Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie, LSIe)
Votazioni2021Risultato ponderato per schede su 2117 comuni
Contesto
Per acquistare merci o fruire di servizi in Internet è di norma necessario identificarsi. Per farlo sono oggi previste diverse procedure, spesso comprendenti un profilo utente e una parola d’ordine. Nessuna di queste procedure è tuttavia disciplinata da una legge o può contare sul fatto che la Confederazione ne garantisca la sicurezza e l’affidabilità. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno perciò elaborato una legge che disciplina l’identità elettronica riconosciuta dalla Confederazione, la cosiddetta Ie. Contro la legge è stato chiesto il referendum.
Il progetto
La nuova legge sull’Ie stabilisce la procedura con cui le persone possono essere identificate con certezza in Internet, affinché possano acquistare merci e fruire di servizi in linea in modo semplice e sicuro; ad esempio aprire un conto bancario o richiedere un documento ufficiale. L’Ie non è obbligatoria. Per ottenerla occorre richiederla a uno dei fornitori di identità riconosciuti dalla Confederazione. Questi inoltra la domanda alla Confederazione perché verifichi l’identità del richiedente e dia il via libera al rilascio dell’Ie. La realizzazione tecnica dell’Ie è delegata ai fornitori di identità, vale a dire aziende, Cantoni o Comuni. Essi sottostanno a un controllo costante della Confederazione. Come ogni procedura d’identificazione, il rilascio e l’utilizzo dell’Ie comportano il trattamento di dati personali. La nuova legge prevede pertanto disposizioni particolarmente severe a tutela dei dati.
Volete accettare la legge federale del 27 settembre 2019 sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie, LSIe)?
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale
Risultato per comune
quota di sì per comuneSì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Kammersrohr | 79.0% | SO |
| 2 | Bedretto | 70.0% | TI |
| 3 | Saas-Balen | 66.8% | VS |
| 4 | Corseaux | 65.3% | VD |
| 5 | Buseno | 62.5% | GR |
| 6 | Ferrera | 55.6% | GR |
| 7 | Turtmann-Unterems | 55.5% | VS |
| 8 | Kippel | 55.5% | VS |
| 9 | Lax | 55.5% | VS |
| 10 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 55.4% | SO |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriRisultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Region Bernina | 48.7% | GR |
| 2 | Distretto di Riviera | 47.9% | TI |
| 3 | Bezirk Visp | 47.1% | VS |
| 4 | Distretto di Blenio | 45.9% | TI |
| 5 | Distretto di Leventina | 45.8% | TI |
| 6 | Bezirk Raron | 45.7% | VS |
| 7 | Bezirk Goms | 45.2% | VS |
| 8 | Distretto di Lugano | 45.2% | TI |
| 9 | Distretto di Bellinzona | 44.5% | TI |
| 10 | Region Maloja | 44.4% | GR |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticino | 44.2% | 46.7% | 100 |
| 2 | Zugo | 41.0% | 59.5% | 11 |
| 3 | Nidvaldo | 40.4% | 55.0% | 11 |
| 4 | Vallese | 40.0% | 66.1% | 122 |
| 5 | Obvaldo | 39.9% | 53.8% | 7 |
| 6 | Soletta | 39.8% | 52.7% | 104 |
| 7 | Lucerna | 39.6% | 52.2% | 79 |
| 8 | Appenzello Interno | 38.9% | 46.0% | 5 |
| 9 | Grigioni | 38.3% | 45.3% | 100 |
| 10 | San Gallo | 38.0% | 48.6% | 75 |
| 11 | Friburgo | 37.8% | 57.4% | 119 |
| 12 | Argovia | 37.7% | 49.1% | 196 |
| 13 | Svitto | 36.3% | 53.6% | 30 |
| 14 | Turgovia | 36.3% | 50.3% | 80 |
| 15 | Uri | 36.2% | 43.3% | 19 |
| 16 | Appenzello Esterno | 36.2% | 51.6% | 20 |
| 17 | Zurigo | 35.4% | 53.7% | 160 |
| 18 | Glarona | 35.1% | 46.4% | 3 |
| 19 | Basilea Campagna | 33.5% | 48.8% | 86 |
| 20 | Berna | 33.3% | 47.6% | 329 |
| 21 | Giura | 33.0% | 45.7% | 51 |
| 22 | Sciaffusa | 31.6% | 71.3% | 26 |
| 23 | Neuchâtel | 31.4% | 48.3% | 24 |
| 24 | Ginevra | 30.6% | 59.9% | 45 |
| 25 | Vaud | 30.0% | 63.2% | 300 |
| 26 | Basilea Città | 29.3% | 61.1% | 3 |
Posizioni
Raccomandazioni secondo le spiegazioniRaccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento
RaccomandazioneSì
Molte operazioni e transazioni si svolgono oggi in Internet. È perciò importante che anche nella rete possiamo identificarci in modo sicuro. La legge adottata dal Consiglio federale e dal Parlamento istituisce a tale scopo un’identità elettronica semplice, sicura e riconosciuta dalla Confederazione.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Voto in Parlamento
| Sì | No | Astensioni | |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 144 | 51 | 2 |
| Consiglio degli Stati | 35 | 2 | 8 |
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.
Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.
