Legge federale sull’imposizione individuale
Votazioni2026Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Contesto
Attualmente le coppie sposate sono tassate congiuntamente mentre quelle non sposate sono sottoposte al regime di imposizione individuale. Le tariffe fiscali applicate sono inoltre diverse, dunque i coniugi e le coppie non sposate pagano imposte di importo diverso. Questa disparità di trattamento deve essere abolita. Per questo motivo il Parlamento ha approvato la legge federale sull’imposizione individuale. Il progetto è in votazione poiché è stato chiesto il referendum.
Il progetto
Il progetto prevede che anche i coniugi siano in futuro sottoposti al regime di imposizione individuale. Ogni persona sarà tassata in base al proprio reddito e alla propria sostanza e a tutti sarà applicata la stessa tariffa. A parità di condizioni economiche, una coppia sposata e una coppia non sposata verseranno pertanto lo stesso importo. La maggioranza delle coppie ne trarrà vantaggio, alcune però pagheranno di più. Affinché le coppie con figli e le famiglie monogenitoriali non siano eccessivamente gravate, la deduzione per i figli prevista dall’imposta federale diretta sarà aumentata. Il progetto prevede che nell’ambito di questa imposta, lo sgravio fiscale complessivo dei contribuenti sarà di circa 630 milioni di franchi all’anno. Anche i Cantoni dovranno introdurre l’imposizione individuale. Ogni Cantone continuerà tuttavia a stabilire in modo autonomo la propria tariffa fiscale e l’importo deducibile per i figli. Il progetto è un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare « Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque) ».
Volete accettare la legge federale del 20 giugno 2025 sull’imposizione individuale?
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale
Risultato per comune
quota di sì per comuneSì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriRisultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Lausanne | 75.5% | VD |
| 2 | Bezirk Zürich | 72.9% | ZH |
| 3 | District de l'Ouest lausannois | 70.9% | VD |
| 4 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 69.4% | VD |
| 5 | District de Lavaux-Oron | 69.0% | VD |
| 6 | District de Nyon | 67.8% | VD |
| 7 | District de Morges | 67.4% | VD |
| 8 | Bezirk Solothurn | 67.2% | SO |
| 9 | Wahlkreis Luzern-Stadt | 66.9% | LU |
| 10 | District d'Aigle | 65.3% | VD |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 68.6% | 63.9% | 300 |
| 2 | Ginevra | 67.8% | 57.5% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 67.4% | 51.1% | 24 |
| 4 | Basilea Città | 66.9% | 62.7% | 3 |
| 5 | Zurigo | 59.9% | 61.5% | 160 |
| 6 | Friburgo | 56.8% | 58.2% | 119 |
| 7 | Berna | 54.2% | 54.6% | 329 |
| 8 | Giura | 54.2% | 48.4% | 51 |
| 9 | Soletta | 53.6% | 55.1% | 104 |
| 10 | Basilea Campagna | 52.4% | 55.1% | 86 |
| 11 | Lucerna | 52.3% | 59.1% | 79 |
| 12 | Argovia | 49.1% | 56.2% | 196 |
| 13 | Vallese | 48.4% | 55.1% | 122 |
| 14 | Grigioni | 47.8% | 55.4% | 100 |
| 15 | Ticino | 46.6% | 60.2% | 100 |
| 16 | Sciaffusa | 46.0% | 74.1% | 26 |
| 17 | Glarona | 45.9% | 51.6% | 3 |
| 18 | Zugo | 45.6% | 61.2% | 11 |
| 19 | San Gallo | 43.4% | 56.6% | 75 |
| 20 | Appenzello Esterno | 43.1% | 59.0% | 20 |
| 21 | Nidvaldo | 42.4% | 61.9% | 11 |
| 22 | Turgovia | 39.3% | 57.6% | 80 |
| 23 | Obvaldo | 37.9% | 62.9% | 7 |
| 24 | Svitto | 36.6% | 60.7% | 30 |
| 25 | Uri | 36.4% | 51.3% | 19 |
| 26 | Appenzello Interno | 32.2% | 54.3% | 5 |
Posizioni
Raccomandazioni secondo le spiegazioniRaccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento
RaccomandazioneSì
La legge sull’imposizione individuale garantisce che coniugi e conviventi siano trattati allo stesso modo, ovvero che il matrimonio non li penalizzi o avvantaggi in ambito fiscale. Essa rafforza inoltre l’indipendenza finanziaria dell’uomo e della donna riducendo gli ostacoli fiscali all’esercizio dell’attività lavorativa.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Raccomandazione del comitato d’iniziativa
RaccomandazioneNo
I contrari, tra cui dieci Cantoni, mettono in guardia da nuove disuguaglianze. I coniugi con un solo reddito sarebbero gravati di più mentre le coppie con un doppio reddito elevato ne trarrebbero vantaggio. I servizi delle contribuzioni dovranno trattare circa 1,7 milioni di dichiarazioni fiscali supplementari, con un conseguente massiccio aumento del carico amministrativo e dei costi.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Voto in Parlamento
| Sì | No | Astensioni | |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 101 | 93 | 0 |
| Consiglio degli Stati | 22 | 21 | 0 |
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.
Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.
Contesto Imposizione in base allo stato civile
Attualmente le persone sposate e quelle non sposate sono sottoposte a un regime fiscale diverso. Quando, a parità di condizioni economiche, i coniugi pagano più imposte rispetto alle coppie non sposate si parla di penalizzazione del matrimonio [1], mentre si parla del cosiddetto bonus coniugale quando i coniugi pagano meno.
Imposizione congiunta dei coniugi
Le coppie sposate sono tassate congiuntamente: i redditi e la sostanza dei coniugi sono sommati [2]. Per l’effetto della progressione sono pertanto assoggettate a un’aliquota maggiore [3]. In compenso beneficiano di diverse agevolazioni fiscali, come ad esempio una tariffa fiscale più vantaggiosa.
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Imposizione individuale delle persone non sposate
Le persone non sposate sono tassate individualmente anche se formano una coppia che convive. Il loro reddito e la loro sostanza non sono sommati. Per l’effetto della progressione sono assoggettate a un’aliquota minore. In caso di economie domestiche con figli, di norma uno dei genitori beneficia di un’agevolazione tariffaria.
Disparità tra gli oneri fiscali
Il sistema fiscale vigente comporta che, a parità di condizioni economiche, i coniugi paghino, in generale, imposte di importo maggiore o minore rispetto alle coppie non sposate. I coniugi che conseguono un reddito simile tendono a pagare, a livello federale e in alcuni Cantoni, più imposte rispetto alle coppie non sposate, in particolare se i primi hanno figli. Al contrario, i coniugi il cui reddito è distribuito tra i due in modo disomogeneo pagano tendenzialmente meno imposte a livello federale e cantonale rispetto alle coppie non sposate.
Dall’iniziativa al controprogetto
Una riforma fiscale per abolire la cosidetta penalizzazione del matrimonio è in discussione da molti anni a livello federale. Nel 2020 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare una legge per l’introduzione dell’imposizione individuale. Parallelamente, un comitato ha presentato nel 2021 l’iniziativa popolare « Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque) ». Nel 2025 il Parlamento ha deciso di contrapporre la legge come controprogetto indiretto all’iniziativa popolare. Contro la legge è stato chiesto il referendum, pertanto siamo ora chiamati a votare su questo tema.
Il progetto Imposizione a prescindere dallo stato civile
La legge sull’imposizione individuale prevede che la tassazione non dipenda più dallo stato civile: pertanto ogni persona pagherà le imposte in base al proprio reddito e alla propria sostanza. A prescindere che sia sposata o meno l’importo sarà lo stesso. L’imposizione individuale sarà applicata a livello federale, cantonale e comunale. Se sarà accettata, la legge entrerà in vigore al più tardi nel 2032.
Una dichiarazione fiscale per persona
Il progetto prevede che ogni coniuge presenti la propria dichiarazione fiscale. Il reddito, come ad esempio lo stipendio o la pensione, sarà tassato individualmente. La sostanza e i suoi proventi saranno considerati secondo i rapporti di proprietà. Ad esempio, l’importo di un conto bancario in comune sarà attribuito per metà a ogni coniuge. Per quanto riguarda gli immobili fa stato l’iscrizione nel registro fondiario. Ogni persona effettuerà le proprie deduzioni. In ambito di imposta federale diretta, i genitori divideranno a metà le deduzioni per i figli.
Tariffa fiscale e deduzione per i figli
Alle coppie sposate e alle persone non sposate si applicherà dunque la stessa tariffa fiscale. Al fine di ridurre il carico fiscale delle famiglie o attenuare gli oneri aggiuntivi, la deduzione per i figli in ambito di imposta federale diretta passa da 6 800 a 12 000 franchi. La riforma ridurrà il carico fiscale complessivo dei contribuenti di circa 630 milioni di franchi all’anno nell’ambito dell’imposta federale diretta [4]. Se il progetto sarà accettato, i Cantoni dovranno adeguare le loro legislazioni fiscali.
