Iniziativa popolare «Per la libertà e l’integrità fisica»
Votazioni2024Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Contesto
Nella primavera 2020 la pandemia di COVID-19 ha raggiunto la Svizzera. Al fine di proteggere la popolazione ed evitare un sovraccarico del sistema sanitario, in particolare degli ospedali, il Consiglio federale ha adottato misure in parte anche drastiche. Al contempo, in tutto il mondo i ricercatori hanno iniziato a sviluppare vaccini contro il nuovo virus. Ampie fasce della popolazione hanno riposto grandi aspettative in questi vaccini e nella vaccinazione quale mezzo per uscire dalla pandemia, mentre altre vi si sono opposte. È in questo contesto politico e sociale che nell’autunno 2020 è stata promossa la presente iniziativa.
L’iniziativa
Secondo i promotori dell’iniziativa, gli interventi che incidono sull’integrità fisica o psichica di una persona devono poter essere effettuati solo se questa ha dato il suo consenso. Il diritto all’integrità fisica e psichica è già oggi sancito nella Costituzione federale. Questo diritto fondamentale protegge il corpo da ingerenze da parte dello Stato. Inoltre, l’iniziativa chiede che nessuno possa essere punito o penalizzato per aver rifiutato di dare il proprio consenso. Il testo dell’iniziativa non parla di « vaccinazioni», bensì in generale di « interventi nell’integrità fisica o psichica», comprendendo dunque in linea di principio qualsiasi atto della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che incide sul corpo umano, come le attività di polizia e l’esecuzione delle pene. Qualora l’iniziativa fosse accettata, le conseguenze concrete dipenderebbero dalle modalità di attuazione e dalla giurisprudenza.
Volete accettare l’iniziativa popolare «Per la libertà e l’integrità fisica»?
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale
Risultato per comune
quota di sì per comuneSì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriRisultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 38.5% | JU |
| 2 | Bezirk Schwyz | 38.4% | SZ |
| 3 | Distretto di Riviera | 38.0% | TI |
| 4 | Bezirk Schleitheim | 37.5% | SH |
| 5 | Distretto di Vallemaggia | 37.0% | TI |
| 6 | Region Moesa | 36.8% | GR |
| 7 | Arrondissement administratif Jura bernois | 36.5% | BE |
| 8 | Distretto di Mendrisio | 36.4% | TI |
| 9 | Distretto di Blenio | 36.2% | TI |
| 10 | Distretto di Lugano | 36.2% | TI |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticino | 35.7% | 51.5% | 100 |
| 2 | Giura | 34.6% | 44.0% | 51 |
| 3 | Svitto | 34.0% | 48.1% | 30 |
| 4 | Sciaffusa | 32.1% | 67.7% | 26 |
| 5 | Obvaldo | 30.8% | 48.6% | 7 |
| 6 | Appenzello Esterno | 30.6% | 48.1% | 20 |
| 7 | Vallese | 30.1% | 47.1% | 122 |
| 8 | Appenzello Interno | 29.9% | 41.6% | 5 |
| 9 | Neuchâtel | 29.7% | 43.9% | 24 |
| 10 | Friburgo | 29.6% | 44.6% | 119 |
| 11 | Turgovia | 29.5% | 44.7% | 80 |
| 12 | San Gallo | 28.2% | 43.2% | 75 |
| 13 | Glarona | 28.1% | 41.7% | 3 |
| 14 | Ginevra | 27.7% | 53.1% | 45 |
| 15 | Uri | 27.0% | 34.3% | 19 |
| 16 | Soletta | 26.1% | 44.9% | 104 |
| 17 | Berna | 25.5% | 43.3% | 329 |
| 18 | Basilea Campagna | 25.5% | 48.3% | 86 |
| 19 | Grigioni | 25.4% | 41.2% | 100 |
| 20 | Nidvaldo | 24.9% | 46.8% | 11 |
| 21 | Argovia | 24.8% | 43.7% | 196 |
| 22 | Zugo | 24.6% | 52.4% | 11 |
| 23 | Lucerna | 23.9% | 45.4% | 79 |
| 24 | Vaud | 23.0% | 49.6% | 300 |
| 25 | Zurigo | 22.8% | 49.0% | 160 |
| 26 | Basilea Città | 21.9% | 56.3% | 3 |
Posizioni
Raccomandazioni secondo le spiegazioniRaccomandazione del comitato d’iniziativa
RaccomandazioneSì
Secondo il comitato d’iniziativa si tratta di poter continuare a decidere liberamente del proprio corpo. Il comitato ritiene infatti che il corpo rappresenti l’ultimo baluardo della libertà e che l’essere umano sia libero solo se può determinare che cosa viene introdotto nel suo corpo. A suo avviso, a questo riguardo non si può fare affidamento sulla politica.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento
RaccomandazioneNo
Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l’iniziativa poiché il suo obiettivo principale, ossia il rispetto dell’integrità fisica, è già sancito nella Costituzione quale diritto fondamentale. Già oggi nessuno può essere vaccinato senza il suo consenso. Inoltre, le conseguenze dell’iniziativa, ad esempio per le attività giudiziarie e di polizia, non sono chiare.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Voto in Parlamento
| Sì | No | Astensioni | |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 49 | 145 | 1 |
| Consiglio degli Stati | 0 | 37 | 7 |
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.
Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.
Contesto
Durante la pandemia di COVID-19 il Consiglio federale e i Cantoni hanno adottato misure in parte anche drastiche con l’obiettivo di frenare la diffusione del virus, proteggere la popolazione ed evitare un sovraccarico degli ospedali. La Svizzera ha puntato da subito sull’acquisto di nuovi vaccini. La vaccinazione era un aspetto essenziale della strategia di gestione della pandemia. La popolazione svizzera ha potuto vaccinarsi a partire dal 2021; circa il 70 per cento ha usufruito di questa possibilità. In seguito sono state revocate diverse misure di protezione. Per le persone che non erano né vaccinate né guarite hanno invece continuato a persistere temporaneamente alcune restrizioni.
Testo dell’iniziativa
Il testo dell’iniziativa non contiene il termine «vaccinazione ». Esso prevede in via generale che gli interventi statali nell’integrità fisica e psichica necessitino del consenso della persona interessata. Inoltre, la persona che rifiuta di dare il proprio consenso non può né essere punita né subire per questo pregiudizi sociali o professionali.
Mostra tutto il testo
Integrità fisica
L’integrità fisica e psichica è già oggi sancita nella Costituzione federale quale diritto fondamentale (art. 10 cpv. 2 Cost.). Questo diritto protegge il corpo umano da qualsiasi ingerenza dello Stato. Sono ammesse ingerenze soltanto se la persona interessata vi acconsente. Tuttavia, i diritti fondamentali non sono assoluti; a determinate condizioni lo Stato può limitarli.
Restrizioni dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali possono essere limitati solo a severe condizioni. Innanzitutto deve esserci un interesse pubblico preponderante oppure i diritti fondamentali di altre persone devono essere minacciati. Inoltre, la restrizione deve sempre fondarsi su una base legale ed essere proporzionata allo scopo. A queste condizioni, la polizia può ad esempio perquisire o arrestare persone sospette.
Obbligo vaccinale
Lo Stato deve rispettare il diritto all’integrità fisica e psichica anche in ambito vaccinale. Una vaccinazione senza consenso è esclusa. La legge sulle epidemie prevede tuttavia, in determinate situazioni eccezionali, la possibilità di introdurre un obbligo vaccinale limitato nel tempo per gruppi specifici di persone, qualora la popolazione non possa essere protetta con altre misure più blande. In tal senso, ad esempio, può essere disposto un obbligo vaccinale per il personale occupato in reparti sensibili degli ospedali. Chi rifiuta di farsi vaccinare deve eventualmente essere trasferito in altri reparti; anche in questi casi è comunque esclusa una vaccinazione senza consenso. Sinora le autorità non hanno mai disposto un obbligo vaccinale a livello federale, neppure durante la pandemia di COVID-19.
Restrizioni per le persone non vaccinate
Nell’ultima fase della pandemia le persone non vaccinate erano soggette ad alcune restrizioni: a seguito del forte aumento del numero di ammalati di COVID-19, per un certo periodo di tempo in ristoranti e altre strutture sono state ammesse solo le persone vaccinate o guarite. L’obiettivo di queste misure era di evitare maggiori restrizioni per tutta la popolazione e per le aziende.
Conseguenze dell’accettazione
Il testo dell’iniziativa contempla in linea di principio tutte le attività della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che incidono in qualsiasi modo sul corpo umano, come ad esempio le attività di polizia. Qualora l’iniziativa fosse accettata, le conseguenze su queste attività dipenderebbero dalle modalità di attuazione e dalla giurisprudenza. Competenti in tal caso sarebbero i parlamenti, i tribunali e le altre autorità a livello federale, cantonale e comunale.
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»
Testo in votazione
BBl 2023 2287Mostra il testo
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per la libertà e l’integrità fisica»
del 29 settembre 2023
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale; esaminata l’iniziativa popolare «Per la libertà e l’integrità fisica», depositata il 16 dicembre 2021; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2022,
decreta:
Art. 1
1 L’iniziativa popolare del 16 dicembre 2021 «Per la libertà e l’integrità fisica» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
2 L’iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2 bis
2bis Gli interventi nell’integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso.
Art. 197 n. 12
12. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 2 bis (Diritto all’integrità fisica e psichica)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 10 capoverso 2 bis al più tardi entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.
Art. 2
L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.
Consiglio nazionale, 29 settembre 2023
Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023
La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2023 2287)
Fonte: Fedlex, BBl 2023 2287 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per la libertà e l’integrità fisica»»?
- Il 09.06.2024, «Iniziativa popolare «Per la libertà e l’integrità fisica»» è stato respinto con 655'106 sì contro 1'838'740 no. La partecipazione è stata del 46.2%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per la libertà e l’integrità fisica»»?
- Il sì più forte è arrivato da Ticino (35.7%), il no più forte da Basilea Città (21.9%).
- «Iniziativa popolare «Per la libertà e l’integrità fisica»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per la libertà e l’integrità fisica»» è stato respinto a livello nazionale il 09.06.2024.