Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)
Votazioni2024Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Contesto
In Svizzera le prestazioni coperte dall’assicurazione malattie obbligatoria non sono finanziate in modo uniforme. Nel caso delle cure ambulatoriali (presso uno studio medico, un terapista o in ospedale senza pernottamento), i costi sono coperti dalle casse malati. Nel caso di quelle stazionarie, il Cantone copre almeno il 55 per cento dei costi se le cure sono dispensate in ospedale (con pernottamento) e quasi la metà se sono dispensate a domicilio o in una casa di cura; il resto è a carico delle casse malati. Questo sistema crea tuttavia falsi incentivi: i pazienti ricevono spesso cure stazionarie anche quando un trattamento ambulatoriale sarebbe più indicato dal punto di vista medico e, nel complesso, più economico.
Il progetto
Adottando una modifica della legge federale sull’assicurazione malattie il Parlamento ha deciso che tutte le prestazioni dell’assicurazione malattie obbligatoria saranno finanziate congiuntamente dalle casse malati e dai Cantoni secondo la stessa chiave di ripartizione. I Cantoni copriranno pertanto almeno il 26,9 per cento dei costi e le casse malati al massimo il 73,1 per cento. Questo finanziamento uniforme ha lo scopo di ridurre i falsi incentivi, incoraggiare il ricorso alle cure ambulatoriali e migliorare la collaborazione tra medici, terapisti, infermieri e farmacisti. Poiché i Cantoni e le casse malati finanzierebbero tutte le prestazioni in modo congiunto, avrebbero un interesse maggiore a optare per le cure più indicate dal punto di vista medico e più economiche. Questo dovrebbe anche sgravare l’onere di chi paga i premi. Contro questa modifica di legge è stato chiesto il referendum.
Volete accettare la modifica del 22 dicembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)?
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale
Risultato per comune
quota di sì per comuneSì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriRisultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezirk Schleitheim | 68.4% | SH |
| 2 | Bezirk Oberklettgau | 68.2% | SH |
| 3 | Bezirk Höfe | 66.8% | SZ |
| 4 | Bezirk Meilen | 66.6% | ZH |
| 5 | Wahlkreis Wil | 66.1% | SG |
| 6 | Wahlkreis Sarganserland | 65.6% | SG |
| 7 | Wahlkreis Toggenburg | 64.8% | SG |
| 8 | Wahlkreis Sursee | 64.8% | LU |
| 9 | Region Maloja | 64.8% | GR |
| 10 | Wahlkreis Werdenberg | 64.7% | SG |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Gallo | 64.3% | 44.7% | 75 |
| 2 | Zugo | 62.8% | 52.0% | 11 |
| 3 | Nidvaldo | 62.5% | 45.0% | 11 |
| 4 | Appenzello Esterno | 62.4% | 46.8% | 20 |
| 5 | Obvaldo | 62.1% | 43.8% | 7 |
| 6 | Lucerna | 61.1% | 43.9% | 79 |
| 7 | Svitto | 61.1% | 43.9% | 30 |
| 8 | Appenzello Interno | 61.1% | 40.8% | 5 |
| 9 | Sciaffusa | 60.9% | 64.8% | 26 |
| 10 | Turgovia | 60.5% | 44.1% | 80 |
| 11 | Uri | 60.3% | 50.3% | 19 |
| 12 | Argovia | 60.3% | 41.3% | 196 |
| 13 | Grigioni | 59.5% | 39.6% | 100 |
| 14 | Glarona | 58.2% | 36.8% | 3 |
| 15 | Basilea Campagna | 57.8% | 44.2% | 86 |
| 16 | Zurigo | 57.7% | 48.5% | 160 |
| 17 | Soletta | 55.3% | 43.1% | 104 |
| 18 | Berna | 53.5% | 43.0% | 329 |
| 19 | Basilea Città | 52.7% | 61.2% | 3 |
| 20 | Ticino | 50.5% | 42.1% | 100 |
| 21 | Vallese | 46.5% | 44.5% | 122 |
| 22 | Friburgo | 43.4% | 41.6% | 119 |
| 23 | Vaud | 37.7% | 51.4% | 300 |
| 24 | Giura | 36.3% | 41.1% | 51 |
| 25 | Ginevra | 34.5% | 53.9% | 45 |
| 26 | Neuchâtel | 34.4% | 40.1% | 24 |
Posizioni
Raccomandazioni secondo le spiegazioniRaccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento
RaccomandazioneSì
Secondo il Consiglio federale e il Parlamento, un finanziamento uniforme delle prestazioni riduce gli incentivi che fanno lievitare i costi sanitari, incoraggia il ricorso alle cure ambulatoriali e consente di evitare i ricoveri ospedalieri non necessari. Il tutto a beneficio della qualità dell’assistenza medica e a fronte di una riduzione dei costi.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Raccomandazione del comitato referendario
No
Secondo il comitato, la riforma conferisce alle casse malati troppo controllo sul nostro sistema sanitario, costringe la popolazione a pagare premi ancora più alti, promuove una medicina a due velocità e accelera il deterioramento dell’assistenza nelle case di riposo e a domicilio.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Voto in Parlamento
| Sì | No | Astensioni | |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 141 | 42 | 15 |
| Consiglio degli Stati | 42 | 3 | 0 |
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.
Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.
Contesto
L’assicurazione malattie obbligatoria garantisce a chi vive in Svizzera le cure mediche necessarie. Le prestazioni erogate sono finanziate attraverso i premi delle casse malati, i contributi dei Cantoni e la partecipazione ai costi da parte dei pazienti. Negli ultimi anni, i premi sono notevolmente aumentati a causa del costante incremento di tali costi. Questo dipende, tra le altre cose, dal fatto che le prestazioni sanitarie non sono finanziate in modo uniforme, il che crea falsi incentivi: spesso si fa inutilmente ricorso alle cure stazionarie anche quando quelle ambulatoriali sarebbero più indicate da un punto di vista medico e più economiche.
Sempre più cure potrebbero essere ambulatoriali
Grazie ai progressi della medicina, oggi sempre più cure possono essere dispensate ambulatorialmente, cioè senza pernottamento in ospedale. Questa soluzione è preferibile perché le cure ambulatoriali sono spesso più indicate dal punto di vista medico e di solito più economiche. I pazienti, inoltre, evitano il pernottamento in ospedale, il che permette anche agli infermieri di svolgere meno turni di notte e di avere orari di lavoro più regolari.
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Lento cambiamento in Svizzera
Sebbene in Svizzera si inizi a ricorrere sempre più spesso alle cure ambulatoriali, molti interventi continuano a essere eseguiti in regime di ricovero, anche se non sarebbe necessario dal punto di vista medico. Rispetto ai Paesi limitrofi e a quasi tutti gli altri Stati europei, gli interventi in ambulatorio sono quindi molto meno frequenti [2].
Cambiamento frenato dai falsi incentivi finanziari
L’odierno sistema di finanziamento rallenta il passaggio dalle cure stazionarie a quelle ambulatoriali. Per le casse malati non è abbastanza interessante promuovere le cure ambulatoriali, dato che devono finanziarle integralmente. Le cure stazionarie, invece, sono spesso più interessanti perché i Cantoni sono tenuti a coprire almeno il 55 per cento dei costi. Le cure ambulatoriali esercitano poca attrattiva anche sugli ospedali dato che questi ricevono generalmente più fondi per quelle stazionarie.
Più cure ambulatoriali grazie alla riforma
Il Parlamento si prefigge di correggere questi falsi incentivi e ha quindi deciso di modificare la legge federale sull’assicurazione malattie: con un finanziamento uniforme, tutte le prestazioni – a prescindere che siano dispensate in regime ambulatoriale, stazionario o nelle case di cura – saranno finanziate secondo la stessa chiave di ripartizione. I Cantoni si faranno carico di almeno il 26,9 per cento dei costi e le casse malati di al massimo il 73,1 per cento [3]. Poiché, secondo la modifica proposta, i Cantoni e le casse malati finanzieranno tutte le prestazioni congiuntamente, vi è un maggiore incentivo per entrambi a promuovere le cure più indicate dal punto di vista medico e più economiche. Questo dovrebbe accelerare il passaggio dalle prestazioni stazionarie a quelle ambulatoriali.
Qualità migliore e costi inferiori grazie al coordinamento
L’introduzione di un finanziamento uniforme ha lo scopo di favorire il coordinamento tra i fornitori di prestazioni. Un buon coordinamento tra medici, infermieri, terapisti e farmacisti lungo l’intero percorso terapeutico aumenta la qualità delle cure, consente di evitare ricoveri ospedalieri non necessari, di ritardare i ricoveri nelle case di cura e, non da ultimo, di risparmiare sui costi.
Migliore coordinamento: a beneficio di tutti
Il coordinamento tra i fornitori di prestazioni può talvolta risultare oneroso e interessa soprattutto il settore ambulatoriale. Allo stato attuale, il relativo onere ricade solo sulle casse malati, mentre i risparmi, derivanti ad esempio da meno ricoveri ospedalieri, vanno a beneficio perlopiù del settore stazionario e, di conseguenza, dei Cantoni. Le casse malati non hanno quindi praticamente alcun incentivo a favorire un coordinamento globale. L’introduzione di un finanziamento uniforme ha lo scopo di renderlo invece più interessante per tutte le parti coinvolte. Le casse malati sosterrebbero una quota minore dei costi ambulatoriali e beneficerebbero maggiormente dei risparmi nel settore stazionario. Dovrebbero così essere più motivate a sviluppare modelli di cure coordinate e a renderli interessanti per medici, assistenti, ospedali e altri soggetti.
