Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)
Votazioni2020Risultato ponderato per schede su 2116 comuni
Contesto
La legge sulla caccia prescrive ai Cantoni quali animali selvatici sono protetti, quali specie sono cacciabili e quando vigono i periodi di protezione. La legge attualmente in vigore risale al 1986, quando in Svizzera non vi erano più lupi. Nel frattempo hanno fatto ritorno: nel 2019 in Svizzera vivevano circa 80 esemplari e in alcuni luoghi si sono formati dei branchi. I lupi feriscono e uccidono continuamente pecore e capre. Questi attacchi e la comparsa di lupi nei pressi di villaggi preoccupano la popolazione locale e le autorità competenti. Il Parlamento ha pertanto adeguato le regole per la gestione del lupo e ha riveduto la legge sulla caccia. Alcune associazioni ambientaliste hanno chiesto il referendum contro tali modifiche.
Il progetto
La revisione della legge sulla caccia tiene conto del numero crescente di lupi in Svizzera. La novità consiste nell’accordare ai Cantoni la regolazione preventiva degli effettivi. I lupi rimangono tuttavia una specie protetta. Lo scopo è di fare in modo che questi animali continuino a nutrire timore nei confronti dell’uomo e degli insediamenti e che gli attacchi a pecore e capre siano meno frequenti, in modo da diminuire il numero di conflitti. La legge riveduta migliora inoltre la protezione di varie specie di animali selvatici, tra i quali ad esempio gli uccelli acquatici, e favorisce un migliore collegamento fra gli spazi vitali della fauna selvatica.
Volete accettare la modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)?
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve» · Pagina ufficiale
Risultato per comune
quota di sì per comuneSì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriRisultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezirk Raron | 86.7% | VS |
| 2 | Bezirk Visp | 86.2% | VS |
| 3 | Bezirk Leuk | 83.6% | VS |
| 4 | Region Bernina | 82.3% | GR |
| 5 | Bezirk Brig | 81.8% | VS |
| 6 | Region Surselva | 81.3% | GR |
| 7 | Bezirk Goms | 81.0% | VS |
| 8 | Wahlkreis Entlebuch | 79.7% | LU |
| 9 | District d'Entremont | 79.2% | VS |
| 10 | Region Albula | 74.2% | GR |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzello Interno | 70.8% | 58.5% | 5 |
| 2 | Uri | 69.6% | 63.9% | 19 |
| 3 | Vallese | 68.6% | 70.2% | 122 |
| 4 | Grigioni | 67.3% | 65.1% | 100 |
| 5 | Obvaldo | 63.1% | 68.1% | 7 |
| 6 | Nidvaldo | 62.9% | 65.5% | 11 |
| 7 | Svitto | 58.9% | 64.1% | 30 |
| 8 | Lucerna | 56.0% | 63.5% | 79 |
| 9 | San Gallo | 55.5% | 61.7% | 75 |
| 10 | Appenzello Esterno | 53.0% | 65.1% | 20 |
| 11 | Zugo | 52.9% | 65.3% | 11 |
| 12 | Glarona | 52.7% | 55.1% | 3 |
| 13 | Ticino | 51.5% | 62.8% | 100 |
| 14 | Friburgo | 50.7% | 61.8% | 119 |
| 15 | Turgovia | 50.3% | 60.2% | 80 |
| 16 | Giura | 47.7% | 61.5% | 51 |
| 17 | Argovia | 47.6% | 58.6% | 196 |
| 18 | Berna | 47.1% | 60.8% | 328 |
| 19 | Soletta | 44.0% | 59.2% | 104 |
| 20 | Basilea Campagna | 42.6% | 59.1% | 86 |
| 21 | Neuchâtel | 42.0% | 58.3% | 24 |
| 22 | Zurigo | 41.4% | 62.2% | 160 |
| 23 | Vaud | 40.2% | 64.7% | 300 |
| 24 | Ginevra | 36.9% | 61.8% | 45 |
| 25 | Sciaffusa | 36.7% | 74.0% | 26 |
| 26 | Basilea Città | 36.1% | 66.4% | 3 |
Posizioni
Raccomandazioni secondo le spiegazioniRaccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento
RaccomandazioneSì
Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che la legge soddisfi due esigenze importanti: in primo luogo rafforza la protezione di molte specie di animali selvatici e in secondo luogo offre una soluzione pragmatica per la gestione della crescente popolazione di lupi. Il lupo resta tuttavia una specie protetta e i branchi rimangono preservati.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Raccomandazione del comitato referendario
RaccomandazioneNo
Secondo il comitato la legge riveduta è «mal concepita». Essa consente l’abbattimento di animali protetti, senza che questi abbiano causato danni, e mette in pericolo la protezione delle specie in Svizzera. Il comitato teme inoltre che il Consiglio federale autorizzi l’abbattimento di altri animali protetti.