In caso di rifiuto
Il progetto è un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare « Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque) ». l comitato d’iniziativa ha deciso di ritirare l’iniziativa, a condizione che venga adottato il controprogetto. In altre parole, se il Popolo accetterà il controprogetto, l’iniziativa sarà ritirata. Se invece il controprogetto sarà respinto, il comitato deciderà se sottoporre l’iniziativa a votazione.
Ripercussioni del progetto Sui coniugi
L’effetto dell’imposizione individuale sulle coppie sposate dipende soprattutto dalla distribuzione del reddito tra i coniugi. Se tra di loro il reddito è distribuito in modo simile, la riforma comporterà tendenzialmente una riduzione dell’onere fiscale attualmente sostenuto in materia di imposta federale diretta. In questa categoria rientrano anche molti coniugi che hanno raggiunto l’età del pensionamento. Le coppie coniugate con un solo reddito o con un reddito distribuito in modo disomogeneo tenderanno invece a pagare un’imposta federale diretta più elevata. Questa situazione si verifica, in particolare, in presenza di figli, sebbene per contrastare tale effetto sia stata aumentata la relativa deduzione. Più alto è il reddito della coppia sposata, più elevati sono tendenzialmente lo sgravio o gli oneri aggiuntivi derivanti dalla riforma.
Sulle persone non sposate
Le persone non sposate sottostanno già oggi all’imposizione individuale. Sono tuttavia interessate dalla riforma poiché l’adeguamento della tariffa fiscale in ambito di imposta federale diretta comporterà uno sgravio fiscale per la maggior parte di questi contribuenti. In particolare, ne beneficeranno le persone con un reddito medio-basso. Le persone con un reddito alto saranno invece maggiormente tassate. Anche in caso di attuazione del progetto le coppie non sposate che hanno dei figli e un reddito medio-basso continueranno a non pagare alcuna imposta federale diretta.
Sulle imposte cantonali
Per la maggior parte dei contribuenti l’importo delle imposte cantonali è molto più alto rispetto a quello dell’imposta federale diretta, in particolare per le persone con redditi bassi o medi. Le ripercussioni dei cambiamenti sulle imposte cantonali dipenderanno dalle modalità di attuazione dell’imposizione individuale nei Cantoni. Come per l’imposta federale diretta, è verosimile che il passaggio all’imposizione individuale sarà più vantaggiosa per i coniugi con una distribuzione del reddito omogenea rispetto ai coniugi con un reddito distribuito in modo disomogeneo.
Sulle entrate fiscali
Il progetto prevede una diminuzione del gettito dell’imposta federale diretta stimata attorno ai 630 milioni di franchi all’anno, con un impatto di 130 milioni anche sulle finanze cantonali, poiché i Cantoni beneficiano del gettito di tale imposta. In che misura il progetto si ripercuoterà sulle entrate fiscali cantonali dipende dall’attuazione dell’imposizione individuale da parte dei Cantoni.
Sul livello occupazionale
L’imposizione individuale potrebbe aumentare l’incentivo a svolgere un’attività lavorativa o ad aumentare il tasso di occupazione. L’effetto si verifica perché il reddito aggiuntivo che il coniuge con il reddito minore realizza aumentando il tasso di occupazione sarà soggetto a un’imposta inferiore. Attualmente questo reddito aggiuntivo è tassato sommandolo a quello del percettore del reddito principale. In futuro l’imposizione del reddito secondario sarà indipendente e per l’effetto della progressione fiscale, sarà assoggettato a un’aliquota fiscale più bassa [5].
Sull’onere amministrativo
Se l’imposizione individuale sarà introdotta, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni dovranno trattare circa un terzo di dichiarazioni fiscali in più rispetto ad oggi. Risulterebbero però anche delle semplificazioni: in caso di matrimonio, separazione e divorzio le autorità fiscali non dovranno più modificare nulla. Già oggi i contribuenti sposati dichiarano alcuni proventi e deduzioni in modo separato. In futuro ognuno di loro dichiarerà anche le altre informazioni in una propria dichiarazione fiscale.
Altre ripercussioni
Il progetto si limita al diritto fiscale. Esso può tuttavia incidere sul modo in cui i Cantoni e i Comuni organizzeranno ad esempio la riduzione dei premi delle casse malati o le tariffe per le strutture di custodia diurna dei bambini.