Aumento dei premi frenato dalla riforma
Oggigiorno, se una cura è dispensata in ambulatorio invece che in regime di ricovero ospedaliero, sono esclusivamente le casse malati, e quindi chi paga i premi, a farsi carico dei costi. Per questo motivo, negli ultimi anni i premi sono aumentati molto di più dei contributi dei Cantoni ai costi delle prestazioni sanitarie. Grazie a un finanziamento uniforme anche i Cantoni concorreranno a coprire l’aumento dei costi delle cure ambulatoriali. Di conseguenza, i premi dovrebbero aumentare meno drasticamente.
Cantoni: più possibilità per pilotare l’offerta
La riforma offre ai Cantoni nuove opportunità per pilotare l’offerta e quindi anche i costi nel settore ambulatoriale. In futuro potranno infatti regolamentare non solo l’autorizzazione dei medici ma, ad esempio, anche quella dei terapisti. Riceveranno inoltre più informazioni da parte delle casse malati e potranno migliorare la pianificazione degli ospedali e delle case di cura nonché la vigilanza su ospedali e studi medici. Questo garantirà una maggiore trasparenza dei costi. Le competenze delle casse malati resteranno per contro invariate. Continueranno a definire le tariffe d’intesa con ospedali, medici e terapisti, a verificare le fatture e ad avere la possibilità di sviluppare nuovi modelli assicurativi.
Introduzione di tariffe nel settore delle cure
Per le cure dispensate nelle case di cura e a domicilio oggi i pazienti e le casse malati versano importi prestabiliti. I Cantoni coprono l’importo restante, ma tale finanziamento non è uniforme e in alcuni casi si è rivelato essere insufficiente. Secondo la modifica proposta, per rimunerare le prestazioni di cura saranno introdotte tariffe che i fornitori di prestazioni (case di cura, organizzazioni di assistenza domiciliare, infermieri indipendenti) concorderanno con le casse malati. Tali tariffe dovranno consentire di coprire i costi sostenuti per garantire un’assistenza efficiente. Le casse malati e i Cantoni copriranno rispettivamente al massimo il 73,1 e almeno il 26,9 per cento di questi costi. Chi necessita di cure continuerà a contribuire alla copertura dei costi delle prestazioni ricevute, secondo quanto stabilito dal Consiglio federale, così come è stato fatto sinora.
Potenziale di risparmio possibile
Il potenziale di risparmio associato alla riforma può essere stimato solo sommariamente: secondo uno studio commissionato dall’Ufficio federale della sanità pubblica, potrebbe raggiungere i 440 milioni di franchi all'anno [4].
[1] Tutti gli importi riportati nel riquadro «Finanziamento delle prestazioni dell’assicurazione malattie» sono da intendersi come costi netti, ossia al netto della partecipazione dei pazienti (franchigia e aliquota percentuale) e del contributo dei pazienti ai costi delle prestazioni di cura. Fonte: Statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria, dati forniti dai Cantoni sulla loro quota di finanziamento nel settore stazionario e stime dell’UFSP basate su uno studio sul finanziamento cantonale nel settore delle prestazioni di cura (Infras 2021: «Integration der Pflege in eine einheitliche Finanzierung – Grundlagen zur Schätzung der Anteile der Finanzierungsträger der Pflegeleistungen nach KVG»; ufsp.admin.ch > L’UFSP > Pubblicazioni > Rapporti di ricerca > Rapporti di ricerca sull’assicurazione malattie e infortuni). Il rapporto è disponibile soltanto in tedesco.
[2] In Svizzera, nel 2021 quasi il 20 % degli interventi è stato eseguito ambulatorialmente. In Germania e Austria questa percentuale si aggirava intorno al 30 %, in Italia intorno al 40 %, in Francia e in altri Paesi come Danimarca e Svezia superava il 50 %. (Calcoli dell’UFSP sulla base dei dati dell’OCSE: data-explorer.oecd.org > Topic > Health > Healthcare Use > Surgical Procedures).
[3] Le quote sono state calcolate sulla base dei dati relativi al periodo 2016–2019. In futuro, i Cantoni e le casse malati si faranno quindi carico durevolmente di una quota pari alla media dei costi assunti tra il 2016 e il 2019.
[4] Polynomics 2022, «Sparpotenzial einheitliche Finanzierung» ( ufsp.admin.ch > L’UFSP > Pubblicazioni > Rapporti di ricerca > Assicurazione malattie e infortuni). Il rapporto è disponibile soltanto in tedesco.