Tutti gli argomenti delle due parti: spiegazioni del Consiglio federale
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve»
Voto in Parlamento
| Sì | No | Astensioni | |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 117 | 71 | 9 |
| Consiglio degli Stati | 28 | 16 | 1 |
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In breve». Come indicato nelle spiegazioni; se le versioni linguistiche divergono, vale il dato comune ad almeno due versioni.
Le posizioni sono i riassunti tratti dalle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, ripresi testualmente, senza tagli né valutazioni da parte di questo sito. Gli argomenti completi di entrambe le parti figurano nelle spiegazioni collegate.
Contesto
A metà del 19° secolo in Svizzera molte specie di animali selvatici erano scomparse a causa dell’attività venatoria incontrollata. Per questo motivo, nel 1875 la Confederazione ha emanato per la prima volta una legge che prescriveva ai Cantoni le regioni nelle quali gli animali andavano protetti, quali specie erano cacciabili e quando vigevano i periodi di protezione. Grazie a questa legge nel nostro Paese hanno fatto ritorno talune specie di animali selvatici quali cervi, camosci e stambecchi. La legge in vigore risale al 1986, quando nel nostro territorio non vi erano più lupi. Nel 1995 il lupo è tornato: all’inizio sono comparsi singoli esemplari, poi nel 2012 si è formato il primo branco e da allora il lupo è di nuovo stanziale. Alla fine del 2019 vi erano otto branchi, all’interno dei quali sono nati circa 30 cuccioli. Lo scorso anno è stata accertata la presenza di circa 80 lupi [1].
[1] Fondazione KORA, Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica, 2019. La Fondazione KORA raccoglie le prove della presenza di lupi e ne constata gli effettivi e la diffusione (kora.ch > Monitoraggio > Lupo > Stato).
La diffusione del lupo aumenta
La popolazione di lupi in Svizzera è in crescita. Alla fine del 2019 vi erano circa 80 esemplari distribuiti su una dozzina di Cantoni. Sono insediati in Vallese, nelle valli grigionesi, nel retroterra di Bellinzona, nelle valli nordalpine dal Pays d’Enhaut sino all’Oberland sangallese, attorno al Säntis e nei boschi del Giura vodese.
Mostra tutto il testo
Conflitti con i lupi
Dal 2009 i lupi hanno ucciso ogni anno tra 300 e 500 pecore e capre2. Sono state attaccate anche greggi protette da recinti o da cani, poiché i lupi possono imparare a eludere queste misure di protezione. La comparsa di lupi nei pressi di villaggi preoccupa inoltre la popolazione locale e le autorità competenti.
La revisione della legge: Abbattimento di lupi nel branco
La revisione della legge sulla caccia tiene conto del crescente numero di lupi. Essa consente ai Cantoni di prevedere la regolazione dei loro effettivi, al fine di evitare danni alle pecore e alle capre. Lo scopo è fare in modo che i lupi continuino a nutrire timore nei confronti dell’uomo. Gli abbattimenti ai fini di regolazione sono ad esempio necessari laddove i lupi hanno imparato a eludere le misure di protezione delle greggi oppure se si addentrano negli insediamenti. Le nuove disposizioni forniscono ai Cantoni uno strumento per gestire la crescita e la diffusione degli effettivi di lupi. I Cantoni non possono tuttavia intervenire se un branco di lupi si mantiene a distanza dalle greggi di pecore o dagli insediamenti.
Il lupo resta una specie protetta
La revisione della legge non cambia lo statuto del lupo: il lupo resta una specie protetta e i branchi rimangono preservati. I Cantoni possono ordinare gli abbattimenti soltanto a determinate condizioni. La responsabilità spetta ai guardacaccia cantonali.
I Cantoni devono rispettare la proporzionalità
La decisione di abbattere lupi deve rispettare varie condizioni. Nelle zone in cui sono presenti branchi di lupi, i Cantoni hanno ad esempio l’obbligo di informare gli agricoltori in merito alle misure di protezione delle greggi. Devono inoltre presentare previamente alla Confederazione le motivazioni per cui l’abbattimento è necessario e rispettare il principio della proporzionalità.
Abbattimento di singoli lupi
Se è dimostrato che un singolo esemplare causa danni malgrado le misure di protezione delle greggi, il Cantone può ordinarne l’abbattimento. Questa possibilità esiste già oggi. Secondo le nuove disposizioni, i Cantoni potranno inoltre ordinare l’abbattimento di singoli animali se questi adottano un comportamento anomalo oppure se diventano pericolosi, ad esempio introducendosi in una stalla o addentrandosi senza timore in un insediamento.