[1] L’attuale oggetto verte esclusivamente sulle imposte. Alle persone sposate e quelle non sposate sono applicate norme diverse anche in determinati altri ambiti.
[2] Questa regola è applicata anche alle persone in unione domestica registrata.
[3] La progressione fiscale significa che le persone con un reddito o una sostanza elevati pagano una percentuale maggiore di imposte rispetto alle persone che dispongono di un reddito o una sostanza minore. Questo meccanismo si ottiene elevando la tariffa fiscale all’aumentare dei redditi e della sostanza.
[4] La stima dell’Amministrazione federale delle contribuzioni si basa sui dati delle statistiche fiscali federali del 2022. Il risultato è una proiezione per il 2026. La stima riflette quindi le ripercussioni finanziarie nel caso in cui il progetto entrasse in vigore nel 2026. Si prevede che le ripercussioni finanziarie stimate evolveranno in linea con i proventi dell’imposta federale diretta fino all’anno in cui la legge entrerà in vigore ( estv.admin.ch > L’AFC > Politica fiscale > Dossier attuali di politica fiscale > Imposizione dei coniugi e famiglia > Imposizione individuale 2024 > Calculs de l’AFC illustrant la proposition de la CER-N du 01.04.2025).
[5] Secondo un calcolo approssimativo dell’effetto sull’occupazione realizzato dall’AFC, la riforma produrrebbe un ulteriore aumento dei gradi di occupazione tra i 10 000 e i 44 000 posti a tempo pieno. Da questa stima, che si basa sulla riforma dell’imposta federale diretta, è stata effettuata una proiezione per valutare le ripercussioni tenendo conto dell’attuazione cantonale dell’imposizione individuale. La stima si fonda sui dati delle statistiche fiscali federali del 2022 e il risultato è una proiezione per il 2026 ( estv.admin.ch > L’AFC > Politica fiscale > Dossier attuali di politica fiscale > Imposizione dei coniugi e famiglia > Imposizione individuale 2024 > Calculs de l’AFC illustrant la proposition de la CER-N du 01.04.2025).
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»
Testo in votazione
BBl 2025 2033Mostra il testo
Termine di referendum: 9 ottobre 2025
Legge federale sull’imposizione individuale
del 20 giugno 2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 2024,
decreta:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta
Sostituzione di espressioni
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 3 cpv. 5, quarto periodo
5 … L’obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli.
Titolo dopo l’art. 8
Capitolo 2 a : Attribuzione dei proventi e delle deduzioni
Art. 8a
1 I proventi e le deduzioni sono attribuiti al contribuente in funzione dei suoi rapporti di diritto civile e degli altri suoi diritti legali.
2 I costi di conseguimento gli sono attribuiti in funzione dei relativi proventi. Gli interessi su debiti gli sono attribuiti conformemente a quanto previsto dal contratto sottostante.
Art. 9 Figli sotto l’autorità parentale
1 Se il figlio è soggetto all’autorità parentale congiunta, il suo reddito è attribuito in ragione della metà a ciascun genitore. In caso contrario, è attribuito per intero al genitore che esercita l’autorità parentale esclusiva.
2 Il figlio è tassato separatamente sui proventi della sua attività lucrativa.
Art. 9a Persone in unione domestica registrata
Nella presente legge, le persone in unione domestica registrata hanno il medesimo statuto dei coniugi.
Art. 13, rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Responsabilità solidale
1 e 2 Abrogati
Art. 14 cpv. 2 e 4
2 Abrogato
4 L’imposta è calcolata secondo l’articolo 36 capoverso 1. La riduzione di cui all’articolo 36 capoverso 2 non è applicabile.
Art. 23 lett. f
Sono parimenti imponibili:
f. gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti dal contribuente per i figli sotto la sua autorità parentale, se i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta ma non vivono in comunione domestica.
Art. 33 cpv. 1 lett. c, g, h e h bis , 1 bis lett. b e c, nonché 2 e 3
1 Sono dedotti dai proventi:
c. gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, nonché gli alimenti versati all’altro genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, se i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta ma non vivono in comunione domestica; non sono tuttavia deducibili le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, assicurazioni contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede conformemente all’articolo 35 capoverso 1, fino a concorrenza di una somma globale di 1800 franchi;
h. le spese per malattia e infortunio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede conformemente all’articolo 35 capoverso 1, se superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–32 e le altre deduzioni di cui al presente articolo;
h bis . le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede conformemente all’articolo 35 capoverso 1, se tali spese superano la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c;
1bis Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:
b. di 700 franchi per ogni figlio per cui il contribuente può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; l’attribuzione della deduzione ai genitori è disciplinata dall’articolo 35 capoverso 1 lettere a e b;
c. di 700 franchi per ogni persona per cui il contribuente può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c.