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»
Testo in votazione
BBl 2024 31Mostra il testo
Termine di referendum: 18 aprile 2024
Legge federale sull’assicurazione malattie
(LAMal)
(Finanziamento uniforme delle prestazioni)
Modifica del 22 dicembre 2023
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 5 aprile 2019; visto il parere del Consiglio federale del 14 agosto 2019,
decreta:
I
La legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 3 bis
3bis Le tasse di rischio e i contributi compensativi sono calcolati previa deduzione del contributo cantonale al finanziamento dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 60.
Art. 18 cpv. 2 sexies , 2 octies e 5, primo periodo
2sexies Essa calcola e riscuote il contributo cantonale e il contributo federale di cui all’articolo 60 e li suddivide fra gli assicuratori conformemente all’articolo 60 a . A tal fine istituisce un comitato autonomo specializzato nel quale i Cantoni sono adeguatamente rappresentati.
2octies Essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d’esecuzione contro indennità.
5 Per finanziare l’esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2, 2 sexies e 4, gli assicuratori devono versare contributi all’istituzione comune, a carico dell’assicurazione sociale malattie. …
Art. 21 Dati degli assicuratori
1 Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all’UFSP e ai Cantoni i dati necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti secondo la presente legge.
2 I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l’adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:
a. all’UFSP, per sorvegliare l’evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni, nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l’evoluzione dei costi;
b. all’UFSP, per analizzare gli effetti della legge e della sua esecuzione, nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua esecuzione;
c. all’UFSP, per valutare la compensazione dei rischi;
d. ai Cantoni, per esercitare la vigilanza sui fornitori di prestazioni, assicurare una pianificazione che copra i fabbisogni di ospedali, case di cura e case per partorienti, nonché per determinare i numeri massimi di medici.
3 L’UFSP e i Cantoni sono responsabili affinché nell’ambito dell’utilizzazione dei dati sia garantito l’anonimato degli assicurati.
4 L’UFSP mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, dei Cantoni, della ricerca, della scienza e del pubblico.
5 Con il concorso dei Cantoni e degli assicuratori e nel rispetto del principio di proporzionalità, il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di cui al capoverso 1.
Art. 25 cpv. 2 lett. a, frase introduttiva
2 Queste prestazioni comprendono:
a. gli esami, le terapie e le cure eseguiti ambulatoriamente, in ospedale o in una casa di cura:
Art. 25a
Abrogato
Art. 33 cpv. 2 bis e 2 ter
2bis Nel definire le cure tiene conto delle esigenze delle persone affette da patologie complesse e di quelle che necessitano di cure palliative. Determina quali cure possano essere dispensate senza prescrizione o indicazione di un medico.
2ter Disciplina la procedura di determinazione del bisogno terapeutico e il coordinamento tra i medici curanti e gli infermieri.
Art. 41 cpv. 1, primo periodo, 1 bis , 1 ter , 2 bis –2 quater , 3, 3 bis e 4, secondo–quarto periodo
1 In caso di esami, terapie e cure eseguiti ambulatoriamente o in una casa di cura, l’assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. …
1bis In caso di cura ospedaliera l’assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell’elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell’ospedale (ospedale figurante nell’elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante in un elenco, ma non in quello del Cantone di domicilio, l’assicuratore assume la rimunerazione come segue:
a. al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio;
b. al massimo secondo la tariffa del fornitore di prestazioni scelto, se: 1. vi è un caso d’urgenza, o
2. il Cantone di domicilio ha previamente autorizzato la cura presso il fornitore di prestazioni scelto; esso rilascia l’autorizzazione se nessun ospedale figurante nel suo elenco offre le prestazioni necessarie.
1ter Eccezion fatta per la lettera b, il capoverso 1 bis si applica per analogia alle case per partorienti.
2bis Il capoverso 1 bis si applica per analogia alla rimunerazione per una cura ospedaliera in un ospedale figurante nell’elenco prestata ai seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito:
a. i frontalieri e i loro familiari;
b. i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei;
c. i beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.
2ter Per gli assicurati di cui al capoverso 2 bis , per Cantone di domicilio ai sensi della presente legge si intende il Cantone con cui hanno un rapporto.
2quater Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera e per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell’elenco l’assicuratore assume una rimunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento. In caso d’urgenza, l’assicuratore assume una rimunerazione secondo la tariffa applicata nel Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni.
3 e 3bis Abrogati
4 … Le prestazioni obbligatorie per legge sono assicurate in ogni caso. L’assicuratore deve assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate dai fornitori di prestazioni ai quali l’assicurato ha circoscritto il diritto di scelta; non deve assumere i costi delle prestazioni che sono effettuate o ordinate da altri fornitori di prestazioni, tranne nel caso in cui abbia previamente accordato la garanzia speciale o vi sia un caso d’urgenza. L’assicuratore accorda la garanzia speciale se la cura non può essere dispensata dai fornitori di prestazioni da lui scelti.
