Decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese)
Votazioni2023Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Contesto
La Svizzera, insieme a circa 140 Stati, ha convenuto che i grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale devono pagare almeno il 15 per cento di tasse. Se in uno Stato un gruppo di imprese è tassato con un’aliquota inferiore, altri Stati in futuro potranno tassarlo fino al raggiungimento della soglia del 15 per cento. In Svizzera attualmente alcuni gruppi di imprese sono tassati con un’aliquota inferiore al 15 per cento.
Il progetto
Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono introdurre un’imposizione minima applicabile ai grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale. Per tutte le altre imprese non cambia nulla. L’attuazione avverrà mediante l’introduzione di un’imposta integrativa. Se la Svizzera non introdurrà tale imposta, altri Stati potranno riscuotere la differenza fino al raggiungimento dell’aliquota del 15 per cento. Le ripercussioni finanziarie del progetto sono difficili da valutare. Per il primo anno si stima che il gettito dell’imposta integrativa sia compreso tra 1 e 2,5 miliardi di franchi. Il 75 per cento delle entrate andrà ai Cantoni, mentre il 25 per cento alla Confederazione. Grazie alla perequazione finanziaria, tutti i Cantoni ne trarranno profitto. In Svizzera sono attive molte imprese internazionali che offrono numerosi posti di lavoro e contribuiscono in modo rilevante al gettito fiscale. Tasse più elevate riducono l’attrattiva della piazza economica. Le entrate provenienti dall’imposta integrativa saranno pertanto impiegate anche per promuovere tale attrattiva, al fine di garantire posti di lavoro ed entrate fiscali. L’attuazione del progetto richiede una modifica della Costituzione federale, per la quale è necessaria una votazione popolare.
Volete accettare il decreto federale del 16 dicembre 2022 concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese)?
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale
Risultato per comune
quota di sì per comuneSì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriRisultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Nyon | 89.0% | VD |
| 2 | District de Lavaux-Oron | 88.5% | VD |
| 3 | District de Morges | 86.7% | VD |
| 4 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 86.4% | VD |
| 5 | District du Gros-de-Vaud | 86.2% | VD |
| 6 | District d'Aigle | 84.4% | VD |
| 7 | District de l'Ouest lausannois | 84.1% | VD |
| 8 | District de la Broye-Vully | 83.5% | VD |
| 9 | Bezirk Arlesheim | 83.5% | BL |
| 10 | District de Lausanne | 83.3% | VD |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 85.7% | 45.4% | 300 |
| 2 | Ginevra | 85.6% | 47.2% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 84.7% | 38.3% | 24 |
| 4 | Zugo | 82.3% | 51.3% | 11 |
| 5 | Basilea Città | 81.3% | 52.7% | 3 |
| 6 | Basilea Campagna | 81.3% | 43.7% | 86 |
| 7 | Friburgo | 80.7% | 39.2% | 119 |
| 8 | Vallese | 79.9% | 41.2% | 122 |
| 9 | Giura | 79.7% | 34.0% | 51 |
| 10 | Nidvaldo | 79.5% | 48.4% | 11 |
| 11 | Lucerna | 78.7% | 42.0% | 79 |
| 12 | Soletta | 78.1% | 41.1% | 104 |
| 13 | Appenzello Interno | 77.7% | 37.7% | 5 |
| 14 | Grigioni | 77.7% | 40.0% | 100 |
| 15 | Obvaldo | 77.2% | 49.2% | 7 |
| 16 | Argovia | 77.0% | 41.8% | 196 |
| 17 | San Gallo | 76.7% | 41.7% | 75 |
| 18 | Zurigo | 76.6% | 46.7% | 160 |
| 19 | Turgovia | 76.3% | 42.9% | 80 |
| 20 | Sciaffusa | 75.9% | 64.8% | 26 |
| 21 | Ticino | 75.8% | 41.1% | 100 |
| 22 | Appenzello Esterno | 75.5% | 46.5% | 20 |
| 23 | Svitto | 75.2% | 48.7% | 30 |
| 24 | Berna | 74.9% | 42.3% | 329 |
| 25 | Glarona | 73.3% | 40.6% | 3 |
| 26 | Uri | 72.8% | 39.9% | 19 |
Posizioni
Raccomandazioni secondo le spiegazioniRaccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento
RaccomandazioneSì
Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di accettare il progetto. Quest’ultimo garantisce condizioni quadro stabili e assicura entrate fiscali e posti di lavoro in Svizzera. Tutti potranno beneficiarne.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Opinione della minoranza in Parlamento
RaccomandazioneNo
Una minoranza del Parlamento respinge il progetto, ritenendo che la maggior parte del gettito fiscale andrebbe ai pochi Cantoni fiscalmente attrattivi in cui hanno sede molte grandi imprese. Non sarebbe quindi colta l’opportunità di porre un freno alla concorrenza fiscale intercantonale.