2 Abrogato
3 Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 500 franchi per figlio, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare un’attività lucrativa del contribuente. Hanno diritto alla deduzione delle spese comprovate:
a. il contribuente che vive in comunione domestica con il figlio soggetto alla sua autorità parentale esclusiva, come pure il contribuente che vive in comunione domestica, senza l’altro genitore, con il figlio soggetto all’autorità parentale congiunta, fino a concorrenza dell’importo massimo;
b. i due genitori detentori dell’autorità parentale congiunta con i quali il figlio vive in comunione domestica, ciascuno fino alla metà dell’importo massimo;
c. i due genitori separati detentori dell’autorità parentale congiunta con i quali il figlio vive alternatamente in comunione domestica, ciascuno fino alla metà dell’importo massimo; se le spese per la cura prestata da terzi sono a carico di un solo genitore, questi ha diritto alla deduzione fino a concorrenza dell’importo massimo.
Art. 35 cpv. 1
1 Sono dedotti dal reddito:
a. 12 000 franchi per ogni figlio minorenne su cui il contribuente esercita l’autorità parentale e al cui sostentamento egli provvede da solo; ciascun genitore può dedurre la metà dell’importo se il figlio è soggetto all’autorità parentale congiunta e non sono versati alimenti per il figlio secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c;
b. 12 000 franchi per ogni figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi al cui sostentamento il contribuente provvede da solo; ciascun genitore può dedurre la metà dell’importo se entrambi provvedono al sostentamento del figlio;
c. 6700 franchi per ogni persona bisognosa al cui sostentamento il contribuente provvede in misura almeno equivalente all’importo della deduzione; la deduzione non è ammessa per i figli per i quali è già fatta valere la deduzione di cui alla lettera a o b e per il coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto per il quale è già fatta valere la deduzione di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c.
Titolo prima dell’art. 36
Capitolo 5: Calcolo dell’imposta
Sezione 1: Tariffa; riduzione dell’ammontare dell’imposta
Art. 36
1 L’imposta per un anno fiscale ammonta a:
Franchi
fino a
20 000 franchi di reddito
0.00
e per ogni 100 franchi di reddito in più
0.70
per
34 300 franchi di reddito
100.10
e per ogni 100 franchi di reddito in più
0.90
in più;
per
44 800 franchi di reddito
194.60
e per ogni 100 franchi di reddito in più
2.00
in più;
per
59 800 franchi di reddito
494.60
e per ogni 100 franchi di reddito in più
3.30
in più;
per
78 600 franchi di reddito
1115.00
e per ogni 100 franchi di reddito in più
7.00
in più;
per
84 600 franchi di reddito
1535.00
e per ogni 100 franchi di reddito in più
8.00
in più;
per
112 200 franchi di reddito
3743.00
e per ogni 100 franchi di reddito in più
9.50
in più;
per
145 800 franchi di reddito
6935.00
e per ogni 100 franchi di reddito in più
11.70
in più;
per
190 800 franchi di reddito
12 200.00
e per ogni 100 franchi di reddito in più
13.30
in più;
per
732 100 franchi di reddito
84 191.50
e per ogni 100 franchi di reddito in più
11.50
in più.
2 L’ammontare dell’imposta è ridotto di 259 franchi per:
a. ogni figlio minorenne o figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi che vive in comunione domestica con il contribuente e per il quale quest’ultimo può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; se la deduzione è ripartita per metà tra i genitori, la riduzione dell’imposta per ogni genitore è pari alla metà;
b. ogni persona bisognosa che vive in comunione domestica con il contribuente e per la quale quest’ultimo può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c.
3 L’imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.
Art. 37 b cpv. 1, terzo periodo
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 38 cpv. 2
2 L’imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 capoverso 1.
Art. 39 cpv. 1
1 Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito e sull’ammontare dell’imposta. Gli importi delle deduzioni attuate sul reddito sono arrotondati ai 100 franchi superiori o inferiori; la riduzione dell’ammontare dell’imposta in virtù dell’articolo 36 capoverso 2 è arrotondata ai 10 franchi superiori o inferiori.
Art. 42
Abrogato
Art. 85 cpv. 1–3
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l’ammontare della ritenuta d’imposta alla fonte in base alla tariffa dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2 Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35 cpv. 1 lett. a e b). L’AFC pubblica l’ammontare degli importi forfettari.