Art. 42 cpv. 2, secondo periodo, e 3
2 … In deroga al capoverso 1, in caso di cura ospedaliera l’assicuratore è debitore della remunerazione.
3 Il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e l’economicità della prestazione. Nel sistema del terzo pagante il fornitore di prestazioni trasmette all’assicurato, senza che questi debba farne richiesta, una copia della fattura inviata all’assicuratore. Il fornitore di prestazioni e l’assicuratore possono convenire che tale trasmissione incomba all’assicuratore. La trasmissione può avvenire anche per via elettronica. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 47a, rubrica, nonché cpv. 1, 3–5 e 7
Organizzazioni per le strutture tariffali nel settore delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni di cura
1 In collaborazione con i Cantoni, sia le federazioni dei fornitori di prestazioni, sia quelle degli assicuratori istituiscono un’organizzazione competente per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure mediche ambulatoriali e in quello delle prestazioni di cura fornite ambulatoriamente o in una casa di cura. Le federazioni dei fornitori di prestazioni, quelle degli assicuratori e i Cantoni sono equamente rappresentati negli organi dell’organizzazione responsabile della struttura tariffale che li concerne.
3 Se tale organizzazione manca o non corrisponde alle condizioni legali, il Consiglio federale la istituisce per le federazioni dei fornitori di prestazioni e per quelle degli assicuratori nonché per i Cantoni.
4 Se le federazioni dei fornitori di prestazioni, quelle degli assicuratori e i Cantoni non si accordano sui principi relativi alla forma, all’esercizio e al finanziamento di un’organizzazione, il Consiglio federale stabilisce tali principi dopo aver sentito le organizzazioni interessate.
5 I fornitori di prestazioni e gli assicuratori comunicano gratuitamente alle organizzazioni i dati necessari per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure ambulatoriali.
7 I partner tariffali sottopongono per approvazione al Consiglio federale le strutture tariffali elaborate dalle organizzazioni e i relativi adeguamenti.
Art. 47b Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni di cura
1 Su richiesta, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, le rispettive federazioni e le organizzazioni di cui all’articolo 47 a comunicano gratuitamente al Consiglio federale o al governo cantonale competente i dati necessari per adempiere i compiti di cui agli articoli 43 capoversi 5 e 5 bis , 46 capoverso 4 e 47. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2 In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 1, il DFI o il governo cantonale competente possono prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati, nonché contro le rispettive federazioni e le organizzazioni di cui all’articolo 47 a . Le sanzioni consistono:
a. nell’ammonizione;
b. nella multa sino a 20 000 franchi.
Art. 47c cpv. 2 bis , 3, primo periodo, 5, primo periodo, e 7
2bis Le misure di cui al capoverso 1 concernenti cure dispensate senza prescrizione o indicazione medica vanno integrate in convenzioni applicabili in tutta la Svizzera.
3 Le convenzioni di cui ai capoversi 2 e 2 bis sono sottoposte per approvazione all’autorità competente secondo il loro campo d’applicazione. …
5 Le convenzioni di cui ai capoversi 2 e 2 bis indicano i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi, segnatamente i progressi medico-tecnici, l’evoluzione socio-demografica e gli sviluppi politici. …
7 Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, o le rispettive federazioni, non raggiungono un accordo in merito all’integrazione delle misure di cui al capoverso 2 bis , il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 49a Ospedali e case per partorienti convenzionati
1 Con gli ospedali o con le case per partorienti che non figurano nell’elenco secondo l’articolo 41 capoverso 1 bis , ma che adempiono le condizioni di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettere a–c ed f, gli assicuratori possono concludere convenzioni sulla remunerazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2 La remunerazione prevista nelle convenzioni non può essere superiore al 45 per cento della remunerazione di cui all’articolo 49 capoverso 1.
Art. 50 Assunzione dei costi delle prestazioni di cura fornite ambulatoriamente o da una casa di cura
1 L’assicuratore assume i costi delle prestazioni di cura fornite conformemente all’articolo 25 capoverso 2 lettera a:
a. da uno dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera d bis o e;
b. da una casa di cura.
2 I fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 dispongono di strumenti di gestione adeguati; in particolare, per calcolare i propri costi di gestione e di investimento e per registrare le proprie prestazioni tengono una contabilità analitica e una statistica delle prestazioni secondo un metodo uniforme. Questi strumenti contengono tutti i dati necessari per valutare l’economicità e per la tariffazione nonché, nel caso delle case di cura, per effettuare comparazioni e per la pianificazione.
3 Il Consiglio federale definisce una struttura uniforme per il calcolo dei costi e la statistica delle prestazioni di ciascuna categoria di fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1.