parlamento.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Affari > 22.036
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Voto in Parlamento
| Sì | No | Astensioni | |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 127 | 59 | 10 |
| Consiglio degli Stati | 38 | 2 | 4 |
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.
Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.
Contesto
In Svizzera risiedono molti gruppi di imprese attivi a livello internazionale. Essi costituiscono un pilastro importante della nostra economia. Un lavoratore dipendente su quattro è impiegato in uno di questi gruppi di imprese [1]. Tali gruppi apprezzano le condizioni quadro attrattive del nostro Paese e contribuiscono in modo importante alle entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni.
Il progetto dell’OCSE e del G20
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il Gruppo dei 20 grandi Paesi industrializzati ed emergenti (G20) vogliono adeguare le norme sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese alla digitalizzazione e alla globalizzazione dell’economia. Nell’ottobre 2021 hanno quindi adottato in comune un progetto in tal senso, al quale la Svizzera ha aderito insieme a circa 140 Stati. Il progetto consta di due pilastri (vedi riquadri).
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Obiettivi del progetto
Con la modifica costituzionale proposta il Consiglio federale e il Parlamento vogliono creare i presupposti affinché le nuove norme sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese possano essere applicate anche in Svizzera, al fine di garantire condizioni quadro stabili, competitività, nonché posti di lavoro ed entrate fiscali per il nostro Paese.
Presupposto per l’attuazione del primo pilastro
Il progetto crea i presupposti affinché la Svizzera possa introdurre l’imposizione nello Stato di commercializzazione (primo pilastro). Il Consiglio federale e il Parlamento non hanno ancora deciso se la Svizzera aderirà a un futuro accordo internazionale e attuerà una simile imposizione.
Attuazione del secondo pilastro
Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono poter introdurre l’imposizione minima (secondo pilastro) già nel 2024, in modo da garantire che i gruppi di imprese interessati paghino l’imposta addizionale in Svizzera. Una disposizione transitoria nella Costituzione federale conferisce al Consiglio federale la facoltà di introdurre, mediante ordinanza, un’imposta integrativa. La disposizione transitoria obbliga tuttavia il Consiglio federale anche a presentare un disegno di legge al Parlamento entro sei anni per sostituire l’ordinanza.
Imposta integrativa - Linee direttive per l’ordinanza
Secondo la disposizione transitoria concernente l’attuazione dell’imposizione minima, nella sua ordinanza il Consiglio federale deve attenersi tra l’altro ai principi seguenti:
– al fine di compensare la differenza tra un’imposizione fiscale più bassa e l’imposizione minima del 15 per cento, la Confederazione preleva un’imposta integrativa;
– il 75 per cento delle entrate provenienti dall’imposta integrativa va ai Cantoni, il 25 per cento alla Confederazione.
Questi principi valgono soltanto per l’ordinanza. Il Consiglio federale e il Parlamento potranno definire una diversa attuazione legislativa.
Imprese interessate
Soltanto i grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale sono soggetti all’imposta integrativa. Secondo una stima dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), in Svizzera la riforma dell’OCSE e del G20 concerne direttamente poche centinaia di gruppi di imprese svizzeri e poche migliaia di gruppi di imprese esteri [3]. La netta maggioranza delle imprese in Svizzera non è toccata dalla riforma e continuerà a essere tassata come prima [4].
Tutti i Cantoni sono interessati
Attualmente in tutti i Cantoni è possibile che vi siano imprese tassate con un’aliquota inferiore alla soglia minima del 15 per cento fissata dall’OCSE. Da un lato in molti Cantoni l’onere fiscale sugli utili è basso per tutte le imprese, dall’altro specifiche agevolazioni fiscali, ad esempio per la ricerca e lo sviluppo, possono tradursi in un’imposizione minore.
