quando esiste il rischio che il materiale sia impiegato contro la popolazione civile o sia trasferito a terzi senza consenso.

Il progetto

La guerra di aggressione russa contro l’Ucraina ha significativamente deteriorato la situazione della sicurezza in Europa. Affinché il Consiglio federale possa reagire adeguatamente in tale nuovo contesto delicato, il Parlamento ha deciso di modificare le condizioni per l’esportazione di materiale bellico. Il materiale bellico potrà essere fornito a uno Stato partner implicato in un conflitto armato a condizione che ciò sia compatibile con la neutralità e gli interessi di politica estera o di sicurezza del nostro Paese. In presenza di circostanze straordinarie, il Consiglio federale potrà anche derogare ai criteri di autorizzazione, se necessario per salvaguardare gli interessi nazionali. Inoltre, gli Stati che acquistano materiale bellico svizzero non saranno più obbligati a garantire, in tutti i casi, che tale materiale sarà trasferito ad altri Paesi soltanto con il consenso della Svizzera. Le autorizzazioni dovranno continuare a essere sempre compatibili con il diritto della neutralità, i diritti dell’uomo e gli altri impegni internazionali. Contro la modifica di legge è stato chiesto il referendum, motivo per cui è posta in votazione.

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale

Posizioni

Raccomandazioni secondo le spiegazioni

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

RaccomandazioneSì

Con le modifiche previste il Consiglio federale e il Parlamento intendono garantire che la Svizzera possa esportare materiale bellico verso Stati partner e mantenere nel nostro Paese un’industria degli armamenti competitiva. Questa capacità costituisce una condizione necessaria affinché la Svizzera neutrale possa difendersi in caso di aggressione.

admin.ch/legge-materiale-bellico

Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»

Raccomandazione del comitato referendario

RaccomandazioneNo

Secondo il comitato referendario, l’allentamento delle prescrizioni previste dalla legge federale sul materiale bellico permette di vendere o trasferire armi svizzere a Stati totalitari. Questo aumenta significativamente il rischio che armi prodotte nel nostro Paese finiscano nelle mani di gruppi terroristici e siano impiegate in guerre. La modifica legislativa pregiudica seriamente la sicurezza e la neutralità della Svizzera.

referendum-materiale-bellico.ch

Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»

Voto in Parlamento

SìNoAstensioni
Consiglio nazionale122686
Consiglio degli Stati31111

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.

Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.

Contesto Ruolo dell’industria degli armamenti

La neutralità della Svizzera è armata. L’esercito provvede alla difesa del Paese e della neutralità. A tal fine la Svizzera necessita di una propria industria della sicurezza e degli armamenti. Per mantenere la loro competitività, le imprese di questo settore dipendono dalle ordinazioni dall’estero, poiché la domanda interna è troppo esigua.

Situazione giuridica odierna

L’esportazione di materiale bellico è soggetta all’obbligo di autorizzazione. Nell’ottobre 2021 il Parlamento ha inserito, inasprendoli, i criteri di autorizzazione nella legge federale sul materiale bellico. Gli affari con l’estero non sono autorizzati se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale, se esso viola in modo grave e sistematico i diritti dell’uomo oppure se esiste un forte rischio che il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile o che sia trasferito senza consenso a terzi.

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Sviluppi in materia di politica di sicurezza

La vigente legge federale sul materiale bellico lascia scarsi margini al Consiglio federale per reagire agli sviluppi in materia di politica di sicurezza. Per questo motivo, dopo l’aggressione russa contro l’Ucraina nel febbraio 2022, il Consiglio federale ha dovuto respingere le richieste di Stati che intendevano trasferire materiale bellico all’Ucraina. Nel frattempo, alcuni Stati partner europei hanno fatto sapere che in futuro saranno disposti ad acquistare materiale di armamento proveniente dalla Svizzera soltanto se potranno decidere autonomamente se e a chi trasferirlo. Hanno inoltre aggiunto che per loro è importante continuare a ricevere le forniture, soprattutto di pezzi di ricambio, anche in caso di conflitto.

Decisione del Parlamento

Il Parlamento ha discusso questo tema, incentrando il dibattito sull’opportunità di permettere agli Stati partner di trasferire materiale bellico svizzero ad altri Stati e di concedere al Consiglio federale più margine di manovra per l’autorizzazione di esportare materiale bellico. Nel dicembre 2025 il Parlamento ha deciso di modificare la legge federale sul materiale bellico allentando le regole per la riesportazione e l’esportazione di materiale bellico. Contro questa modifica è stato chiesto il referendum, motivo per cui è posta in votazione.