4 Sono svolte comparazioni a livello svizzero tra case di cura, in particolare sui costi e la qualità dei risultati medici. Le case di cura e i Cantoni devono fornire a tal fine i documenti necessari. Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può disciplinare lo svolgimento di tali comparazioni. Ne pubblica i risultati.
5 I fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 tengono a disposizione per consultazione la contabilità analitica e la statistica delle prestazioni, nonché la relativa documentazione. Hanno diritto di prendere visione di tali informazioni le parti alla convenzione tariffale e le autorità cui competono l’approvazione della convenzione e la definizione della tariffa.
Art. 51 cpv. 1, secondo periodo
1 … È fatto salvo il contributo cantonale di cui all’articolo 60.
Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3
1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:
a. il DFI emana: 3. disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della rimunerazione di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo gli articoli 25 capoverso 2 lettera b o per le cure di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera a che non sono dispensate nell’ambito di una cura ospedaliera ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1;
Inserire prima del titolo della sezione 6
Art. 55b Evoluzione dei costi dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere b–g e m
1 Se in un Cantone i costi annui per assicurato delle prestazioni fornite da una delle categorie di fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere b–g e m aumentano più della media svizzera della categoria interessata o i costi per assicurato in tale categoria sono superiori alla media svizzera della categoria in questione, il Cantone può disporre che a nessun nuovo fornitore di prestazioni della categoria interessata sia rilasciata l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2 I Cantoni designano le categorie di fornitori di prestazioni interessate secondo il capoverso 1.
Titoli prima dell’art. 60
Capitolo 5: Finanziamento
Sezione 1: Contributo cantonale
Art. 60 Calcolo
1 I Cantoni partecipano al finanziamento dei costi delle prestazioni secondo la presente legge. Ogni Cantone versa a tale scopo un contributo cantonale.
2 Per il calcolo del contributo cantonale sono determinanti i costi delle prestazioni che soddisfano le seguenti condizioni:
a. si tratta di prestazioni secondo gli articoli 25–31, ad eccezione delle prestazioni remunerate in virtù di una convenzione secondo l’articolo 49 a ;
b. tali prestazioni sono fornite in Svizzera alle seguenti persone: 1. assicurati che risiedono nel Cantone interessato; in caso di cambiamento di domicilio in Svizzera, è determinante il Cantone in cui l’assicurato è domiciliato all’inizio del mese,
2. assicurati di cui all’articolo 41 capoverso 2 bis che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e per i quali, alla data di cui al numero 1, il Cantone interessato è il Cantone di domicilio ai sensi dell’articolo 41 capoverso 2 ter .
3 La partecipazione ai costi degli assicurati secondo l’articolo 64 e i proventi delle azioni di regresso degli assicuratori secondo l’articolo 72 capoverso 1 LPGA sono dedotti dai costi di cui al capoverso 2 ai fini del calcolo del contributo cantonale.
4 Ogni Cantone fissa per ciascun anno civile, al più tardi nove mesi prima del suo inizio, la quota percentuale del contributo cantonale. Tale quota dev’essere almeno del 26,9 per cento.
5 Il Consiglio federale riesamina periodicamente la quota percentuale minima del contributo cantonale di cui al capoverso 4 e riferisce in merito all’Assemblea federale.
6 Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera, nonché per i loro familiari, la Confederazione assume, in caso di cura in Svizzera, la quotaparte ai costi che corrisponde alla quota percentuale del contributo cantonale fissata secondo il capoverso 4 dal Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia.
7 Gli assicuratori trasmettono all’istituzione comune (art. 18) i dati necessari al calcolo del contributo cantonale e del contributo federale.
8 Comunicano ai Cantoni i nominativi degli assicurati per i quali richiedono un contributo cantonale. Se ritiene di non essere il Cantone di domicilio di un assicurato o di non poter essere considerato tale ai sensi dell’articolo 41 capoverso 2 ter e di non essere quindi tenuto a versare un contributo per le prestazioni fornite all’assicurato, il Cantone pronuncia una decisione.
9 L’assicuratore accorda senza indugio al Cantone l’accesso gratuito ai dati inerenti alle fatture riguardanti le cure ospedaliere ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento e sulla trasmissione dei dati nel rispetto del principio di proporzionalità.
10 Se ritiene che le condizioni di assunzione dei costi non siano soddisfatte, il Cantone ne informa l’assicuratore entro il termine decorrente dalla ricezione della fattura stabilito dal Consiglio federale. Se assume i costi delle prestazioni oggetto delle fatture contestate, l’assicuratore ne informa anche il Cantone. Se la prestazione assicurativa è concessa con procedura semplificata, il Cantone può chiedere la pronuncia di una decisione.