Entrate a breve termine
È difficile valutare l’impatto dell’introduzione dell’imposta integrativa sulle entrate di Confederazione, Cantoni e Comuni. Non sono disponibili tutti i dati necessari e alcuni elementi della riforma non sono quantificabili. In generale le ripercussioni finanziarie dipendono dalla legislazione negli altri Stati. L’AFC stima che nel primo anno il gettito dell’imposta integrativa dovrebbe essere compreso tra 1 e 2,5 miliardi di franchi [5].
Evoluzione finanziaria a medio e lungo termine
A medio e lungo termine il gettito dell’imposta integrativa e altre entrate dello Stato potrebbero anche diminuire. Il motivo è che le imprese si adattano e potrebbero ad esempio decidere di investire meno, ritenendo la Svizzera fiscalmente meno attrattiva a causa dell’imposizione minima per i grandi gruppi di imprese.
Quota destinata ai Cantoni
Il 75 per cento del gettito dell'imposta integrativa è destinato ai Cantoni in cui l’imposizione fiscale attuale delle imprese interessate è inferiore al 15 per cento. In tal modo le entrate fiscali possono essere impiegate laddove l’onere fiscale addizionale comporta una perdita di attrattiva per la piazza economica. I Cantoni decidono autonomamente come impiegare le loro entrate, tenendo tuttavia adeguatamente conto dei Comuni.
Quota destinata alla Confederazione
Alla Confederazione spetta il 25 per cento delle entrate; ne utilizza una parte per promuovere l’attrattiva della piazza economica svizzera. Il Consiglio federale e il Parlamento decideranno quali misure concrete adottare.
Perequazione finanziaria nazionale
Le entrate provenienti dall’imposta integrativa sono prese in considerazione nella perequazione finanziaria, alla quale i Cantoni versano una parte di tali entrate. Nella perequazione finanziaria nazionale confluisce inoltre circa un terzo della quota destinata alla Confederazione. In tal modo ne trarranno vantaggio anche i Cantoni finanziariamente più deboli.
Necessità di una modifica costituzionale
La Costituzione federale sancisce la parità di trattamento sul piano fiscale. L’attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 concerne tuttavia soltanto i grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale. Si rivela pertanto necessaria una modifica della Costituzione.
Cosa succede in caso di no?
Se la modifica costituzionale proposta fosse respinta, il Consiglio federale non potrebbe introdurre l’imposizione minima. In tal caso la differenza tra l’imposizione fiscale più bassa e l’aliquota minima del 15 per cento potrebbe essere riscossa da altri Stati. I gruppi di imprese interessati dovrebbero pagare le imposte addizionali all’estero.
[1] Ufficio federale di statistica (UST), Statistica dei gruppi di imprese (STAGRE), Portrait der Unternehmensgruppen in der Schweiz 2014–2021, Neuchâtel, novembre 2022 ( bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Industria, servizi > Statistica dei gruppi d’imprese).
[2] Progetto OCSE/G20 sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia, 8 ottobre 2021 ( oecd.org > Topics > Tax > Base erosion and profit shifting > BEPS Actions > Tax Challenges Arising from Digitalisation > Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – 8 october 2021).
[3] Messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2022 relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale); FF 2022 1700 n. 6 ( admin.ch > Diritto federale > Foglio federale > Edizioni del Foglio federale).
[4] Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), nel 2020 in Svizzera erano attive circa 617 000 imprese. UFS Statistica strutturale delle imprese 2020 | Comunicato stampa | Ufficio federale di statistica ( bfs.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa)
[5] Messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2022 relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (vedi nota a piè di pagina precedente).
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»
Testo in votazione
BBl 2022 3216Mostra il testo
Decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese
(Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese)
del 16 dicembre 2022
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2022,
decreta:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 129a Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese
1 La Confederazione può emanare, per i grandi gruppi di imprese, disposizioni concernenti un’imposizione nello Stato di commercializzazione e un’imposizione minima.