Contesto
Anche in Svizzera Internet ha modificato le abitudini e le esigenze delle persone e delle imprese. L’acquisto in linea di merci e servizi continua a crescere, e anche le autorità stanno sempre più ampliando l’offerta di servizi via Internet. Per molte di queste operazioni è indispensabile che entrambe le parti in causa possano essere certe dell’identità dell’interlocutore e che i dati siano adeguatamente protetti.
Stabilita per legge e riconosciuta dalla Confederazione
In Svizzera non esiste una procedura stabilita per legge e riconosciuta dalla Confederazione che permetta di accertare l’identità delle persone che fruiscono di servizi in linea. Per consentire agli utenti di potersi identificare in modo semplice e sicuro, il Consiglio federale e il Parlamento hanno perciò deciso di istituire un’identità elettronica riconosciuta dalla Confederazione, la cosiddetta «Ie».
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I vantaggi dell’Ie
Grazie all’Ie sarà possibile acquistare merci e fruire di servizi in linea in modo semplice e sicuro: senza doversi sottoporre a macchinose procedure d’identificazione o doversi presentare di persona, si potrà così sottoscrivere un abbonamento di telefonia mobile, aprire un conto bancario o ordinare un estratto del registro delle esecuzioni. L’Ie ha inoltre il pregio di poter ridurre il numero delle parole d’ordine con cui siamo oggi alle prese.
Identificazione univoca
Poiché contiene dati verificati quali cognome, nome e data di nascita del titolare, l’Ie permette di stabilire con certezza che una persona è realmente quella che afferma di essere in Internet.
Responsabilità della Confederazione
Per ottenere l’Ie occorre rivolgersi a uno dei fornitori di identità riconosciuti dalla Confederazione, il quale inoltra la richiesta a quest’ultima. Facendo capo ai registri pubblici esistenti, la Confederazione verifica quindi la correttezza dei dati forniti dal richiedente prima di dare il via libera al rilascio dell’Ie. A condizione che l’interessato vi abbia acconsentito, la Confederazione trasmette al fornitore di identità soltanto i dati assolutamente necessari.
Realizzazione tecnica
La realizzazione tecnica dell’Ie è affidata ai fornitori di identità: questi hanno il compito di garantire che l’Ie possa essere utilizzata per identificare con certezza gli utenti in Internet, ad esempio per il tramite di un’applicazione per il cellulare.
L’Ie non è obbligatoria
Nessuno è obbligato ad avere un’Ie. La legge non prevede l’obbligo di fare tutto in rete. Chi intende fare acquisti in linea potrà continuare a farlo anche senza Ie: se per effettuare una transazione in rete non è indispensabile determinare con certezza l’identità dell’interlocutore, l’Ie non è infatti necessaria. L’Ie rende tuttavia più sicure e semplici le operazioni in rete.
Protezione dei dati
La legge sull’Ie tutela i dati più di quanto non faccia la legge sulla protezione dei dati. I dati possono infatti essere comunicati unicamente con il consenso esplicito del titolare dell’Ie. Dal canto loro, i fornitori di identità possono utilizzare i dati soltanto a fini d’identificazione. Non possono impiegarli per altri scopi né comunicarli a terzi, ad esempio ai gestori di servizi in linea. Sono inoltre tenuti a memorizzare i dati in Svizzera. I sistemi Ie devono infine soddisfare requisiti di sicurezza informatica elevati, così da poter garantire in ogni momento la protezione dei dati degli utenti. I fornitori di identità non hanno comunque accesso in nessun caso ai dati detenuti dai gestori di servizi in linea, quali i dati sanitari o bancari.
Ripartizione dei compiti tra Stato e privati
La nuova legge prevede una chiara ripartizione dei compiti. Assolvendo ai suoi compiti sovrani, la Confederazione verifica in primo luogo l’identità dei richiedenti e dà il suo nullaosta al rilascio di ogni Ie. In secondo luogo, riconosce i fornitori di identità ed esercita la vigilanza sugli stessi. La realizzazione tecnica, vale a dire l’elaborazione di soluzioni concrete, è affidata invece ai fornitori di identità: si tratterà in concreto di aziende private, ma anche di Cantoni e Comuni. Grazie a questa suddivisione dei compiti, i fornitori di identità potranno adeguarsi rapidamente e con la necessaria flessibilità agli sviluppi tecnologici e alle esigenze di diverse categorie di persone. Dal canto loro, gli utenti avranno la possibilità di valutare le offerte dei vari fornitori e scegliere quella che fa al caso loro.
Riconoscimento e controllo indipendenti
I fornitori di identità necessitano del riconoscimento della Confederazione e sono sottoposti alla sua vigilanza. A tale scopo il Consiglio federale istituisce la Commissione federale delle Ie (COMIe), a cui è affidato il compito di riconoscere i fornitori e i loro sistemi. Vigila inoltre costantemente sul rispetto delle disposizioni legali, ad esempio per quanto riguarda la protezione dei dati. La COMIe può ritirare il riconoscimento al fornitore di identità che abbia violato la legge.
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie, LSIe)»?
- Il 07.03.2021, «Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie, LSIe)» è stato respinto con 984'574 sì contro 1'778'196 no. La partecipazione è stata del 53.1%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie, LSIe)»?
- Il sì più forte è arrivato da Ticino (44.2%), il no più forte da Basilea Città (29.3%).
- «Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie, LSIe)» è stato accettato?
- «Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie, LSIe)» è stato respinto a livello nazionale il 07.03.2021.