11 Il Cantone è legittimato a ricorrere al tribunale delle assicurazioni di cui all’articolo 58 LPGA contro la decisione dell’assicuratore di cui al capoverso 10. Può far valere unicamente che:
a. il fornitore di prestazioni non adempie le condizioni di autorizzazione;
b. è applicata una tariffa non autorizzata;
c. non sono osservate le modalità di applicazione di una tariffa.
12 I Cantoni e la Confederazione versano il rispettivo contributo all’istituzione comune.
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 60a Suddivisione fra gli assicuratori
Il contributo cantonale e il contributo federale sono suddivisi fra i singoli assicuratori in funzione dei loro costi determinanti per il calcolo del contributo cantonale e del contributo federale.
Art. 64 cpv. 5bis, 5ter, 7 lett. b e 8, primo periodo
5bis Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi delle cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura. Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo in franchi del contributo. I Cantoni possono farsi carico del contributo in tutto o in parte.
5ter Per due settimane al massimo, l’assicurato non deve alcun contributo secondo il capoverso 5 bis ai costi delle cure che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono dispensate in base a una prescrizione medica (cure acute e transitorie).
7 L’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per:
a. le prestazioni di cui all’articolo 25, fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.
8 Le partecipazioni ai costi di cui ai capoversi 2 e 5 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d’assicurazione privato. …
Art. 79a
Abrogato
Art. 82 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare
In deroga all’articolo 33 LPGA, su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità competenti le informazioni e i documenti necessari per stabilire la riduzione dei premi.
II
Disposizioni transitorie della modifica del 22 dicembre 2023
1 Entro quattro anni dall’entrata in vigore della modifica del 22 dicembre 2023, la quota percentuale del contributo cantonale è pari almeno a quella di cui all’articolo 60 capoverso 4. Nei quattro anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, la quota percentuale minima di ogni Cantone è stabilita come segue:
Cantone
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
ZH
24,5 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
BE
25,0 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
LU
24,5 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
UR
27,2 %
26,2 %
25,2 %
24,5 %
SZ
24,5 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
OW
24,5 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
NW
24,5 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
GL
26,0 %
25,0 %
24,5 %
24,5 %
ZG
24,5 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
FR
24,1 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
SO
24,5 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
BS
26,3 %
25,3 %
24,5 %
24,5 %
BL
25,3 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
SH
25,1 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
AR
27,8 %
26,8 %
25,8 %
24,8 %
AI
28,5 %
27,5 %
26,5 %
25,5 %
SG
26,1 %
25,1 %
24,5 %
24,5 %
GR
24,8 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
AG
24,5 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
TG
26,3 %
25,3 %
24,5 %
24,5 %
TI
24,2 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
VD
22,6 %
23,6 %
24,5 %
24,5 %
VS
24,5 %
24,5 %
24,5 %
24,5 %
NE
23,0 %
24,0 %
24,5 %
24,5 %
GE
21,3 %
22,3 %
23,3 %
24,3 %
JU
26,4 %
25,4 %
24,5 %
24,5 %
2 Sino all’abrogazione dell’articolo 25 a si applicano le regole seguenti:
a. le prestazioni di cui all’articolo 25 a capoverso 1 non sono prese in considerazione ai fini del calcolo del contributo cantonale secondo l’articolo 60;
b. le prestazioni delle cure acute e transitorie di cui all’articolo 25 a capoverso 2 sono rimunerate unicamente dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie;
c. la quota percentuale di cui all’articolo 60 capoverso 4 ammonta al 24,5 per cento;
d. il diritto di regresso di cui all’articolo 72 LPGA si applica per analogia al Cantone di domicilio per i contributi che ha versato secondo l’articolo 25 a ;
e. la rimunerazione delle cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura è effettuata conformemente all’articolo 25 a , in deroga all’articolo 50 capoverso 1.
3 Per i primi quattro anni successivi all’entrata in vigore dell’articolo 64 capoverso 5 bis , il Consiglio federale stabilisce i contributi giornalieri massimi degli assicurati per le cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura in modo tale che non siano superiori a quelli previsti prima dell’entrata in vigore di detto articolo.
III
Il coordinamento con altre modifiche è disciplinato nell’allegato.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
a. gli articoli 16 capoverso 3 bis , 18 capoversi 2 sexies , 2 octies e 5, 21, 41 capoversi 1 bis , 1 ter , 2 bis , 2 ter , 2 quater , 3, 3 bis e 4, 42 capoversi 2 e 3, 47 a capoversi 1, 3, 4, 5 e 7, 47 b capoversi 1 e 2, 49 a , 50, 51 capoverso 1, 55 b , 60, 60 a , 79 a e 82, tre anni dopo la scadenza del termine di referendum, a decorrere dal 1° gennaio successivo;
b. gli articoli 25 capoverso 2 lettera a, 25 a , 33 capoversi 2 bis e 2 ter , 41 capoverso 1, 47 c capoversi 2 bis , 3, 5 e 7, 52 capoverso 1 lettera a numero 3 e 64 capoversi 5 bis , 5 ter , 7 lettera b e 8, sette anni dopo la scadenza del termine di referendum, a decorrere dal 1° gennaio successivo; le parti alla convenzione assicurano che entro tale data vi siano tariffe concernenti le prestazioni di cura che si fondano su costi e dati uniformi e trasparenti e adempiono le condizioni legali, segnatamente per quanto concerne la copertura dei costi necessari a una fornitura efficiente delle prestazioni.