2 A tal fine si basa su standard e modelli di prescrizioni internazionali.
3 Per tutelare gli interessi dell’economia nazionale, la Confederazione può derogare:
a. ai principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione come pure al principio dell’imposizione secondo la capacità economica di cui all’articolo 127 capoverso 2;
b. alle aliquote massime di cui all’articolo 128 capoverso 1;
c. alle disposizioni concernenti l’esecuzione di cui all’articolo 128 capoverso 4 primo periodo;
d. alle esclusioni dall’armonizzazione fiscale di cui all’articolo 129 capoverso 2, secondo periodo.
Art. 197 n. 15
15. Disposizione transitoria dell’art. 129a (Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese)
1 Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge, il Consiglio federale può emanare le disposizioni necessarie concernenti l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese.
2 A tal fine osserva i principi seguenti:
a. le disposizioni sono applicabili alle unità operative di un gruppo di imprese multinazionale che consegue una cifra d’affari annua consolidata di almeno 750 milioni di euro;
b. se in Svizzera o in un’altra giurisdizione fiscale le imposte determinanti delle unità operative sono complessivamente inferiori all’imposizione minima con aliquota del 15 per cento degli utili determinanti, per compensare la differenza tra l’aliquota d’imposta effettiva e quella minima la Confederazione preleva un’imposta integrativa;
c. sono determinanti in particolare le imposte dirette contabilizzate nel conto economico delle unità operative;
d. l’utile determinante di un’unità operativa corrisponde all’utile o alla perdita calcolati per il conto annuale consolidato del gruppo di imprese, secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto, prima di dedurre le transazioni tra le unità operative e tenuto conto di altre correzioni; gli utili e le perdite correlati al traffico marittimo internazionale non sono presi in considerazione;
e. l’aliquota d’imposta effettiva per una giurisdizione fiscale è calcolata dividendo la somma delle imposte determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale per la somma degli utili determinanti di queste unità operative;
f. l’imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l’utile eccedente per l’aliquota dell’imposta integrativa;
g. l’utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali;
h. l’aliquota dell’imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l’aliquota minima del 15 per cento e l’aliquota d’imposta effettiva;
i. in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l’imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all’imposizione ridotta;
j. in caso di imposizione ridotta in un’altra giurisdizione fiscale, l’imposta integrativa è imputata in primo luogo all’unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere.
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per l’attuazione dell’imposizione minima, riguardanti in particolare:
a. la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali;
b. la deducibilità dell’imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull’utile della Confederazione e dei Cantoni;
c. la procedura e i rimedi giuridici;
d. le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale;
e. le regolamentazioni transitorie.
4 Se lo ritiene necessario per l’attuazione dell’imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al capoverso 2. Può dichiarare applicabili i modelli di prescrizioni internazionali e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze.
5 Le disposizioni sull’imposta integrativa sono eseguite dai Cantoni sotto la vigilanza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per compensare l’onere amministrativo derivante dall’esecuzione di tali disposizioni.
6 Il gettito lordo dell’imposta integrativa spetta per il 75 per cento ai Cantoni in cui le unità operative sono assoggettate fiscalmente. I Cantoni tengono adeguatamente conto dei Comuni. Il gettito lordo dell’imposta integrativa su attività delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esentate dall’imposta sull’utile spetta al rispettivo ente pubblico.
7 Nell’ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, la quota del gettito lordo dell’imposta integrativa spettante ai Cantoni è tenuta in considerazione come entrata fiscale supplementare.
8 Se si avvale della competenza attribuitagli nel capoverso 1, entro sei anni dall’entrata in vigore della relativa ordinanza il Consiglio federale sottopone al Parlamento le disposizioni legali sull’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali.
9 La Confederazione utilizza la propria quota del gettito lordo dell’imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate da tale imposta, per promuovere ulteriormente l’attrattiva della piazza economica svizzera.
II
1 Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.
2 Se è accettato dal Popolo e dai Cantoni, entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022
La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022
Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2022 3216)
Fonte: Fedlex, BBl 2022 3216 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese)»?
- Il 18.06.2023, «Decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese)» è stato accettato con 1'803'309 sì contro 495'239 no. La partecipazione è stata del 42.9%.
- Come hanno votato i cantoni su «Decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese)»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (85.7%), il no più forte da Uri (72.8%).
- «Decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese)» è stato accettato?
- «Decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese)» è stato accettato a livello nazionale il 18.06.2023.