Il progetto Linee guida per gli affari con l’estero

Anche dopo questa modifica l’esportazione di materiale bellico continuerà a essere autorizzata soltanto se non viola il diritto internazionale, gli impegni internazionali della Svizzera e i principi della sua politica estera. Per la Svizzera, in quanto Stato neutrale, valgono tra l’altro:

– il divieto di fornire sostegno militare agli Stati belligeranti;

– il divieto di fornire a Stati belligeranti beni utilizzabili a fini militari provenienti dalle scorte della Confederazione;

– l’obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento di tutti gli Stati belligeranti nell’ambito delle forniture provenienti da scorte di imprese di armamento private.

Allentamento per gli Stati partner

La legge federale sul materiale bellico continuerà a vietare l’esportazione di materiale bellico se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato. Saranno però esclusi da questo divieto i 36 Stati partner che applicano controlli delle esportazioni paragonabili a quelli svizzeri [1]. Le domande di esportazione di materiale bellico verso questi Paesi sono generalmente accolte se l’esportazione non è contraria agli obblighi derivanti dal diritto della neutralità o agli interessi di politica estera o di politica di sicurezza della Svizzera.

Deroghe ai criteri di autorizzazione

La modifica permetterà al Consiglio federale di derogare ai criteri di autorizzazione nei confronti di tutti gli Stati in presenza di circostanze straordinarie o qualora lo dovesse esigere la salvaguardia degli interessi di politica estera o di politica di sicurezza della Svizzera. Occorrerà tuttavia tenere conto degli impegni internazionali, come ad esempio il diritto della neutralità. L’industria nazionale della sicurezza e degli armamenti dovrà continuare ad essere integrata nelle catene internazionali di creazione del valore anche in circostanze straordinarie – compresi i casi in cui gli Stati partner siano coinvolti in conflitti armati.

Nessuna dichiarazione di non riesportazione

Oggi gli Stati che acquistano materiale bellico svizzero devono impegnarsi a non trasferirlo senza il consenso della Svizzera (« dichiarazione di non riesportazione»). Con la modifica il Consiglio federale esigerà dagli Stati tale dichiarazione soltanto se è necessaria per motivi di politica estera, di politica della neutralità o di politica di sicurezza. Questo non si applica però retroattivamente: le dichiarazioni di non riesportazione per il materiale bellico già fornito rimangono vincolanti.

[1] L’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico (RS 514.511) contiene l’elenco, stabilito dal Consiglio federale, di questi Stati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Ungheria (stato 1° luglio 2026 / fedlex.admin.ch > Pagina iniziale RS).

Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»

Mostra il testo

Termine di referendum: 17 aprile 2026

Legge federale sul materiale bellico

(LMB)

Modifica del 19 dicembre 2025

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2025,

decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 Negli articoli 16 capoverso 2 e 19 capoverso 2 «circostanze eccezionali» è sostituito con «circostanze straordinarie» .

2 Nell’articolo 23 «eventi straordinari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «circostanze straordinarie» .

Art. 18 Dichiarazioni di non riesportazione; deroghe

1 Se necessario per motivi di politica estera, di politica di neutralità o di politica di sicurezza, il Consiglio federale può esigere dal destinatario statale finale una dichiarazione di non riesportazione.

2 In linea di principio, si rinuncia alla dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico qualora sia appurato che la fornitura si inserisce in una catena internazionale di creazione del valore.

Art. 22a cpv. 2 bis

2bis Il capoverso 2 lettera a non si applica ai Paesi per i quali il Consiglio federale prevede deroghe al rilascio di autorizzazioni specifiche in base agli articoli 15 capoverso 2, 16 a capoverso 2 e 20 capoverso 3. Le domande d’esportazione verso tali Paesi sono accolte, salvo nel caso in cui circostanze straordinarie e gli interessi della Svizzera in materia di politica estera, di politica di neutralità o di politica di sicurezza impongano un rifiuto.

Art. 22b Deroga del Consiglio federale ai criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero

1 Il Consiglio federale può, ferme le condizioni di cui all’articolo 22, derogare ai criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22 a :

a. se subentrano circostanze straordinarie; e

b. se necessario alla salvaguardia degli interessi di politica estera o di politica di sicurezza del Paese.

2 Se la deroga è concessa mediante decisione, il Consiglio federale informa le Commissioni della politica di sicurezza dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

3 Se la deroga è concessa mediante ordinanza, il Consiglio federale ne limita adeguatamente la durata di validità; questa è di quattro anni al massimo. Il Consiglio federale può prorogare l’ordinanza una sola volta. In tal caso, l’ordinanza decade sei mesi dopo l’entrata in vigore della proroga qualora entro tale termine il Consiglio federale non sottoponga all’Assemblea federale un disegno di adeguamento dei criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22 a .

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2025

Il presidente: Stefan Engler La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2025

Il presidente: Pierre-André Page Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 7 gennaio 2026

Termine di referendum: 17 aprile 2026

Testo in votazione su Fedlex (BBl 2026 22)

Fonte: Fedlex, BBl 2026 22 — testo ufficiale