3 Abrogato
Art. 89 cpv. 3
Abrogato
Art. 89a cpv. 2 e 3, primo periodo
2 Abrogato
3 La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. …
Art. 99a cpv. 1 lett. a
1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:
a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;
Titolo secondo, capitolo 2 (art. 113)
Abrogato
Art. 114 cpv. 1
1 Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti che ha prodotto o firmato.
Art. 117 cpv. 3 e 4
Abrogati
Art. 180
Abrogato
Art. 205h Disposizioni transitorie della modifica del 20 giugno 2025
1 Ai periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.
2 Gli effetti della progressione a freddo tra l’ultimo stato dell’indice il 30 giugno prima della votazione finale sulla presente modifica e lo stato dell’indice il 30 giugno dell’anno precedente l’entrata in vigore della stessa sono compensati conformemente all’articolo 39.
2. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 3 cpv. 3, 3 bis , 3 ter e 4
3 I proventi, la sostanza e le deduzioni sono attribuiti al contribuente in funzione dei suoi rapporti di diritto civile e degli altri suoi diritti legali.
3bis I costi di conseguimento sono attribuiti al contribuente in funzione dei relativi proventi. Gli interessi su debiti gli sono attribuiti conformemente a quanto previsto dal contratto sottostante.
3ter Se il figlio è soggetto all’autorità parentale congiunta, il suo reddito e la sua sostanza sono attribuiti in ragione della metà a ciascun genitore. In caso contrario, sono attribuiti per intero al genitore che esercita l’autorità parentale esclusiva. Il figlio è tassato individualmente sui proventi della sua attività lucrativa e sui suoi utili immobiliari.
4 Nella presente legge, le persone in unione domestica registrata hanno il medesimo statuto dei coniugi.
Art. 6 cpv. 2
Abrogato
Art. 7 cpv. 4 lett. g
4 Sono esenti dall’imposta soltanto:
g. le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti percepiti dal contribuente divorziato o separato legalmente o di fatto e degli alimenti percepiti dal contribuente per i figli sotto la sua autorità parentale, se i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta ma non vivono in comunione domestica;
Art. 9 cpv. 2 lett. c, g, h, h bis e k
2 Sono deduzioni generali:
c. gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, nonché gli alimenti versati all’altro genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, se i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta ma non vivono in comunione domestica; non sono tuttavia deducibili le prestazioni versate in adempimento di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente come pure dei figli e delle persone bisognose al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario;
h. le spese per malattia e infortunio del contribuente come pure dei figli e di altre persone bisognose al cui sostentamento egli provvede, se superano una franchigia determinata dal diritto cantonale;
h bis . le spese per disabilità del contribuente o dei figli o delle persone bisognose disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede;
k. Abrogata
Art. 11 cpv. 1
Abrogato
Art. 18
Abrogato
Art. 33 cpv. 1–3
1 La ritenuta d’imposta alla fonte è fissata in base alla tariffa vigente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.
2 Abrogato
3 Le spese professionali, i premi d’assicurazione e la deduzione per oneri familiari sono presi in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l’ammontare degli importi forfettari.
Art. 33a cpv. 3
Abrogato
Art. 33b cpv. 2 e 3, primo periodo
2 Abrogato
3 La richiesta deve essere presentata entro il 3 1 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. …
Art. 35a cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a
1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:
a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;
Art. 36a cpv. 2
Abrogato
Art. 40
Abrogato
Art. 57 cpv. 4
Abrogato
Art. 78i Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2025
Ai periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa è il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)», depositata l’8 settembre 2022.
3 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio del sesto anno successivo alla decorrenza infruttuosa del termine di referendum o alla sua accettazione in votazione popolare. Il Consiglio federale può porla in vigore prima di tale data.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2025
La presidente: Maja Riniker Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025
Il presidente: Andrea Caroni La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 1° luglio 2025
Termine di referendum: 9 ottobre 2025
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2025 2033)
Fonte: Fedlex, BBl 2025 2033 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sull’imposizione individuale»?
- Il 08.03.2026, «Legge federale sull’imposizione individuale» è stato accettato con 1'662'477 sì contro 1'401'322 no. La partecipazione è stata del 57.7%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sull’imposizione individuale»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (68.6%), il no più forte da Appenzello Interno (32.2%).
- «Legge federale sull’imposizione individuale» è stato accettato?
- «Legge federale sull’imposizione individuale» è stato accettato a livello nazionale il 08.03.2026.