Regolazione di altri animali
Secondo la revisione sono ammissibili unicamente interventi sugli effettivi di lupi e stambecchi. Il Consiglio federale può dichiarare regolabili altre specie, sempre che vi siano motivi oggettivi. Il Parlamento ha già escluso espressamente l’inclusione di linci,ncastori, aironi cenerini e smerghi maggiori nelle specie regolabili. Per contro, il Parlamento ritiene che in futuro si debbano poter regolare gli effettivi di cigni reali.
Il diritto di ricorso resta garantito
I Cantoni hanno la facoltà di autorizzare l’abbattimento di lupi nel branco o di singoli animali, ma devono sentire previamente l’Ufficio federale dell’ambiente. Sia la Confederazione sia le organizzazioni ambientaliste quali il WWF o Pro Natura continuano a poter interporre ricorso contro una decisione di abbattimento pronunciata da un Cantone, al fine di farne esaminare la legittimità.
Criteri più severi per il risarcimento
La revisione della legge prevede che i contadini siano risarciti in caso di uccisione di pecore e capre soltanto se avevano preso misure di protezione dei loro animali. Attualmente possono invece chiedere il risarcimento per le bestie uccise dai lupi anche se non hanno provveduto a proteggere i loro animali con recinti o cani. Dal 1995 al 2019 la Confederazione ha versato risarcimenti complessivi per circa 1,8 milioni di franchi [3].
Estensione della protezione delle specie
La revisione della legge non concerne solo il lupo. Essa contempla disposizioni in merito ad animali selvatici che devono essere protetti meglio. L’estensione della protezione gioverà ad esempio alla maggior parte delle specie di anatre selvatiche, che non potranno più essere cacciate. Per la beccaccia vigerà inoltre un periodo di protezione più lungo.
Collegamento degli spazi vitali
Gli insediamenti, gli edifici commerciali e industriali nonché le strade e i binari frammentano gli spazi vitali degli animali selvatici. Questi possono spostarsi liberamente fra gli spazi vitali soltanto in aperta campagna. Con la revisione della legge circa 300 vie di collegamento per animali selvatici saranno preservate dalle costruzioni. Inoltre, presso strade e ferrovie saranno disposti, laddove necessario, ponti o sottopassaggi per gli animali. In questo modo i loro spazi vitali saranno collegati in modo più razionale.
Sostegno finanziario per i Cantoni
La revisione consente alla Confederazione di sostenere i Cantoni nella valorizzazione degli spazi vitali. Con questi fondi i Cantoni potranno valorizzare gli spazi vitali di animali selvatici e uccelli nelle quasi 80 aree federali protette. Inoltre la Confederazione mette a disposizione ulteriori mezzi finanziari per consentire ai Cantoni di rafforzare l’impiego dei guardacaccia.
Benessere degli animali
La revisione della legge prevede misure per il benessere degli animali. Essa obbliga ad esempio i Cantoni e i contadini a costruire recinzioni rispettose della fauna selvatica, in modo da ridurre per quanto possibile ferite e incidenti.
Attuazione in preparazione
Il Consiglio federale disciplina l’attuazione della nuova legge sulla caccia nell’ordinanza sulla caccia. Per fare chiarezza prima della votazione, ha già elaborato il relativo disegno e l’ha posto in consultazione. In quest’ultimo si esclude in particolare la regolazione delle specie protette lince, castoro, airone cenerino e smergo maggiore. Potranno essere regolati solo gli effettivi di lupi, stambecchi e cigni reali. Questo corrisponde alla volontà del Parlamento [4].
Cosa succede in caso di no?
In caso di no alla revisione della legge sulla caccia resterà in vigore la legge attuale. I Cantoni non avranno la possibilità di gestire con lungimiranza i crescenti effettivi di lupi. Inoltre, non si potrà realizzare la prevista estensione della protezione delle specie.
[2] Fondazione KORA, Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica, 2019. (kora.ch > Monitoraggio > Lupo > Attacchi al bestiame).
[3] Ufficio federale dell’ambiente, 2020 (bafu.admin.ch/lupo).
[4] La procedura di consultazione sull'ordinanza sulla caccia è iniziata l'8 maggio 2020 e termina il 9 settembre 2020 (admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale > 08.05.2020 > «Disposizioni d’esecuzione relative alla legge sulla caccia rivista: avvio della consultazione»).
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «In dettaglio»
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)»?
- Il 27.09.2020, «Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)» è stato respinto con 1'531'027 sì contro 1'654'105 no. La partecipazione è stata del 62.3%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)»?
- Il sì più forte è arrivato da Appenzello Interno (70.8%), il no più forte da Basilea Città (36.1%).
- «Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)» è stato accettato?
- «Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)» è stato respinto a livello nazionale il 27.09.2020.