3 Qualora sia accettata in votazione popolare, la presente legge entra in vigore come segue:
a. gli articoli 16 capoverso 3 bis , 18 capoversi 2 sexies , 2 octies e 5, 21, 41 capoversi 1 bis , 1 ter , 2 bis , 2 ter , 2 quater , 3, 3 bis e 4, 42 capoversi 2 e 3, 47 a capoversi 1, 3, 4, 5 e 7, 47 b capoversi 1 e 2, 49 a , 50, 51 capoverso 1, 55 b , 60, 60 a , 79 a e 82, tre anni dopo la votazione, a decorrere dal 1° gennaio successivo;
b. gli articoli 25 capoverso 2 lettera a, 25 a , 33 capoversi 2 bis e 2 ter , 41 capoverso 1, 47 c capoversi 2 bis , 3, 5 e 7, 52 capoverso 1 lettera a numero 3 e 64 capoversi 5 bis , 5 ter , 7 lettera b e 8, sette anni dopo la votazione, a decorrere dal 1° gennaio successivo; le parti alla convenzione assicurano che entro tale data vi siano tariffe concernenti le prestazioni di cura che si fondano su costi e dati uniformi e trasparenti e adempiono le condizioni legali, segnatamente per quanto concerne la copertura dei costi necessari a una fornitura efficiente delle prestazioni.
Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023
Il presidente: Eric Nussbaumer Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023
La presidente: Eva Herzog La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 9 gennaio 2024
Termine di referendum: 18 aprile 2024
Allegato
(cifra III)
Coordinamento
1. Modifica del 16 dicembre 2022 della LAMal (Legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche)
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; cifra I) o quella contestuale alla legge federale del 16 dicembre 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche (allegato n. 4), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:
Art. 25 cpv. 2 lett. a, frase introduttiva
2 Queste prestazioni comprendono:
a. gli esami, le terapie e le cure eseguiti ambulatoriamente, in ospedale o in una casa di cura:
Art. 25a
Abrogato
Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3
1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:
a. il DFI emana: 3. disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della rimunerazione di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo gli articoli 25 capoverso 2 lettera b o per le cure di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera a che non sono dispensate nell’ambito di una cura ospedaliera ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1;
Art. 55b Evoluzione dei costi dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere b–g e m
1 Se in un Cantone i costi annui per assicurato delle prestazioni fornite da una delle categorie di fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere b–g e m aumentano più della media svizzera della categoria interessata o i costi per assicurato in tale categoria sono superiori alla media svizzera della categoria in questione, il Cantone può disporre che a nessun nuovo fornitore di prestazioni della categoria interessata sia rilasciata l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2 I Cantoni designano le categorie di fornitori di prestazioni interessate secondo il capoverso 1.
2. Modifica del 29 settembre 2023 della LAMal (Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità)
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LAMal (cifra I) o quella del 29 settembre 2023 (cifra I), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:
Art. 21 cpv. 2 e 4
2 I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l’adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:
a. all’UFSP, per sorvegliare l’evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni, nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l’evoluzione dei costi;
b. all’UFSP, per analizzare gli effetti della legge e della sua esecuzione, nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua esecuzione;
c. all’UFSP, per valutare la compensazione dei rischi;
d. all’UFSP, per stabilire gli obiettivi in materia di costi di cui all’articolo 54;
e. all’UFSP, per misurare gli obiettivi in materia di qualità e l’efficienza sotto il profilo dei costi;
f. ai Cantoni, per esercitare la vigilanza sui fornitori di prestazioni, assicurare una pianificazione che copra i fabbisogni di ospedali, case di cura e case per partorienti, nonché per determinare i numeri massimi di medici.
4 L’UFSP mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, dei Cantoni, della ricerca, della scienza e del pubblico.
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2024 31)
Fonte: Fedlex, BBl 2024 31 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)»?
- Il 24.11.2024, «Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)» è stato accettato con 1'302'687 sì contro 1'140'884 no. La partecipazione è stata del 44.9%.
- Come hanno votato i cantoni su «Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)»?
- Il sì più forte è arrivato da San Gallo (64.3%), il no più forte da Neuchâtel (34.4%).
- «Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)» è stato accettato?
- «Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)» è stato accettato a livello nazionale il 24.11.2024.